LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente sentenza sul ricorso n. 1000/03 depositato il 13 novembre 2003, avverso avviso irrogazione sanzioni n. 873LST400021 2003 sanz. amministr. 2002, contro Agenzia entrate Ufficio di Perugia proposto dai ricorrenti: Brugalossi Claudio, via Bonazzi n. 11 - 06123 Perugia, difeso da: avv. Gaetano Ardizzone e dott. Sinante Colucci Francesco c/o studio notaio Marco Galletti via Settevalli n. 133 - 06100 Perugia. La Taverna S.a.s. di Brugalossi Claudio e C. via delle Streghe n. 8 - 06123 Perugia, difeso da: avv. Gaetano Ardizzone e dott. Sinante Colucci Francesco c/o studio notaio Marco Galletti, via Settevalli n. 133 06100 Perugia. L'Agenzia delle Entrate, ufficio di Perugia, nell'ambito dei controlli previsti dall'art. 3, lett. c) n. 4, del d.lgs. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002 n. 73, accertava nei confronti della Soc. Taverna S.a.s. di Brugalossi Claudio e C., con sede legale in via delle Streghe n. 8 Perugia, esercente attivita' di ristorante, trattoria e pizzeria, omessa effettuazione delle comunicazione obbligatorie per legge in materia contributiva e previdenziale alla locale sede dell'INAIL, inerenti l'assunzione e la cessazione di rapporti di lavoro di n. quattro unita' di dipendenti per l'anno 2002. Determinava, al riguardo, una sanzione amministrativa di Euro 98.263,82, commisurandola al 200% del costo del lavoro sostenuto per dette unita' di personale per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 17 ottobre 2002, data dell'accesso ispettivo, secondo quanto dispone l'articolo predetto al n. 3. Emetteva, quindi, in ottemperanza del successivo n. 4, regolarmente notificandolo, l'atto di irrogazione sanzioni n. 873LST400021, contro il quale la Societa', congiuntamente rappresentata e difesa dal prof. avv. Gaetano Ardizzone e dal dott. Sinante Colucci Francesco, si gravava di tempestivo reclamo. Eccepisce la ricorrente societa' violazione e falsa applicazione della norma sanzionatoria, risultando rapporto di lavoro insorto nel settembre-ottobre 2002 e non dal 1° gennaio 2002, circostanza questa non contestazione tra le parti. Aggiunge che, dando in questo modo applicazione al disposto di legge, si e' dato vita ad una presunzione assoluta di permanenza delle quattro unita' di personale nel posto di lavoro a decorrere dall'inizio dell'anno, con il risultato di porre la norma stessa in rapporto di contraddizione con il fatto in concreto accertato e palesemente violando i principi fondamentali desumibili dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale. Chiede, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 12, comma secondo del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e conclude chiedendo che, qualora questa Commissione Tributaria Provinciale non ritenga di poter riformare l'atto impugnato determinando la sanzione dal momento della effettiva insorgenza del fatto, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della norma stessa per sospetta violazione degli artt. 3 e 24 del dettato costituzionale. Si e' regolarmente costituita in giudizio l'amministrazione resistente che ha concluso per il rigetto tutte le censure sollevate adducendo che la norma sanzionata, come risulta applicata nell'avviso irrogazione sanzioni, trova il suo fondamento razionale nel contesto delle disposizioni contenute nella legge 23 aprile 2002 n. 73 che, apportando modifiche alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 contenente disposizioni per il rilancio dell'economia, ha meglio precisato le direttive e la disciplina per incentivare l'emersione della c.d. economia sommersa. La gravita' ed entita' della sanzione si giustifica, pertanto, nella valutazione che il Legislatore ha dato all'accertamento delle violazioni dei diritti dei lavoratori subordinati, contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro, malgrado le agevolazioni offerte in materia di sanatoria di rapporti irregolari ai datori di lavoro. Aggiunge, infine, l'amministrazione che la sanzione irrogata corrisponde alla misura minima edittale e che nella fattispecie concreta si rende applicabile il disposto dell'art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, a mente del quale e' possibile definire la controversia mediante il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione stessa. Osserva la sezione, in via preliminare, che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, n. 3, della legge 23 dicembre 2002 n. 73, sebbene non correlata al mancato pagamento o all'inosservanza di un obbligo tributario, si aggiunge al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 473. Osserva, altresi', che, ai sensi dell'art. 3, n. 5 della legge 23 dicembre 2002 n. 73, competente ad irrogare la sanzione e' l'Agenzia delle entrate, in tal modo, incardinando, per effetto dell'art. 12, n. 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la giurisdizione delle Commissioni tributarie. Quest'ultima disposizione, infatti, definisce l'oggetto della giurisdizione tributaria, in via principale, in ordine alla materia: «tributi di ogni genere e specie» e correlative sanzioni, e, in via residuale, in ordine all'organo (Agenzia delle entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto e non necessariamente attinenti a tributi. Osserva, infine, che l'art. 3 lett. c) n. 5 effettua un necessario ed esplicito richiamo all'applicazione dei principi fondamentali in materia di sanzioni amministrative tributarie contenuti nel d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, in quanto la previsione delle introdotte fattipecie concrete non sono caratterizzate dalla commissione di un fatto, in violazione di norme tributarie a mente dell'art. 1 dello stesso decreto, nell'accezione piu' ampia che ne offre il disposto dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 nel testo novellato dall'art. 12, n. 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Orbene il sospetto di incostituzionalita' sollevato dalla parte ricorrente non appare manifestamente infondato. Il riferimento generalizzato per la determinazione della sanzione al primo gennaio dell'anno nel quale viene accertata, anziche' al momento della effettiva commissione del fatto, appare ingiusto oltreche' irragionevole e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, contenuto nell'art. 3 della Costituzione, facendo dipendere l'entita' della stessa non gia' dalla sua gravita', ma dal tempo in cui la violazione e' accertata, con l'assurda conseguenza di comminare la minima pena al fatto accertato all'inizio dell'anno, anche se piu' grave oggettivamente di altro. Si effettua in tal modo una profonda discriminazione nella valutazione di situazioni analoghe del tutto differentemente sanzionate, come appunto rappresenta la fattispecie portata alla cognizione di questo giudice. Per altro aspetto, la disciplina, cosi' delineata, assume la veste di una presunzione assoluta che comprime la pienezza della difesa in ordine alla consistenza dell'illecito, anche in presenza di accertamenti che in fatto risultano contrastanti con la presunzione stessa, violando, in conseguenza, anche l'art. 24 della Costituzione. Ne' vale addurre, come sostiene l'amministrazione, che il contesto normativo di cui alla legge 23 aprile 2002 n. 73 si pone in una situazione privilegiata contenendo disposizioni a tutela dei diritti dei lavoratori subordinati. Al contrario, l'invocata tutela condurrebbe al risultato di sanzionare in misura minore il fatto illecito se accertato all'inizio dell'anno in palese irrazionalita' ed arbitrarieta' con i principi generali contenuti nei decreti legislativi nn. 471, 472, 473.