LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente sentenza sul ricorso n. 1000/03 depositato
il   13   novembre   2003,   avverso   avviso   irrogazione  sanzioni
n. 873LST400021  2003  sanz.  amministr. 2002, contro Agenzia entrate
Ufficio  di  Perugia proposto dai ricorrenti: Brugalossi Claudio, via
Bonazzi  n. 11  -  06123 Perugia, difeso da: avv. Gaetano Ardizzone e
dott.  Sinante Colucci Francesco c/o studio notaio Marco Galletti via
Settevalli n. 133 - 06100 Perugia.
    La  Taverna  S.a.s.  di Brugalossi Claudio e C. via delle Streghe
n. 8  -  06123  Perugia,  difeso  da:  avv. Gaetano Ardizzone e dott.
Sinante  Colucci  Francesco  c/o  studio  notaio  Marco Galletti, via
Settevalli n. 133 06100 Perugia.
    L'Agenzia  delle  Entrate,  ufficio  di  Perugia, nell'ambito dei
controlli previsti dall'art. 3, lett. c) n. 4, del d.lgs. 22 febbraio
2002,  n. 12,  convertito nella legge 23 aprile 2002 n. 73, accertava
nei  confronti  della Soc. Taverna S.a.s. di Brugalossi Claudio e C.,
con  sede  legale  in  via  delle  Streghe  n. 8  Perugia,  esercente
attivita'  di  ristorante, trattoria e pizzeria, omessa effettuazione
delle  comunicazione obbligatorie per legge in materia contributiva e
previdenziale alla locale sede dell'INAIL, inerenti l'assunzione e la
cessazione  di  rapporti di lavoro di n. quattro unita' di dipendenti
per l'anno 2002.
    Determinava,  al  riguardo,  una  sanzione amministrativa di Euro
98.263,82,  commisurandola al 200% del costo del lavoro sostenuto per
dette  unita'  di personale per il periodo che va dal 1° gennaio 2002
al  17  ottobre  2002,  data  dell'accesso  ispettivo, secondo quanto
dispone l'articolo predetto al n. 3.
    Emetteva,   quindi,   in   ottemperanza   del   successivo  n. 4,
regolarmente    notificandolo,   l'atto   di   irrogazione   sanzioni
n. 873LST400021,   contro   il   quale  la  Societa',  congiuntamente
rappresentata  e  difesa dal prof. avv. Gaetano Ardizzone e dal dott.
Sinante Colucci Francesco, si gravava di tempestivo reclamo.
    Eccepisce  la ricorrente societa' violazione e falsa applicazione
della  norma sanzionatoria, risultando rapporto di lavoro insorto nel
settembre-ottobre  2002 e non dal 1° gennaio 2002, circostanza questa
non contestazione tra le parti.
    Aggiunge  che,  dando  in questo modo applicazione al disposto di
legge,  si  e'  dato  vita  ad una presunzione assoluta di permanenza
delle  quattro  unita'  di  personale nel posto di lavoro a decorrere
dall'inizio  dell'anno,  con il risultato di porre la norma stessa in
rapporto  di  contraddizione  con  il  fatto  in concreto accertato e
palesemente violando i principi fondamentali desumibili dagli artt. 3
e 24 della Carta costituzionale.
    Chiede,  in ogni caso, l'applicazione dell'art. 12, comma secondo
del  d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e conclude chiedendo che, qualora
questa  Commissione  Tributaria  Provinciale  non  ritenga  di  poter
riformare l'atto impugnato determinando la sanzione dal momento della
effettiva   insorgenza   del   fatto,   di   sollevare  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della  norma  stessa  per
sospetta violazione degli artt. 3 e 24 del dettato costituzionale.
    Si  e'  regolarmente  costituita  in  giudizio  l'amministrazione
resistente  che ha concluso per il rigetto tutte le censure sollevate
adducendo che la norma sanzionata, come risulta applicata nell'avviso
irrogazione  sanzioni, trova il suo fondamento razionale nel contesto
delle  disposizioni  contenute  nella legge 23 aprile 2002 n. 73 che,
apportando  modifiche  alla  legge  18 ottobre 2001 n. 383 contenente
disposizioni  per  il  rilancio dell'economia, ha meglio precisato le
direttive  e  la  disciplina  per  incentivare l'emersione della c.d.
economia sommersa.
    La  gravita'  ed  entita' della sanzione si giustifica, pertanto,
nella  valutazione  che il Legislatore ha dato all'accertamento delle
violazioni  dei  diritti  dei  lavoratori  subordinati, contenuti nei
vigenti  contratti  collettivi  di  lavoro,  malgrado le agevolazioni
offerte  in  materia di sanatoria di rapporti irregolari ai datori di
lavoro.
    Aggiunge,  infine,  l'amministrazione  che  la  sanzione irrogata
corrisponde  alla  misura  minima  edittale  e  che nella fattispecie
concreta  si rende applicabile il disposto dell'art. 16, comma terzo,
del  d.lgs.  18  dicembre 1997 n. 472, a mente del quale e' possibile
definire  la controversia mediante il pagamento di un importo pari ad
un quarto della sanzione stessa.
    Osserva   la   sezione,  in  via  preliminare,  che  la  sanzione
amministrativa  prevista  dall'art. 3,  n. 3, della legge 23 dicembre
2002   n. 73,   sebbene   non   correlata   al  mancato  pagamento  o
all'inosservanza  di  un  obbligo  tributario, si aggiunge al sistema
sanzionatorio  contenuto  nei  decreti  legislativi  18 dicembre 1997
n. 471 e n. 473.
    Osserva, altresi', che, ai sensi dell'art. 3, n. 5 della legge 23
dicembre  2002 n. 73, competente ad irrogare la sanzione e' l'Agenzia
delle  entrate,  in tal modo, incardinando, per effetto dell'art. 12,
n. 2,  della  legge  28  dicembre 2001 n. 448, la giurisdizione delle
Commissioni tributarie.
    Quest'ultima  disposizione,  infatti,  definisce  l'oggetto della
giurisdizione  tributaria, in via principale, in ordine alla materia:
«tributi  di  ogni genere e specie» e correlative sanzioni, e, in via
residuale,  in  ordine  all'organo (Agenzia delle entrate) che irroga
una  sanzione  amministrativa  in  ordine  ad  infrazioni commesse in
violazione  di  norme  di  svariato  contenuto  e non necessariamente
attinenti a tributi.
    Osserva,   infine,   che  l'art. 3  lett.  c)  n. 5  effettua  un
necessario   ed  esplicito  richiamo  all'applicazione  dei  principi
fondamentali   in   materia  di  sanzioni  amministrative  tributarie
contenuti nel d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, in quanto la previsione
delle  introdotte  fattipecie  concrete non sono caratterizzate dalla
commissione  di  un  fatto, in violazione di norme tributarie a mente
dell'art. 1  dello  stesso  decreto, nell'accezione piu' ampia che ne
offre  il disposto dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 nel
testo  novellato  dall'art.  12,  n. 2,  della legge 28 dicembre 2001
n. 448.
    Orbene  il  sospetto di incostituzionalita' sollevato dalla parte
ricorrente non appare manifestamente infondato.
    Il riferimento generalizzato per la determinazione della sanzione
al  primo  gennaio  dell'anno  nel quale viene accertata, anziche' al
momento  della  effettiva  commissione  del  fatto,  appare  ingiusto
oltreche'  irragionevole  e  si pone in contrasto con il principio di
uguaglianza,   contenuto   nell'art. 3  della  Costituzione,  facendo
dipendere  l'entita' della stessa non gia' dalla sua gravita', ma dal
tempo in cui la violazione e' accertata, con l'assurda conseguenza di
comminare  la  minima  pena  al fatto accertato all'inizio dell'anno,
anche se piu' grave oggettivamente di altro.
    Si  effettua  in  tal  modo  una  profonda  discriminazione nella
valutazione   di   situazioni   analoghe  del  tutto  differentemente
sanzionate,  come  appunto  rappresenta  la  fattispecie portata alla
cognizione di questo giudice.
    Per  altro  aspetto,  la  disciplina,  cosi' delineata, assume la
veste  di  una  presunzione  assoluta  che comprime la pienezza della
difesa in ordine alla consistenza dell'illecito, anche in presenza di
accertamenti  che  in fatto risultano contrastanti con la presunzione
stessa, violando, in conseguenza, anche l'art. 24 della Costituzione.
    Ne'   vale  addurre,  come  sostiene  l'amministrazione,  che  il
contesto  normativo di cui alla legge 23 aprile 2002 n. 73 si pone in
una  situazione  privilegiata  contenendo  disposizioni  a tutela dei
diritti dei lavoratori subordinati.
    Al  contrario,  l'invocata  tutela  condurrebbe  al  risultato di
sanzionare in misura minore il fatto illecito se accertato all'inizio
dell'anno  in  palese  irrazionalita' ed arbitrarieta' con i principi
generali contenuti nei decreti legislativi nn. 471, 472, 473.