IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa R.G. n. 359/2003
promossa  da:  Temporin  Alice,  rappresentata  e  difesa dall'avv.to
Salvatore  Frattallone  contro  la Polizia Municipale dell'Unione dei
comuni  citta'  Riviera  del  Brenta.  In punto: opposizione ex legge
n. 689/1981  a  verbale  di  contestazione  n. 930/V in data 8 luglio
2003.
    Conclusioni delle parti:
        Ricorrente: in via pregiudiziale, visti gli artt. 136 e 76-77
Cost.  e  ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione  di l.c. illustrata con il motivo spiegato sub 3, ordinarsi
la  rimessione  degli  atti  processuali  alla  Corte costituzionale,
perche'  sia dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma  12,  lett.  b)  del  d.l.  n. 151/2003,  per contrasto con gli
artt. 76  e  77  Cost.  e  con gli artt. 2, punto qq) e 6 della legge
22 marzo  2001,  n. 85,  nella  parte  in cui introduce al comma 8 il
periodo  inerente  alla  sospensione  della patente per la violazione
dell'art. 172  n.c.d.s.,  che  all'epoca dell'entrata in vigore della
legge   delega   n. 85/2001   aveva  una  formulazione  diversa  (non
prevedendo  detta  sanzione  accessoria)  poiche'  risulta violato il
criterio  enunciato  nella delega che impone di fare riferimento solo
alla  (all'epoca)  attuale  formulazione  dell'art. 129 n.c.d.s.; con
ogni  conseguenza  di legge in ordine, in parte qua, alla tabella dei
punteggi  allegata  a  detto d.l. n. 151/2003 (laddove si prevede che
alla  violazione  dell'art. 172,  comma  8  n.c.d.s.  corrisponda una
riduzione  di  5  punti)  da  dichiararsi pure tamquam non esset. Nel
merito  si  chiede  accogliersi  il  presente ricorso e, accertata la
fondatezza  dei  motivi  esposti  sub  1 e/o 2 in narrativa, disporsi
comunque  l'annullamento  del provvedimento opposto con cancellazione
dell'eventuale  annotazione sulla patente di guida dell'infrazione de
qua, oltre che all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
        con  vittoria di spese ed onorari ex art. 23, comma 11, legge
n. 689/1981.
    P.A.:  chiede  il  rigetto  del ricorso con spese rifuse, secondo
valutazione equitativa.

                              F a t t o

    Con il ricorso indicato in epigrafe, la signora Temporin Alice ha
impugnato avanti a questo giudice di pace il verbale di contestazione
suindicato, con il quale la Polizia Municipale dell'Unione dei comuni
citta'  Riviera  del  Brenta  aveva  contestato  alla  ricorrente  la
violazione  dell'art. 172,  commi  1 e 8, in quanto, quale conducente
del  veicolo Toyota Yaris tg BR533ML, non faceva uso delle cinture di
sicurezza. Fatto accertato in Dolo, Via Cairoli alle ore 16,10 dell'8
luglio  2003,  comminando la sanzione di Euro 68,25, con decurtazione
di cinque punti della patente di guida.
    A  sostegno  dell'opposizione  la  ricorrente  contestava che, al
momento dell'accertamento, il veicolo fosse in situazione di marcia e
denunciava  comunque  l'illegittimita'  delle norma che introduce per
questa  fattispecie la sanzione accessoria della detrazione dei punti
(introdotta  dal  d.l.  n. 151  del  27 giugno 2003 e successivamente
convertito  con  integrazioni, nella legge n. 214 del 1° agosto 2003)
sotto un duplice profilo.
    Con    una    prima   doglianza   si   lamenta   l'illegittimita'
costituzionale   della   norma   per   la  mancanza,  all'atto  della
contestazione,  dei regolamenti che devono stabilire le modalita' dei
corsi  di  aggiornamento  per  il recupero dei punti; con una seconda
doglianza  si  eccepisce che, nel caso de quo, si sarebbe attuata una
violazione  della  legge  di  delega.  Sotto  tale secondo aspetto la
ricorrente  lamenta  che  secondo  la  legge  delega la detrazione di
cinque punti era prevista per le violazioni di norme che comportavano
la  sospensione  della  patente  alla  seconda  violazione  ai  sensi
dell'attuale  formulazione  dell'art.  129,  comma 1 n.c.d.s, e, alla
data  di  emanazione della legge delega, il mancato uso delle cinture
non  era  sanzionato  anche  con  la  sospensione  della patente alla
seconda  violazione,  bensi  con  la  sola  sanzione  pecuniaria.  La
sanzione  accessoria,  essendo  stata introdotta con d.l. in data ben
successiva  alla  legge delega, non poteva essere rilevante, pena, la
violazione dei criteri imposti dalla medesima legge delega.
    Nel   costituirsi   l'amministrazione   confermava,  nel  merito,
l'accertamento    dell'infrazione,    trattandosi   di   veicolo   in
circolazione;  quanto  alle restanti questioni deduceva l'irrilevanza
della  mancata emanazione immediata dei regolamenti relativi ai corsi
di  aggiornamento  in  quanto  gli  stessi  erano stati emanati il 29
luglio 2003, ed essendo la decurtazione dei punti efficace dalla data
di  notifica  da  parte  dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida,  la variazione del punteggio (e la possibilita' di accedere ai
corsi)  doveva  ritenersi  verificata  solo  a  conclusione dell'iter
amministrativo.
    Venivano espletate le prove testimoniali con audizione di uno dei
verbalizzanti  all'udienza  del  18  dicembre 2003 e, all'esito della
prova,  la  causa  veniva  trattenuta  in decisione sulle conclusioni
formulate  dalle parti all'udienza del 6 aprile 2004 rinviando per la
sola  lettura  del dispositivo all'udienza del 4 maggio 2004, udienza
alla  quale  il giudice di pace ha emesso la seguente ordinanza sulle
eccezioni   di  illegittimita'  costituzionale,  sollevate  da  parte
ricorrente.
    La  prima  eccezione  si  palesa,  ad  avviso  di questo giudice,
irrilevante  in  quanto  idonea  ad  influire  sulla  posizione della
ricorrente,  dal  momento  che  la  decurtazione  del  punteggio, pur
astrattamente  prevista  dalla  norma, non diviene efficace fino alla
definizione   del   procedimento   amministrativo   o,   in  caso  di
impugnazione,   della   definizione  del  giudizio.  Non  essendo  la
decurtazione  del  punteggio  efficace,  non  appare  di  rilievo  la
circostanza   che   all'atto   dell'entrata  in  vigore  della  norma
applicativa della decurtazione la ricorrente non potesse fare ricorso
agli invocati rimedi.
    Non  manifestamente  infondata  e  di  rilievo,  appare invece la
seconda  questione,  ove si eccepisce l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 3,  comma  12,  lett.  b), d.l. 27 giugno 2003, n. 151, per
contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. e con gli artt. 2 punto qq) e 6
della  legge  22  marzo 2001, n. 85, nella parte in cui introduce, al
comma  8  dell'art. 172  del codice della strada, il periodo inerente
alla  sospensione  della  patente conseguente alla sua violazione, in
quanto all'epoca dell'entrata in vigore della legge delega n. 85/2001
la norma del codice aveva una formulazione diversa, non prevedendo la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Cio' in
riferimento  ai  criteri  generali della legge delega che all'art. 2,
punto qq), n. 2, secondo cui «la violazione di una delle norme per le
quali,  ai  sensi  dell'attuale  formulazione  dell'art. 129, comma 1
n.c.d.s.,  e'  prevista  la sospensione della patente gia' alla prima
violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La
violazione  di  una  delle  norme per le quali, ai sensi dell'attuale
formulazione  del medesimo art. 129, comma 1 n.c.d.s., e' prevista la
sospensione  della  patente  alla  seconda  violazione,  comporta  la
sanzione  della  sottrazione  di  cinque  punti. La violazione di una
delle  restanti  norme  contenute  nel  citato  titolo  V comporta la
sanzione  della  perdita  di punti da 1 a 4, in relazione al grado di
pericolosita' insito nella norma violata».
    Orbene,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge delega
n. 85/2001,  l'art. 172  del codice della strada non stabiliva alcuna
sanzione  accessoria  della  sospensione  della  patente, ma solo una
sanzione pecuniaria; la sanzione accessoria, alla seconda violazione,
e'  stata  introdotta solo con il d.l. n. 151/2003, che ha modificato
l'art. 172   citato   aggiungendo  il  seguente  periodo  «Quando  il
conducente  sia  incorso,  in  un  periodo  di due anni, in una delle
violazioni  del  presente  comma  per  almeno  due  volte, all'ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente da giorni quindici a mesi due, ai sensi dei
capi I, sez. II, del titolo VI».
    Poiche'   la   legge   delega   utilizza   la   dizione  «attuale
formulazione»  dell'art. 129  n.c.d.s.,  dovrebbe  ritenersi  che  il
legislatore  intendesse  riferirsi  alle norme in essere alla data di
entrata  in vigore della legge delega e in altre parole, con riguardo
alla   materia   delle   cinture  di  sicurezza,  all'art. 172  nella
formulazione   che   prevedeva   la   sola   sanzione  amministrativa
pecuniaria.
    Ne  consegue  che  con l'adozione del d.l. n. 151/2003 sono stati
violati  i  limiti  posti dalla legge delega, in quanto, con riguardo
all'art. 172,  e'  derivata  una  detrazione  di cinque punti per una
violazione che alla data di riferimento presa in considerazione dalla
legge  delega n. 85/2001, non era sanzionata con la sospensione della
patente  e, quindi, avrebbe dovuto comportare una detrazione di punti
minore (da 1 a 4).
    Sulla  rilevanza  della  questione  si  osserva  che  il presente
giudizio  non  puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione
della  questione  di  costituzionalita',  in  quanto dall'istruttoria
svolta  in  corso  di  giudizio (teste Stocco Vanni) e' emerso che la
ricorrente era effettivamente in marcia lungo la carreggiata senza le
cinture  di  sicurezza  e,  di  conseguenza,  dalla  decisione  della
questione   di   costituzionalita'   dipende  l'applicabilita'  della
sanzione  accessoria della decurtazione del punteggio della patente o
comunque   l'entita'   della   stessa  da  comminare  quale  sanzione
accessoria alla violazione accertata.
    L'eccezione  di  incostituzionalita'  posta  dalla  ricorrente va
pertanto   accolta   e  conseguentemente  va  sollevata  la  relativa
questione di legittimita' costituzionale nei seguenti termini.