ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 187 del d.lgs.
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), promosso con
ordinanza  del  13 marzo 2003 dal giudice di pace di Bobbio, iscritta
al  n. 610  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 maggio 2004 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  nel  corso di un giudizio a carico di un soggetto
imputato  del  reato  di  cui all'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  per  avere  guidato, in data
15 agosto  2002, un'autovettura in condizioni di alterazione fisica e
psichica  correlata con l'uso di sostanze stupefacenti, positivamente
accertato presso una struttura sanitaria pubblica, il Giudice di pace
di  Bobbio ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma,
e  27,  secondo  comma, della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  del  predetto  art. 187,  nella parte in cui sanziona
penalmente  la  condotta  di  chi  si  pone  alla  guida  in stato di
alterazione  psico-fisica  per  uso  di  sostanze  stupefacenti senza
prevedere  alcun  limite  oltre  il  quale  il  soggetto possa essere
considerato in stato di alterazione fisica e psichica;
        che  il  remittente,  premesso  che  il  reato previsto dalla
disposizione  censurata e' un reato di pericolo concreto, chiaramente
individuabile  nella  circolazione  di  un  autoveicolo  condotto  da
soggetto in stato psico-fisico non ottimale, osserva che la norma non
vieta  di  guidare  «dopo  avere usato stupefacenti», ma assoggetta a
sanzione  penale  la condotta di chi si metta alla guida in uno stato
di alterazione indotto dall'uso di sostanze stupefacenti;
        che, peraltro, mentre le disposizioni di cui all'art. 186 del
medesimo codice e all'art. 379 del relativo regolamento di esecuzione
consentono  di  individuare  la  soglia  oltre la quale un conducente
possa  essere  ritenuto  in  stato  di  ebbrezza per l'uso di bevande
alcoliche,  sicche'  il  conducente  stesso  e'  posto  in  grado  di
conoscere  il  precetto  la cui violazione fa scattare l'applicazione
della sanzione penale, altrettanto non puo' dirsi per quanto riguarda
la condotta prevista e punita dall'art. 187, commi 1 e 4;
        che   per   tale   condotta,  infatti,  ne'  le  disposizioni
legislative  ne'  quelle  regolamentari  prevedono il limite oltre il
quale  il  soggetto  che  abbia  assunto  sostanze stupefacenti possa
ritenersi in stato di alterazione fisica e psichica;
        che  del  resto,  ad  avviso del remittente, all'accertamento
della  sussistenza della fattispecie di cui all'art. 187 non potrebbe
procedersi,   analogamente   a   quanto   si  ritiene  possibile  per
l'accertamento   dello   stato  di  ebbrezza  da  bevande  alcoliche,
attraverso  il  riscontro  di  una  determinata sintomatologia, quale
l'alitosi,   la  lentezza  nella  parola  e  nei  movimenti  e  altre
manifestazioni  del  genere,  che  sulla  base  di canoni scientifici
comunemente  noti  possono  sopperire  alla  mancanza di una concreta
rilevazione con l'etilometro;
        che,  invece,  nel caso di cui all'art. 187 del d.lgs. n. 285
del  1992,  non  essendo  predeterminato  per legge alcun limite, non
potrebbe   attribuirsi   rilievo   a  sintomi  quali  quelli  innanzi
descritti;
        che,  soggiunge  il  remittente,  la  indeterminatezza  della
fattispecie  di  guida in stato di alterazione psico-fisica da uso di
sostanze  stupefacenti  risulterebbe  dalle  successive modificazioni
della  disposizione  incriminatrice  introdotte dal d.lgs. 15 gennaio
2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative e correttive del nuovo codice
della  strada,  a  norma  dell'art. 1,  comma 1, della legge 22 marzo
2001,  n. 85),  il  quale ha sostituito il comma 2 statuendo che «gli
accertamenti  sono effettuati con strumenti e modalita' stabiliti dal
regolamento,  ai  fini della determinazione delle quantita', indicate
in conformita' alle previsioni dello stesso regolamento»;
        che   tuttavia,   non   essendo   stato  ancora  adottato  il
regolamento,  destinato  comunque ad entrare in vigore dal 1° gennaio
2003,  la  disposizione denunciata, nella formulazione applicabile al
caso di specie, sarebbe costituzionalmente illegittima in riferimento
sia  all'art. 25,  secondo  comma,  Cost.,  sotto  il  profilo  della
indeterminatezza  della  fattispecie penale, sia all'art. 27, secondo
comma,  Cost.,  per violazione del principio della personalita' della
responsabilita'  penale,  il  quale  presuppone  la sussistenza della
colpa  dell'autore  della  condotta assoggettata a sanzione penale e,
conseguentemente,  la determinatezza e la conoscibilita' del precetto
penale;
        che,  conclude  il giudice a quo, dall'eventuale accoglimento
della   questione   non  deriverebbe  lo  svuotamento  del  contenuto
dell'art. 187,   posto   che,  mentre  il  precetto  penale  richiede
chiarezza  e  determinatezza,  nulla  vieterebbe,  sotto  il  profilo
dell'illecito  amministrativo,  l'adozione  di provvedimenti quali la
sospensione   o  il  ritiro  della  patente  di  guida,  ben  potendo
l'autorita'  di  pubblica  sicurezza, a fini di incolumita' pubblica,
inibire  la  guida  a  chi  faccia  uso di stupefacenti per ridurre i
rischi in via preventiva;
        che  e'  intervenuto  nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,  e  ha  chiesto,  in  via  preliminare,  la
restituzione  degli atti al giudice a quo per nuova valutazione della
rilevanza  a  seguito  delle intervenute modifiche della disposizione
censurata,   e,   in  subordine,  che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile o infondata;
        che, rileva la difesa erariale, successivamente all'ordinanza
di rimessione il legislatore ha nuovamente regolato la materia con il
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1° agosto   2003,   n. 214,   con   il   quale  e'  stato  sostituito
integralmente  il  testo  dell'art. 187 del codice della strada ed e'
stata   disposta   l'abrogazione   delle   modificazioni   introdotte
dall'art. 14   del   d.lgs.   15 gennaio   2002,   n. 9,  che  faceva
riferimento,  per  gli  accertamenti  finalizzati alla verifica delle
condizioni  di applicabilita' della norma sanzionatoria, a «strumenti
e  modalita'  stabiliti  dal regolamento ai fini della determinazione
delle quantita»;
        che,   pertanto,   poiche'  le  norme  censurate  sono  state
sostituite  con  una  diversa  normativa  di dettaglio, evidentemente
finalizzata,   tra   l'altro,   ad  eliminare  possibili  profili  di
indeterminatezza   che  si  potevano  cogliere,  in  astratto,  nella
precedente   disciplina   alla  quale  si  riferisce  l'ordinanza  di
rimessione,  si  renderebbe  opportuna  la restituzione degli atti al
remittente per una nuova valutazione della rilevanza della questione;
        che, in ogni caso, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe
anche  infondata, in quanto la sanzione penale prevista dall'art. 187
del codice della strada presuppone sia la sussistenza di uno stato di
alterazione,  capace  di  compromettere  le  condizioni psico-fisiche
necessarie  per  la  guida  e  tale  da  realizzare  di  per  se' una
situazione  di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale,
sia l'assunzione di sostanze vietate dalla legge, idonee a causare lo
stato di alterazione;
        che la concorrenza di questi due elementi sarebbe sufficiente
a  integrare  la fattispecie penale, a prescindere dalla quantita' di
sostanze stupefacenti assunte, dal momento che l'uso di tali sostanze
ha  comunque provocato uno stato di alterazione, che si evidenzia con
una particolare sintomatologia;
        che,   infine,   l'Avvocatura   rileva   che   nessuna  utile
comparazione  puo'  essere  instaurata  tra  la  fattispecie prevista
dall'art. 186  e  quella  disciplinata dall'art. 187 del codice della
strada,  giacche',  mentre nella prima il disvalore della condotta di
pericolo  per  la  circolazione stradale e' connesso all'abuso di una
sostanza  consentita, nella seconda il disvalore e' correlato all'uso
di sostanze comunque vietate dalla legge.
    Considerato  che  la  questione  sollevata dal Giudice di pace di
Bobbio  ha  ad  oggetto l'art. 187 del codice della strada, nel testo
vigente    anteriormente   alla   integrale   sostituzione   disposta
dall'art. 6 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  1 agosto  2003,  n. 214,  censurato, in
riferimento  agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione,  in  quanto assoggetta a sanzione penale la condotta di
chi  guida  in  stato  di  alterazione  fisica  e psichica per uso di
sostanze   stupefacenti,   senza   stabilire   alcun  limite  per  la
individuazione dello stato di alterazione;
        che  sul presente giudizio di legittimita' costituzionale non
incidono  le modificazioni normative intervenute successivamente alla
ordinanza  di rimessione, in quanto, da un lato, l'art. 14 del d.lgs.
15 gennaio  2002, n. 9, del quale il remittente ha tenuto conto nella
formulazione  della  questione,  e  che  peraltro  non  e'  mai stato
vigente,   risulta   ora   espressamente   abrogato  dall'art. 7  del
decreto-legge  n. 151 del 2003; dall'altro, nell'attuale formulazione
dell'art. 187   del   codice   della  strada,  nel  testo  risultante
dall'art. 6  del  medesimo  decreto-legge n. 151 del 2003, convertito
dalla   legge   n. 214   del  2003,  non  e'  previsto  alcun  limite
quantitativo  il  cui  superamento  consenta di ritenere integrata la
fattispecie penale di guida in stato di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
        che,  pertanto,  dubitando  il  remittente della legittimita'
costituzionale  dell'art. 187  del  codice della strada solo sotto il
profilo  della mancata previsione di un limite quantitativo rilevante
per  l'integrazione della fattispecie penale ed essendo tale asserita
lacuna  tuttora  rinvenibile  nella vigente formulazione del medesimo
art. 187,  non  vi e' ragione di disporre la restituzione degli atti,
potendo    la    questione   essere   sottoposta   a   scrutinio   di
costituzionalita' in riferimento agli evocati parametri;
        che  l'art. 187 del codice della strada fa divieto di guidare
in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  rinviando  per il trattamento
sanzionatorio  a  quanto  previsto  dall'art. 186  per la guida sotto
l'influenza dell'alcool;
        che,  ad  avviso  del  remittente,  la  disciplina suindicata
sarebbe  costituzionalmente illegittima, per violazione del principio
di  tassativita' della fattispecie penale, dal momento che assoggetta
a  sanzione  penale  la condotta di chi guida in stato di alterazione
fisica  e  psichica per uso di sostanze stupefacenti, senza stabilire
alcun limite per la individuazione dello stato di alterazione;
        che,  al contrario di quanto ipotizzato dal giudice a quo, la
fattispecie  penale prevista dall'art. 187 del codice della strada e'
costituita  dal concorso di due elementi qualificanti: da un lato, lo
stato  di  alterazione, capace di compromettere le normali condizioni
psico-fisiche   indispensabili   nello   svolgimento  della  guida  e
concretizzante  di  per se' una condotta di pericolo per la sicurezza
della  circolazione  stradale;  dall'altro,  l'assunzione di sostanze
(stupefacenti   o   psicotrope),   idonee   a  causare  lo  stato  di
alterazione,  per  l'accertamento  del  quale  -  come ritenuto dalla
giurisprudenza   di   legittimita'  -  non  e'  sufficiente  la  mera
osservazione  o  la descrizione di una determinata sintomatologia, ma
e' necessario il riscontro di idonee analisi di laboratorio;
        che,  del  resto,  questa  Corte  ha  gia'  chiarito  che  le
differenti  modalita'  tecniche  previste  per gli accertamenti degli
stati  di  alterazione  fisica  e  psichica  derivanti dall'influenza
dell'alcol  e,  rispettivamente,  dall'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope   trovano   giustificazione   nell'attuale   stato   delle
conoscenze tecnico-scientifiche che non permetterebbero di avvalersi,
per  l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di
una  strumentazione  tecnica  analoga  a  quella  utilizzata  per  il
rilevamento  dello  stato  di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie
all'esame  spirometrico,  attendibili  riscontri del tasso alcolemico
nell'aria alveolare espirata (ordinanza n. 306 del 2001);
        che  si  e' dunque in presenza di una fattispecie che risulta
integrata  dalla  concorrenza  dei due elementi, l'uno obiettivamente
rilevabile   dagli   agenti  di  polizia  giudiziaria  (lo  stato  di
alterazione),  e  per  il  quale  possono  valere indici sintomatici,
l'altro,  consistente  nell'accertamento  della presenza, nei liquidi
fisiologici  del  conducente,  di  tracce  di sostanze stupefacenti o
psicotrope,  a  prescindere  dalla  quantita'  delle  stesse, essendo
rilevante  non  il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione
di quelle sostanze puo' provocare in concreto nei singoli soggetti;
        che   pertanto,   risultando  la  fattispecie  incriminatrice
sufficientemente   determinata,   deve   escludersi   la   denunciata
violazione   dell'art. 25,   secondo   comma,  Cost.,  e,  con  essa,
dell'art. 27, secondo comma, Cost;
        che  la  questione  deve  conseguentemente  essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.