IL TRIBUNALE
Ha pronunziato la seguente ordinanza.
Premesso che con ordinanza del 29 aprile 2003 questo giudice nel
giudizio di denuncia di nuova opera promosso da Marino Cosimo e Tondo
Laura nei confronti di Presicce Maurizio e Rubino Antonella emetteva
il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'opera
in corso di realizzazione oggetto della controversia e rinviava il
processo alla prima udienza di trattazione del giudizio di merito e
che in detta udienza i resistenti - convenuti richiedevano la revoca
o la modifica del dispositivo della suindicata ordinanza nella parte
- che assumevano essere viziata da nullita' - in cui era stata
rinviata la causa e fissata la prima udienza di trattazione sul
presupposto che «il procedimento ... si sarebbe dovuto esaurire con
l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della
pretesa cautelare, mentre l'interessato poteva, in qualsiasi momento,
instaurare il giudizio a cognizione ordinaria proponendo la domanda
di merito»;
Ritenuto che effettivamente l'art. 669-quaterdecies c.p.c.
(facente parte della sezione regolante il procedimento cautelare
uniforme introdotta dall'art. 74, legge n. 353/1990) ha previsto
l'applicazione delle disposizioni della sezione suddetta ai
provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V dello stesso capo
ovvero relativi a sequestri, denunce di nuova opera e di danno
temuto, provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. nonche', in
quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal
codice civile e dalle leggi speciali e che pertanto - tra le altre
norme della sezione - va applicato anche ai procedimenti di denuncia
di nuova opera l'art. 669-octies c.p.c. che dispone che solo nel caso
di accoglimento del ricorso cautelare ante causam il giudice debba
fissare un termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di
merito non superiore a trenta giorni e, in mancanza, che la causa di
merito debba essere iniziata entro il termine perentorio di trenta
giorni»;
che l'applicazione di tale norma, siccome operata dal
legislatore, anche ai procedimenti di denuncia di nuova opera (e di
danno temuto) con equiparazione ad altri procedimenti cautelari quali
quelli di sequestro ed ex art. 700 c.p.c. appare assolutamente
irragionevole ed in palese violazione dell'art. 3 Cost. per
trattamento uguale di situazioni disuguali in quanto, mentre la
disposizione di cui all'art. 669-octies c.p.c. sembra ben adattarsi
alla natura ed alla funzione di tali ultimi procedimenti in cui la
celebrazione di un giudizio di merito si giustifica solo in ragione
dell'emissione di un provvedimento cautelare di accoglimento (la cui
efficacia - stante la sua strumentalita' alla decisione di merito -
non potrebbe permanere in assenza di tale decisione, mentre non vi
sarebbe necessita' di assicurare una verifica in sede di cognizione
ordinaria della decisione cautelare di rigetto), non risulta affatto
compatibile con la strutturazione della norma di cui all'art. 1171
c.c. che sembra prevedere, a seguito della decisione cautelare di
accoglimento del ricorso (che si sostanzi nel divieto di
continuazione dell'opera oggetto della denuncia) ovvero di rigetto
(che si sostanzi nel permesso di continuarla), la necessita' comunque
di una successiva fase e decisione di merito (come puo' arguirsi dal
tenore dell'art. 1171 c.c., comma II, c.c., laddove si individua la
possibilita' per il giudice della cautela di ordinare le opportune
cautele «per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione
dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino
infondate nella decisione di merito» ovvero «per la demolizione o
riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa
soffrirne il denunciante, se questi ottiene sentenza favorevole,
nonostante la permessa continuazione»);
che non a caso, vigenti gli abrogati artt. 689 e 690 c.p.c.,
la giurisprudenza del supremo Collegio era univoca nell'affermare che
«nelle azioni di nunciazione il passaggio dalla fase cautelare a
quella di merito viene in ogni caso dopo la chiusura della prima
fase, indipendentemente che siano state concesse o negate le cautele
richieste e senza che sia necessaria la proposizione di una nuova
domanda in aggiunta a quella formulata con il ricorso introduttivo,
costituendo il giudizio di merito la naturale prosecuzione di quello
cautelare precedentemente svoltosi» (Cass. Civile, Sez. II, 14 aprile
1982, n. 2253);
che gia' la suprema Corte a Sezioni unite con la nota
sentenza n. 1984 del 1998 ha individuato per i procedimenti di
reintegrazione e di manutenzione (le cui azioni - com'e' noto - sono
a tutela del possesso cosi' come quelle di nunciazione, sebbene
queste ultime offrano tutela anche al proprietario ed al titolare di
altri diritti reali di godimento) una struttura bifasica anche a
seguito della novella del 1990 con la necessita' che, alla fase
interdittale, segua la fase di merito (indipendentemente dall'esito
della fase sommaria) senza che si debba introdurre tale ultima fase
con una citazione autonoma;
Ritenuto che per tutte le ragioni (strutturali, storiche e di
parziale identita' dell'oggetto della tutela) dinanzi svolte nonche'
per evitare un inutile allungamento della durata del processo (avendo
la giurisprudenza di legittimita' precedente la novella del 1990
indicato in via ermeneutica i rimedi alle paventate lesioni dei
diritti di difesa derivanti dalla strutturazione bifasica dei
procedimenti di nunciazione: vedi ad es. Cass. nn. 82/2253, 77/2324,
80/3129) appare in verita' assai piu' ragionevole accostare i
procedimenti di denuncia di nuova opera (e di danno temuto) ai
possessori (correttamente collocati nella citata decisione del
supremo Collegio a Sezioni unite nella categoria dei procedimenti per
cui le norme sul procedimento cautelare uniforme sono applicabili
solo «in quanto compatibili») piuttosto che assimilarli a quelli di
sequestro ed ex art. 700 c.p.c.;
che pertanto, trattandosi di questione rilevante al fine del
giudizio pendente dinanzi a questo giudice (che e' stato chiamato ad
esprimersi sulla legittimita' dell'ordinanza cautelare di
accoglimento del ricorso del 29 aprile 2003 nella parte in cui ha
disposto senz'altro il rinvio alla prima udienza di trattazione del
giudizio di merito in luogo di fissare il termine perentorio per
l'instaurazione di detto giudizio) e non manifestamente infondata
(per i motivi sopra esposti), vanno rimessi gli atti alla Corte
costituzionale perche' si pronunci sull'illegittimita' costituzionale
dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. per violazione dell'art. 3 Cost.
nella parte in cui ha previsto l'applicazione integrale della
normativa regolatrice il procedimento cautelare uniforme anche ai
procedimenti di denuncia di nuova opera (e di danno temuto).