IL TRIBUNALE

    Ha pronunziato la seguente ordinanza.
    Premesso  che con ordinanza del 29 aprile 2003 questo giudice nel
giudizio di denuncia di nuova opera promosso da Marino Cosimo e Tondo
Laura  nei confronti di Presicce Maurizio e Rubino Antonella emetteva
il  provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'opera
in  corso  di  realizzazione oggetto della controversia e rinviava il
processo  alla  prima udienza di trattazione del giudizio di merito e
che  in detta udienza i resistenti - convenuti richiedevano la revoca
o  la modifica del dispositivo della suindicata ordinanza nella parte
-  che  assumevano  essere  viziata  da  nullita'  - in cui era stata
rinviata  la  causa  e  fissata  la  prima udienza di trattazione sul
presupposto  che  «il procedimento ... si sarebbe dovuto esaurire con
l'emanazione  del  provvedimento  di  rigetto o di accoglimento della
pretesa cautelare, mentre l'interessato poteva, in qualsiasi momento,
instaurare  il  giudizio a cognizione ordinaria proponendo la domanda
di merito»;
    Ritenuto   che   effettivamente   l'art. 669-quaterdecies  c.p.c.
(facente  parte  della  sezione  regolante  il procedimento cautelare
uniforme  introdotta  dall'art.  74,  legge  n. 353/1990) ha previsto
l'applicazione   delle   disposizioni   della   sezione  suddetta  ai
provvedimenti  previsti  nelle  sezioni II, III e V dello stesso capo
ovvero  relativi  a  sequestri,  denunce  di  nuova  opera e di danno
temuto,  provvedimenti  di  urgenza  ex  art. 700  c.p.c. nonche', in
quanto  compatibili,  agli altri provvedimenti cautelari previsti dal
codice  civile  e  dalle leggi speciali e che pertanto - tra le altre
norme  della sezione - va applicato anche ai procedimenti di denuncia
di nuova opera l'art. 669-octies c.p.c. che dispone che solo nel caso
di  accoglimento  del  ricorso cautelare ante causam il giudice debba
fissare  un  termine  perentorio  per l'instaurazione del giudizio di
merito  non superiore a trenta giorni e, in mancanza, che la causa di
merito  debba  essere  iniziata entro il termine perentorio di trenta
giorni»;
        che   l'applicazione  di  tale  norma,  siccome  operata  dal
legislatore,  anche  ai procedimenti di denuncia di nuova opera (e di
danno temuto) con equiparazione ad altri procedimenti cautelari quali
quelli  di  sequestro  ed  ex  art. 700  c.p.c.  appare assolutamente
irragionevole   ed   in   palese  violazione  dell'art. 3  Cost.  per
trattamento  uguale  di  situazioni  disuguali  in  quanto, mentre la
disposizione  di  cui all'art. 669-octies c.p.c. sembra ben adattarsi
alla  natura  ed  alla funzione di tali ultimi procedimenti in cui la
celebrazione  di  un giudizio di merito si giustifica solo in ragione
dell'emissione  di un provvedimento cautelare di accoglimento (la cui
efficacia  -  stante la sua strumentalita' alla decisione di merito -
non  potrebbe  permanere  in assenza di tale decisione, mentre non vi
sarebbe  necessita'  di assicurare una verifica in sede di cognizione
ordinaria  della decisione cautelare di rigetto), non risulta affatto
compatibile  con  la  strutturazione della norma di cui all'art. 1171
c.c.  che  sembra  prevedere,  a seguito della decisione cautelare di
accoglimento   del   ricorso   (che   si   sostanzi  nel  divieto  di
continuazione  dell'opera  oggetto  della denuncia) ovvero di rigetto
(che si sostanzi nel permesso di continuarla), la necessita' comunque
di  una successiva fase e decisione di merito (come puo' arguirsi dal
tenore  dell'art. 1171  c.c., comma II, c.c., laddove si individua la
possibilita'  per  il  giudice della cautela di ordinare le opportune
cautele  «per  il  risarcimento  del danno prodotto dalla sospensione
dell'opera,  qualora  le  opposizioni  al suo proseguimento risultino
infondate  nella  decisione  di  merito» ovvero «per la demolizione o
riduzione  dell'opera  e  per  il  risarcimento  del  danno che possa
soffrirne  il  denunciante,  se  questi  ottiene sentenza favorevole,
nonostante la permessa continuazione»);
        che  non a caso, vigenti gli abrogati artt. 689 e 690 c.p.c.,
la giurisprudenza del supremo Collegio era univoca nell'affermare che
«nelle  azioni  di  nunciazione  il  passaggio dalla fase cautelare a
quella  di  merito  viene  in  ogni caso dopo la chiusura della prima
fase,  indipendentemente che siano state concesse o negate le cautele
richieste  e  senza  che  sia necessaria la proposizione di una nuova
domanda  in  aggiunta a quella formulata con il ricorso introduttivo,
costituendo  il giudizio di merito la naturale prosecuzione di quello
cautelare precedentemente svoltosi» (Cass. Civile, Sez. II, 14 aprile
1982, n. 2253);
        che  gia'  la  suprema  Corte  a  Sezioni  unite  con la nota
sentenza  n. 1984  del  1998  ha  individuato  per  i procedimenti di
reintegrazione  e di manutenzione (le cui azioni - com'e' noto - sono
a  tutela  del  possesso  cosi'  come  quelle di nunciazione, sebbene
queste  ultime offrano tutela anche al proprietario ed al titolare di
altri  diritti  reali  di  godimento)  una struttura bifasica anche a
seguito  della  novella  del  1990  con  la necessita' che, alla fase
interdittale,  segua  la fase di merito (indipendentemente dall'esito
della  fase  sommaria) senza che si debba introdurre tale ultima fase
con una citazione autonoma;
    Ritenuto  che  per  tutte  le ragioni (strutturali, storiche e di
parziale  identita' dell'oggetto della tutela) dinanzi svolte nonche'
per evitare un inutile allungamento della durata del processo (avendo
la  giurisprudenza  di  legittimita'  precedente  la novella del 1990
indicato  in  via  ermeneutica  i  rimedi  alle paventate lesioni dei
diritti   di  difesa  derivanti  dalla  strutturazione  bifasica  dei
procedimenti  di nunciazione: vedi ad es. Cass. nn. 82/2253, 77/2324,
80/3129)  appare  in  verita'  assai  piu'  ragionevole  accostare  i
procedimenti  di  denuncia  di  nuova  opera  (e  di danno temuto) ai
possessori   (correttamente  collocati  nella  citata  decisione  del
supremo Collegio a Sezioni unite nella categoria dei procedimenti per
cui  le  norme  sul  procedimento cautelare uniforme sono applicabili
solo  «in  quanto compatibili») piuttosto che assimilarli a quelli di
sequestro ed ex art. 700 c.p.c.;
        che  pertanto, trattandosi di questione rilevante al fine del
giudizio  pendente dinanzi a questo giudice (che e' stato chiamato ad
esprimersi    sulla    legittimita'   dell'ordinanza   cautelare   di
accoglimento  del  ricorso  del  29 aprile 2003 nella parte in cui ha
disposto  senz'altro  il rinvio alla prima udienza di trattazione del
giudizio  di  merito  in  luogo  di fissare il termine perentorio per
l'instaurazione  di  detto  giudizio)  e non manifestamente infondata
(per  i  motivi  sopra  esposti),  vanno  rimessi gli atti alla Corte
costituzionale perche' si pronunci sull'illegittimita' costituzionale
dell'art. 669-quaterdecies  c.p.c.  per  violazione dell'art. 3 Cost.
nella  parte  in  cui  ha  previsto  l'applicazione  integrale  della
normativa  regolatrice  il  procedimento  cautelare uniforme anche ai
procedimenti di denuncia di nuova opera (e di danno temuto).