LA CORTE D'ASSISE Nel procedimento penale contro S.D., nato a Chieri (Torino) il 7 luglio 1978, in atto agli arresti presso la struttura sanitaria dell'Istituto Fatebenefratelli di San Maurizio C.se (TO), imputato come in atti; sentite le richieste finali delle parti; pronuncia la seguente ordinanza. 1. - Il p.m. e la difesa hanno chiesto concordemente, all'esito del dibattimento, di emettere nei confronti dell'imputato sentenza di proscioglimento, ex art. 88 c.p., in relazione ad entrambi i reati a lui ascritti, per essere lo stesso non imputabile per totale incapacita' di intendere e di volere, e, da un lato, il p.m. ha chiesto, in esecuzione dell'art. 222 comma 2 c.p., l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. per un periodo non inferiore ad anni 5, dall'altro, la difesa ha chiesto l'inserimento dell'imputato, fermo il suo stato di custodia cautelare domiciliare, nella comunita' terapeutica psichiatrica La Redancia sita in Sanfre' (CN), richiamando al riguardo i documenti prodotti alla prima udienza dibattimentale. Sulle condizioni di mente dell'imputato e sulla sua pericolosita' sociale, il perito di ufficio dott. Mauro Nannini nella sua integrazione alla relazione peritale del 24 febbraio 2004, e oralmente nella sua deposizione alla udienza del 7 aprile 2004, ha ribadito la diagnosi di perdurante schizofrenia paranoide risalente ad epoca anteriore all'omicidio, patologia mentale attualmente in fase di parziale remissione ottenuta a seguito dei trattamenti farmacologici, psicoterapici e socio-riabilitativi, attivati quantomeno dal 31 marzo 2003, data in cui, in esecuzione della ordinanza del g.i.p. del 28 marzo 2003, la misura cautelare detentiva e' stata sostituita con quella degli arresti presso la struttura sanitaria dell'Istituto Fatebenefratelli di San Maurizio C.se (TO). In ordine alla pericolosita' sociale dell'imputato, il perito dott. Nannini ha ribadito avanti a questa Corte, nell'udienza 7 aprile 2004, che lo stesso puo' essere considerato socialmente non pericoloso solo in presenza di un inserimento in struttura residenziale che garantisca la prosecuzione dei vari trattamenti sopra richiamati con presenza educativa e sanitaria sulle intere 24 ore. 2. - La difesa, a seguito di attivazione, ha prodotto documentazione inerente la disponibilita' attuale della comunita' terapeutica psichiatrica La Redancia, con sede in Sanfre' (CN), ad accogliere l'imputato in regime di arresto presso struttura sanitaria. All'udienza del 28 aprile 2004 la Corte ha esaminato la dott.ssa Paola Cavallotto, psicologa e direttrice della comunita' stessa, sulle concrete caratteristiche, il regime interno e le opportunita' terapeutiche praticabili all'interno della struttura in questione. Nella precedente udienza del 7 aprile 2004 la difesa aveva chiesto al perito dott. Nannini se la struttura di Sanfre' fosse compatibile con le attuali condizioni dell'imputato e le sue esigenze terapeutiche, ottenendo al riguardo risposta positiva. 3. - In questa situazione la Corte e' chiamata a decidere sulle conclusioni delle parti e, in caso di accoglimento della tesi di vizio totale di mente del S. al momento del delitto e di sua per perdurante pericolosita' sociale, a dare applicazione, con le conseguenze di legge, al sistema in materia di misure di sicurezza previste dall'ordinamento (nel caso di specie, attese le condizioni dell'imputato, il ricovero in O.P.G.). Detta misura di sicurezza nel caso di specie non e' stata sino ad oggi applicata provvisoriamente, in considerazione, essenzialmente, delle indicazioni provenienti dal perito psichiatrico sulle reali condizioni del S. e sulle «risposte» da lui date a fronte del trattamento praticatogli in maniera piu' specifica dal momento del suo inserimento nella struttura sanitaria di cui sopra. L'attuale situazione psichiatrica dell'imputato e' descritta adeguatamente, da ultimo, nella relazione del 21 aprile 2004 a firma del dott. A Jaretti Sodano e della dott.ssa V. Braida, responsabili della U.O. di psichiatria forense, di San Maurizio Canavese, acquisita dalla Corte al fine di valutare la richiesta formulata dal p.m., in data 8 aprile 2004, di applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. In questa relazione i sanitari sopra indicati, oltre ad attestare la risposta positiva del S. ai trattamenti praticatigli nella suddetta struttura, evidenziano come «... Un suo eventuale inserimento in O.P.G. potrebbe rappresentare un passo indietro nel percorso riabilitativo del soggetto», pur confermando la necessita' del suo inserimento in una struttura «contenitiva» sia a livello psicologico che organizzativo. 4. - Ne consegue che l'accoglimento della richiesta formulata dal p.m. in sede di requisitoria finale, conclusa la fase dibattimentale e la relativa discussione finale, comporterebbe inevitabilmente l'interruzione del complesso trattamento terapeutico da tempo avviato, con prospettive di ulteriore sviluppo, nei confronti dell'imputato, con conseguente serio pregiudizio della sua salute (tutelata dall'art. 32 della Costituzione), in virtu' di un ingiustificato ossequio alle sole esigenze di tutela della collettivita'. Di qui, pertanto, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che di seguito sara' illustrata nel suo profilo ulteriore di non manifesta infondatezza. 5. - La norma sostanziale di cui andrebbe fatta applicazione in questa fase e' certamente quella di cui all'art. 222 c.p., nella parte in cui, al secondo comma, prevede una periodo minimo di ricovero in O.P.G. di anni 5, come concordemente indicato dalle parti con riferimento alla fattispecie concreta e come la Corte ritiene sarebbe accoglibile. Questa norma, come e' noto, ha subito da tempo un intervento correttivo di rilevo a seguito della sent. n. 139/1982 della Corte costituzionale nella parte in cui non subordinava il provvedimento di ricovero in O.P.G. dell'imputato prosciolto ex art. 88 c.p. al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione, della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura. Piu' di recente lo stesso articolo del c.p. e' stato dichiarato incostituzionale, con la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2003, nella parte in cui non consente al giudice nei casi ivi previsti di adottare, in luogo del ricovero in O.P.G., una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosita' sociale. Il caso di specie che ha dato adito all'intervento della Corte costituzionale da ultimo citato riguardava una ipotesi di reato di tentata violenza sessuale aggravata e lesione personale, commesso da imputato ritenuto affetto da vizio totale di mente, la cui pericolosita' sociale era stata ritenuta tale da poter essere adeguatamente fronteggiata addirittura con una misura di sicurezza di minore gravita' ed afflittivita' per il soggetto sottopostovi, come quella della liberta' vigilata, rispetto a quella del ricovero in O.P.G. 6. - Sulla base di queste premesse i principi costituzionali che dalla attuale formulazione degli art. 205 e 222 c.p. (quest'ultimo anche come da ultimo modificato a seguito della sent. della Corte costituzionale 253/2003) appaiono violati sono quelli di cui agli artt. 2, 3, e 32 della Costituzione. Il diritto alla fruizione dei migliori trattamenti terapeutici per assicurare la salute psichiatrica rientra infatti nel novero dei diritti inviolabili dell'individuo di cui al citato art. 2. Al contempo, con riferimento al principio di cui all'art. 3 della Costituzione, a parita' di condizioni psicopatologiche che legittimano una valutazione di pericolosita' sociale, va assicurato ai soggetti interessati, indipendentemente dalla circostanza che sia gia' intervenuta, o meno, declaratoria di proscioglimento di cui all'art. 222 c.p. e conseguente applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G., un trattamento paritario correlato alla specifica patologia psichiatrica. Mentre, nell'ordinamento attualmente in vigore, e' prevista, nella fase anteriore al proscioglimento, la possibilita' di ricovero dell'imputato affetto da infermita' psichica suscettibile di fondare un giudizio di pericolosita' presso adeguata struttura terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo. Da ultimo, l'art. 32 della Costituzione, nel prevedere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', postula che in materia di misure di sicurezza, specie per quella del ricovero in O.P.G., venga garantita una risposta non solo in termini di special prevenzione, ma anche, e principalmente, in termini di presidio terapeutico adeguato alla patologia psichiatrica ed alla eventuale pericolosita' sociale che la accompagna. 7. - Nel caso di specie l'applicazione rigorosa del vigente sistema in materia di misure di sicurezza comporterebbe una serie di conseguenze pregiudizievoli non solo per gli interessi costituzionalmente protetti dalle norme da ultimo richiamate, ma si porrebbe anche in contrasto con le esigenze di ragionevolezza e rispetto dei principi costituzionali, sottese ai due interventi della Corte costituzionale del 1982 e del 2003, di cui sopra si e' detto in dettaglio, che hanno gia' inciso in maniera rilevante sul testo originario dell'art. 222 del c.p., attenuando in maniera significativa, ma non ancora del tutto appagante per i motivi qui esposti, la estrema rigidita' di una previsione normativa risalente ormai ad oltre 70 anni addietro. 8. - E invero il ricovero in O.P.G. dell'imputato, che nella specifica situazione processuale dovrebbe attuarsi a tempi brevi, in esecuzione della imminente decisione di merito della Corte, comporterebbe sia la interruzione dei diversi trattamenti in atto, con prevedibili difficolta' di adattamento dell'imputato alla nuova struttura sanitaria e ad eventuali nuove terapie, sia il suo allontanamento (di molti chilometri, attesa la attuale distribuzione degli O.P.G. sul territorio nazionale) dai luoghi ove vivono e lavorano i famigliari interessati a mantenere i contatti col congiunto nel quadro di un'opera di sostegno psicologico ritenuta utile e necessaria anche dal perito psichiatrico. Il perito ha attestato inoltre che il S. puo' essere ritenuto soggetto non pericoloso ove inserito in una struttura residenziale del tipo della comunita' psichiatrica indicata dalla difesa, della quale - come detto sopra - ha illustrato le caratteristiche alla Corte la dott.ssa Cavallotto nella deposizione della ud. 28 aprile 2004. 9. - Per completezza del discorso va ancora aggiunto che, tenuto conto del quadro psicopatologico dell'imputato, la Corte ritiene, in linea con l'opinione del perito psichiatrico, che misure di sicurezza quali la liberta' vigilata o anche la assegnazione a casa di cura e custodia, sarebbero inadeguate ad assicurare le rilevanti esigenze di natura specialpreventiva che invece hanno trovato sin qui adeguata risposta nel trattamento terapeutico ed organizzativo al quale il S. e' stato sottoposto dal momento in cui l'originaria misura cautelare detentiva e' stata sostituita. Ne consegue che mancano del tutto i presupposti, nel presente procedimento, per dare applicazione alla nuova formulazione dell'art. 222 c.p., quale risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2003, alla quale si e' fatto sopra riferimento.