IL GIUDICE DI PACE Rilevato che nel procedimento penale n. 273/03 del ruolo G.d.P. e n. 2233/02 r.g. p.m. a carico di Lomuti Paola (nata a Bari il 13 agosto 1967), imputata dei reati di cui agli artt. 81, 594 e 595 c.p., la difesa dell'imputatata ha eccepito la nullita' del decreto di citazione a giudizio sollevando l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il p.m. ricevuta la relazione di cui all'art. 11 della stessa norma, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art 415-bis c.p.p.; Considerato che: la violazione dell'art. 3 Cost. appare evidente per la disparita' di trattamento che viene riservata al cittadino imputato in un giudizio dinanzi al giudice di pace, rispetto a quello imputato dinanzi al giudice ordinario; la violazione dell'art. 24 Cost. rileva in quanto e' in sostanza negata all'imputato la possibilita' di difendersi in ogni stato e grado del procedimento, in quanto verra' a conoscenza della pendenza a suo carico, di un processo penale, solamente con la notifica del decreto di citazione, comprimendosi ingiustificatamente quel fondamentale diritto di difesa che deve caratterizzare anche la fase antecedente il processo; la violazione dell'art. 111 Cost. si manifesta evidente perche' viene disatteso il disposto previsto dal terzo comma, secondo cui «... nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa...». Ritenuta la rilevanza della questione preliminare ai fini della decisione, sentiti la parte civile costituita ed il p.m. che si sono opposti all'eccezione sollevata; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che l'eccepita questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 274/2000 con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione non appare manifestamente infondata.