Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

    Contro   la   Regione   Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del
presidente  della  giunta  regionale pro tempore, per la declaratoria
dell'illegittimita'  costituzionale dell'art. 6 della legge regionale
n. 15  del  25 maggio 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  n. 21  del  26 maggio 2004 e recante
«Riordinamento   normativo   dell'anno   2004  per  i  settori  della
protezione   civile,   ambiente,   lavori   pubblici,  pianificazione
territoriale, trasporti ed energia».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio   dei  ministri  nella  riunione  del  9  luglio  2004  (si
depositera'   estratto   del   verbale   e   relazione  del  Ministro
proponente).
    Con  il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione
Friuli-Venezia  Giulia  effettua  un  riordino  normativo nei settori
della  protezione  civile,  dell'ambiente, dei lavori pubblici, della
pianificazione territoriale dei trasporti e dell'energia.
    L'art.  6 della citata legge prevede che la regione provveda agli
interventi  di  bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna
di    Marano    e   Grado   mediante   «delegazione   amministrativa»
rispettivamente dell'Ente Zona Industriale di Trieste ed al Consorzio
di Sviluppo Industriale nella zona Aussa-Corno.
    La  norma regionale presenta i seguenti aspetti di illegittimita'
costituzionale:
    I  siti  inquinati  di  cui  si discute sono definiti d'interesse
nazionale  dal  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  n. 468  del 18
settembre  2001  avente  ad oggetto «regolamento recante il programma
nazionale  di bonifica e ripristino ambientale» ai sensi dell'art. 1,
comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
    La  materia  rientra  nella  competenza  esclusiva dello Stato ai
sensi  dell'art.  117,  comma  2,  lettera s) della Costituzione e il
legislatore  nazionale  ha  demandato  la relativa regolamentazione a
norma subprimaria (concordata con i soggetti interessati), secondo la
usuale  tecnica della delegificazione. Infatti il comma 3 dell'art. 1
della  legge  n. 426/1998 testualmente dispone: «Per la realizzazione
degli  interventi  di  cui  al  comma  1 e per la utilizzazione delle
relative  risorse  finanziarie  il  Ministero  dell'ambiente  adotta,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  previo  parere  delle competenti Commissioni parlamentari, un
programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
inquinati,  che  individua  gli interventi d'interesse nazionale, gli
interventi   prioritari,   i   soggetti  beneficiari,  i  criteri  di
finanziamento  di  singoli interventi e le modalita' di trasferimento
delle  relative  risorse.  Il  programma  tiene  conto  dei limiti di
accettabilita', delle procedure di riferimento e dei criteri definiti
dal  decreto  ministeriale  di  cui  all'art. 17, comma 1 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».
    In  tale  contesto  normativo,  l'uso dello strumento legislativo
regionale   appare  incongruo:  la  giurisprudenza  di codesta  Corte
costituzionale ha stabilito che ove esista una competenza legislativa
regionale  concorrente deve essere escluso ogni residuo di competenza
regolamentare  statale  delegata (cosiddetta delegificazione); cosi',
allorche',  come  nel  caso  di  specie  la materia sia di competenza
esclusiva  statale  e  risulti in concreto delegificata, l'intervento
legislativo  regionale altera il quadro delle fonti di disciplina dei
rapporti e si pone in contrasto con la competenza esclusiva riservata
allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
    Ancor piu' l'uso dello strumento della delegazione amministrativa
intersoggettiva  interferisce sulle competenze comunali e provinciali
in   materia   di  bonifica  dei  siti  inquinati  e  sulla  costante
adeguabilita'  degli  interventi  e  relative modalita' attuative, in
violazione degli artt. 114 e 118, commi 1 e 2 della Costituzione, dal
momento  che  il  soggetto  individuato  dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia  vanta  nei  confronti degli altri soggetti istituzionali, che
concorrono nell'attivita' di bonifica, di una inammissibile posizione
di  garanzia  e/o  di  inamovibilita' derivante dall'esistenza di una
legge regionale.
    Significativo  al  riguardo  che la Regione Friuli-Venezia Giulia
abbia  inteso  intervenire  unilateralmente  con  legge  in  materia,
malgrado  l'epigrafe  del  d.m.  n. 468 del 2001 testualmente recita:
«Ritenuta  l'opportunita'  di  demandare  alle regioni, sulla base di
appositi  criteri,  l'individuazione dei soggetti beneficiari nonche'
la  definizione  delle  modalita',  le  condizioni  ed  i termini per
l'erogazione   dei   finanziamenti,  trasferendo  alle  medesime  con
successivi decreti le risorse finanziarie disponibili».
    La   legge  regionale  viene,  in  altri  termini,  concretamente
utilizzata  dalla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  per  sottrarsi al
dovere  di  leale collaborazione con gli altri soggetti istituzionali
nella  individuazione,  attraverso  il  procedimento  stabilito nelle
fonti  statali, delle modalita' attuative dell'intervento di bonifica
dei  siti  inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna
di Grado e Marano.