ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 18, comma 7,
della   legge   26 luglio   1975,   n. 354   (Norme  sull'ordinamento
penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della  liberta),  promossi,  nell'ambito  di  diversi procedimenti di
sorveglianza,  dal  Tribunale  di  sorveglianza  di  Napoli  con  due
ordinanze  in  data  11 dicembre 2003, iscritte al n. 252 e al n. 296
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15 e n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 luglio 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il Tribunale
di  sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
15  e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 18,  comma 7,  della  legge  26 luglio  1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
privative  e  limitative  della  liberta),  «nella  parte  in cui non
prescrive  i  limiti entro i quali il magistrato di sorveglianza puo'
esercitare  il potere di limitare il diritto alla tutela e segretezza
della  corrispondenza  e  non prevede la possibilita' per il detenuto
cui  sia  stato  imposto  il visto di censura sulla corrispondenza di
tutelare   il   proprio   diritto   nell'ambito  di  un  procedimento
giurisdizionale»;
        che  il  Tribunale rimettente premette di essere investito di
un  reclamo  proposto  da  un detenuto avverso il provedimento con il
quale  il  magistrato  di  sorveglianza  aveva sottoposto «a visto di
censura» la sua corrispondenza epistolare e telegrafica;
        che  il giudice a quo rileva che secondo la giurisprudenza di
legittimita'   «il  provvedimento  con  il  quale  il  magistrato  di
sorveglianza  [...]  dispone  la  sottoposizione a visto di controllo
della corrispondenza di un condannato o internato non e' annoverabile
tra  quelli  sulla liberta' personale e, pertanto, non e' ricorribile
per   cassazione   ai  sensi  dell'art. 111,  comma  secondo  (recte:
settimo), della Costituzione»;
        che  il  reclamo  dovrebbe  quindi  essere  essere dichiarato
inammissibile;
        che  la  mancata  previsione  della  possibilita'  di reclamo
sarebbe  pero'  in  contrasto con l'art. 15 Cost., nella parte in cui
prescrive  che la limitazione della liberta' e della segretezza della
corrispondenza  e  di ogni altra forma di comunicazione puo' avvenire
solo  per  atto motivato dell'autorita' giudiziaria e con le garanzie
stabilite dalla legge;
        che  la  disposizione  censurata,  infatti,  da  un  lato non
specifica  in  presenza  di  quali  presupposti  il  magistrato  puo'
limitare il bene, costituzionalmente protetto, della liberta' e della
segretezza  della  corrispondenza  e, dall'altro, non prevede «alcuna
forma  di  controllo  da parte del condannato ne' prima dell'adozione
del provvedimento ne' nella fase successiva»;
        che   la   mancata  previsione  di  un  reclamo  nell'ipotesi
considerata  sarebbe  altresi'  in contrasto con l'art. 24 Cost., che
stabilisce  che  «tutti  possono  agire in giudizio per la tutela dei
propri  diritti  e  interessi  legittimi  e  che la difesa e' diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»;
        che  la normativa censurata violerebbe inoltre l'art. 3 Cost.
per la diversita' di disciplina rispetto ad altri procedimenti, quali
quelli   previsti   dagli   artt. 14-ter,   30-bis,   53-bis   e   69
dell'ordinamento      penitenziario,      che      «assicurano     la
giurisdizionalizzazione  del  reclamo in materie non sempre incidenti
su beni o interessi costituzionalmente protetti»;
        che  nei  giudizi  e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo la restituzione degli atti al giudice rimettente in
quanto  la disposizione censurata e' stata abrogata dall'art. 3 della
legge   8 aprile   2004,  n. 95,  il  cui  articolo 1  ha  totalmente
ridisegnato la disciplina in esame.
    Considerato  che  con  due  ordinanze  di  identico  contenuto il
Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  15  e  24  della  Costituzione,  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 18,  comma 7,  della  legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta), «nella parte in cui non
prescrive  i  limiti entro i quali il magistrato di sorveglianza puo'
esercitare  il potere di limitare il diritto alla tutela e segretezza
della  corrispondenza  e  non prevede la possibilita' per il detenuto
cui  sia  stato  imposto  il visto di censura sulla corrispondenza di
tutelare   il   proprio   diritto   nell'ambito  di  un  procedimento
giurisdizionale»;
        che,  stante  l'identita'  delle  questioni  sollevate,  deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di rimessione, la norma
censurata   e'  stata  abrogata  dall'art. 3,  comma 2,  della  legge
8 aprile  2004,  n. 95  (Nuove  disposizioni  in  materia di visto di
controllo  sulla  corrispondenza  dei detenuti), contestualmente alla
introduzione  ad  opera  dell'art. 1  della stessa legge di una nuova
disciplina  in  tema  di limitazioni e controlli della corrispondenza
dei  detenuti,  ora contenuta nell'art. 18-ter della legge n. 354 del
1975, il cui comma 6 prevede il reclamo al tribunale di sorveglianza;
        che   ai  sensi  dell'art. 2  della  legge  95  del  2004  le
disposizioni dell'art. 18-ter «si applicano anche ai provvedimenti in
corso  di  esecuzione  alla  data di entrata in vigore della medesima
legge»;
        che  gli atti vanno pertanto restituiti al giudice rimettente
perche'  valuti se, alla luce della modifica legislativa intervenuta,
le questioni di legittimita' costituzionale siano tuttora rilevanti.