Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del
Presidente   della  regione  pro  tempore,  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita'  dell'art.  9,  commi  2  e  3, della legge della
Regione   autonoma   Friuli-Venezia  Giulia  24  maggio  2004  n. 17,
pubblicata   nel   B.U.R.  n. 21  del  26  maggio  2004,  supplemento
straordinario,  recante  «Riordino  normativo  dell'anno  2004 per il
settore degli affari istituzionali, giusta delibera del Consiglio dei
ministri del 3 giugno 2004.
    1.  -  La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 24 maggio
2004   n. 17  (pubblicata  nel  B.U.R.  n. 21  del  26  maggio  2004,
supplemento   straordinario)   concerne  la  disciplina  relativa  al
riordino   normativo,   per   l'anno   2004,   del   settore   affari
istituzionali.
    Piu'  in  particolare,  l'art. 9,  comma  2,  della  citata legge
regionale  prevede,  in  riferimento alla procedura di designazione e
nomina  del  Presidente  dell'Autorita' Portuale di Trieste di cui al
comma  1  dello  stesso  articolo, che «Qualora nei termini di cui al
comma  1  non  pervenga  alcuna  designazione,  il  presidente  della
regione,  previa  intesa  con  il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  nomina  comunque il presidente dell'Autorita' portuale di
Trieste  fra  personalita'  che  risultano  esperte  e  di  massima e
comprovata  qualificazione  professionale  nei settori dell'economia,
dei trasporti e portuale».
    Il  comma  3 dell'art. 9 suddetto, inoltre, prevede che la revoca
del  mandato  del  presidente, lo scioglimento del Comitato portuale,
nonche'   le  eventuali  nomine  commissariali  venga  decretata  dal
presidente   della   regione   d'intesa   con   il   Ministro   delle
infrastrutture   e  dei  trasporti,  nel  rispetto  della  previsione
contenuta nell'art. 7 della legge n. 84/1994 (legge di riordino della
normativa  in  materia portuale), ai sensi del quale: «1. Sono organi
dell'Autorita'  Portuale:  a) il presidente; b) il comitato portuale;
c)  il  segretario  generale;  d) il Collegio dei revisori dei Conti.
2. Gli  emolumenti li [...] sono a carico del bilancio dell'Autorita'
[...].  3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
vengono   disposti   la  revoca  del  mandato  del  Presidente  e  lo
scioglimento  del comitato portuale qualora: a) decorso il termine di
cui  all'art. 9,  comma 3. lett. a), il piano operativo triennale non
sia  approvato  nel  successivo termine di trenta giorni; b) il conto
consuntivo  evidenzi  un disavanzo. 4. Con decreto di cui al comma 3,
il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione nomina altresi' un
commissario  che  esercita,  per  un  periodo massimo di sei mesi, le
attribuzioni conferitegli con decreto stesso [...]».
    2.  -  Inoltre,  la  normativa  statale  quadro di riordino della
legislazione  in  materia  portuale  all'art. 8  (recante «presidente
dell'autorita'  portuale»),  comma  1, prevede che: «Il presidente e'
nominato,  previa  intesa con la regione interessata, con decreto del
Ministro  dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna
di  esperti  designati  rispettivamente dalla provincia, dai comuni e
dalle    camere    di    commercio,    industria,    artigianato    e
agricoltura [...].  La terna e' comunicata al Ministro dei tasporti e
della   navigazione  tre  mesi  prima  della  scadenza  del  mandato.
Il Ministro,  con  atto  motivato,  puo' chiedere di comunicare entro
trenta  giorni  dalla richiesta una seconda terna di candidati [...].
Qualora  non  pervenga  nei  termini alcuna designazione, il Ministro
nomina  il  presidente,  previa  intesa  con  la regione interessata,
comunque  tra  personalita' che risultano esperte [...]». Di recente,
poi,  e'  intervenuto  il  d.l.  28  maggio 2004 n. 136, in attesa di
conversione, che ha inserito dopo il comma 1 suddetto, il comma 1-bis
al  fine  di  dare  una  compiuta  regolamentazione alla procedura di
designazione e nomina de qua per l'ipotesi - peraltro non infrequente
-   in  cui  non  fosse  stata  raggiunta  l'intesa  con  la  regione
interessata.
    In   tale   eventualita',  e'  stato  previsto  che  il  Ministro
competente possa chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di
sottoporre  la  questione  al Consiglio dei ministri, che provvedera'
con deliberazione motivata.
    3.  -  Alla  luce  del suesposto quadro normativo di riferimento,
censurabile sotto il profilo della legittimita' costituzionale appare
la  disposizione  di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'art. 9 della l.r.
n. 17/2004  che,  nel  prevedere il meccanismo di nomina e revoca del
presidente   dell'autorita'   portuale  di  Trieste  con  conseguente
scioglimento del comitato portuale e nomina commissariale, conferisce
il  potere  di  decretazione  al  presidente  della regione, sia pure
previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
    La  norma,  invero,  eccede chiaramente l'ambito delle competenze
regionali, sotto un duplice profilo.
    3.1.  -  In  primo  luogo, si osserva che, per quanto riguarda la
designazione  nonche'  nomina  dell'organo  preposto  alla presidenza
dell'autorita'  portuale, la legge statale quadro in materia portuale
all'art. 8  comma  1  prevede,  come  anzidetto, che la procedura sia
attivata   su  designazione  di  una  terna  di  nominativi  indicati
rispettivamente  dalla  provincia,  dai  comuni  e  dalle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  designazione da
comunicarsi  almeno  tre  mesi prima della scadenza dell'incarico del
presidente  dell'autorita'  portuale  interessata  al  Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  il quale decretera' - nell'ambito
della  terna di nominativi pervenuti - la nomina del nuovo presidente
previa intesa con la regione interessata.
    Tuttavia   il   Ministro  puo'  chiedere  con  atto  motivato  di
comunicare  entro  trenta  giorni  una seconda terna di candidati. In
ogni caso, qualora non sia pervenuta nei termini alcuna designazione,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (allora Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione) nomina il presidente, previa intesa
con  la  regione interessata, comunque tra personalita' che risultino
esperte. Peraltro, qualora non venisse raggiunta l'intesa, troverebbe
applicazione  il  nuovo disposto di cui al comma 1-bis, come inserito
dal d.l. n. 136/2004.
    3.2.  -  In  secondo  luogo, si rileva che, per quanto attiene la
revoca del mandato del presidente dell'autorita' portuale interessata
e  lo  scioglimento del comitato portuale, nonche' l'eventuale nomina
di  un  commissario,  e'  previsto  dalla  normativa  quadro che tali
provvedimenti   vengano  disposti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, senza intesa alcuna con la regione
interessata  e  solo  nei  casi  tassativamente  elencati  al comma 3
dell'art. 7 legge n. 84/1994.
    4. - Orbene, le citate disposizioni della legge quadro in materia
portuale  -  in  particolare  l'art. 8,  comma 1 e 1-bis, e l'art. 7,
comma 3 - devono ritenersi vincolanti e non derogabili dalle regioni,
quali  espressioni  della  competenza  legislativa  concorrente dello
Stato in materia di porti di cui all'art. 117, terzo comma, del nuovo
titolo  V  della  Costituzione  che,  cosi' come piu' volte affermato
dalla Corte costituzionale (sent. n. 282/2002; sent. n. 353/2003), si
esplica   nella  riserva  a  favore  del  legislatore  statale  della
formulazione    dei    «principi    fondamentali»    attinenti   alla
individuazione e determinazione della disciplina de qua.
    5.  -  Ne'  rileva  la  circostanza che la Regione Friuli-Venezia
Giulia sia una regione ad autonomia speciale.
    Da  un  lato,  invero, lo statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  adottato  con  legge cost. n. 1/1963 e succ.
modif.  ed integr. (da ultimo, la legge cost. n. 2/2001), prevede che
-  in  armonia  con  la  Costituzione,  con  i  principi fondamentali
dell'ordinamento   giuridico   della   Repubblica,   con   le   norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  e  con  gli obblighi
internazionali  dello  Stato,  nonche'  nel  rispetto degli interessi
nazionali e di quelli delle altre regioni - la regione abbia potesta'
legislativa   esclusiva   in   determinate   materie,  tassativamente
individuate,  tra  le  quali  non  figura appunto quella dei porti ed
aeroporti civili (artt. 4 e 5 dello statuto speciale).
    Per  altro  verso,  ad  ogni  modo,  l'art. 10  della legge cost.
n. 3/2001  di  modifica  dell'intero  titolo  V, parte seconda, della
Costituzione  ha  statuito  che  «Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti,  le  disposizioni  della  presente  legge  costituzionale si
applicano  anche  alle  regioni  a  statuto speciale ed alle Province
autonome  di  Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme
di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite».
    Sicche'  non puo' dubitarsi che, a seguito dell'entrata in vigore
del  nuovo  titolo  V della Costituzione, la disciplina de qua sia da
ricondurre  nell'  ambito  della  potesta' legislativa concorrente in
materia   di   porti   di   cui   all'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione.
    Ed  i relativi principi fondamentali, ha chiarito recentemente la
Consulta,  sono  da  considerare quelli risultanti dalla legislazione
statale  gia'  in  vigore,  e  non  da  leggi  statali  nuove:  «Anzi
soprattutto nella fase della transazione dal vecchio al nuovo sistema
di  riparto  delle  competenze, la legislazione regionale concorrente
dovra'  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi fondamentali comunque
risultanti da norme vigenti» (sent. n. 282/2002; sent. n. 353/2003).
    6.  -  In  conclusione,  l'art.  8  della  legge n. 84/1994, come
modificato  dall'art. 6  del  d.l.  n. 136/2004,  recante il riordino
della  legislazione  in  materia  portuale, che riserva all'autorita'
statale  competente,  previa  intesa  con  la regione interessata, la
nomina  del  presidente  dell'autorita'  portuale,  deve considerarsi
norma   di   principio   non   derogabile  dalle  regioni,  anche  in
considerazione    della    natura   davvero   peculiare   -   appunto
internazionale  od  extraterritoriale  -  del Porto di Trieste, quale
zona  franca  posta,  per  mera  fictio  iuris,  fuori dal territorio
doganale  dello  Stato  e  soggetta ad un regime doganale particolare
previsto dall'allegato VIII al Trattato di pace del 1947.
    Tanto  premesso  e considerato, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 3 giugno 2004;