IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa R.G. n. 359/2003 promossa da: Temporin Alice, rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Frattallone contro la Polizia Municipale dell'Unione dei comuni citta' Riviera del Brenta. In punto: opposizione ex legge n. 689/1981 a verbale di contestazione n. 930/V in data 8 luglio 2003. Conclusioni delle parti: Ricorrente: in via pregiudiziale, visti gli artt. 136 e 76-77 Cost. e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di l.c. illustrata con il motivo spiegato sub 3, ordinarsi la rimessione degli atti processuali alla Corte costituzionale, perche' sia dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 12, lett. b) del d.l. n. 151/2003, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. e con gli artt. 2, punto qq) e 6 della legge 22 marzo 2001, n. 85, nella parte in cui introduce al comma 8 il periodo inerente alla sospensione della patente per la violazione dell'art. 172 n.c.d.s., che all'epoca dell'entrata in vigore della legge delega n. 85/2001 aveva una formulazione diversa (non prevedendo detta sanzione accessoria) poiche' risulta violato il criterio enunciato nella delega che impone di fare riferimento solo alla (all'epoca) attuale formulazione dell'art. 129 n.c.d.s.; con ogni conseguenza di legge in ordine, in parte qua, alla tabella dei punteggi allegata a detto d.l. n. 151/2003 (laddove si prevede che alla violazione dell'art. 172, comma 8 n.c.d.s. corrisponda una riduzione di 5 punti) da dichiararsi pure tamquam non esset. Nel merito si chiede accogliersi il presente ricorso e, accertata la fondatezza dei motivi esposti sub 1 e/o 2 in narrativa, disporsi comunque l'annullamento del provvedimento opposto con cancellazione dell'eventuale annotazione sulla patente di guida dell'infrazione de qua, oltre che all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; con vittoria di spese ed onorari ex art. 23, comma 11, legge n. 689/1981. P.A.: chiede il rigetto del ricorso con spese rifuse, secondo valutazione equitativa. F a t t o Con il ricorso indicato in epigrafe, la signora Temporin Alice ha impugnato avanti a questo giudice di pace il verbale di contestazione suindicato, con il quale la Polizia Municipale dell'Unione dei comuni citta' Riviera del Brenta aveva contestato alla ricorrente la violazione dell'art. 172, commi 1 e 8, in quanto, quale conducente del veicolo Toyota Yaris tg BR533ML, non faceva uso delle cinture di sicurezza. Fatto accertato in Dolo, Via Cairoli alle ore 16,10 dell'8 luglio 2003, comminando la sanzione di Euro 68,25, con decurtazione di cinque punti della patente di guida. A sostegno dell'opposizione la ricorrente contestava che, al momento dell'accertamento, il veicolo fosse in situazione di marcia e denunciava comunque l'illegittimita' delle norma che introduce per questa fattispecie la sanzione accessoria della detrazione dei punti (introdotta dal d.l. n. 151 del 27 giugno 2003 e successivamente convertito con integrazioni, nella legge n. 214 del 1° agosto 2003) sotto un duplice profilo. Con una prima doglianza si lamenta l'illegittimita' costituzionale della norma per la mancanza, all'atto della contestazione, dei regolamenti che devono stabilire le modalita' dei corsi di aggiornamento per il recupero dei punti; con una seconda doglianza si eccepisce che, nel caso de quo, si sarebbe attuata una violazione della legge di delega. Sotto tale secondo aspetto la ricorrente lamenta che secondo la legge delega la detrazione di cinque punti era prevista per le violazioni di norme che comportavano la sospensione della patente alla seconda violazione ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 129, comma 1 n.c.d.s, e, alla data di emanazione della legge delega, il mancato uso delle cinture non era sanzionato anche con la sospensione della patente alla seconda violazione, bensi con la sola sanzione pecuniaria. La sanzione accessoria, essendo stata introdotta con d.l. in data ben successiva alla legge delega, non poteva essere rilevante, pena, la violazione dei criteri imposti dalla medesima legge delega. Nel costituirsi l'amministrazione confermava, nel merito, l'accertamento dell'infrazione, trattandosi di veicolo in circolazione; quanto alle restanti questioni deduceva l'irrilevanza della mancata emanazione immediata dei regolamenti relativi ai corsi di aggiornamento in quanto gli stessi erano stati emanati il 29 luglio 2003, ed essendo la decurtazione dei punti efficace dalla data di notifica da parte dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, la variazione del punteggio (e la possibilita' di accedere ai corsi) doveva ritenersi verificata solo a conclusione dell'iter amministrativo. Venivano espletate le prove testimoniali con audizione di uno dei verbalizzanti all'udienza del 18 dicembre 2003 e, all'esito della prova, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 6 aprile 2004 rinviando per la sola lettura del dispositivo all'udienza del 4 maggio 2004, udienza alla quale il giudice di pace ha emesso la seguente ordinanza sulle eccezioni di illegittimita' costituzionale, sollevate da parte ricorrente. La prima eccezione si palesa, ad avviso di questo giudice, irrilevante in quanto idonea ad influire sulla posizione della ricorrente, dal momento che la decurtazione del punteggio, pur astrattamente prevista dalla norma, non diviene efficace fino alla definizione del procedimento amministrativo o, in caso di impugnazione, della definizione del giudizio. Non essendo la decurtazione del punteggio efficace, non appare di rilievo la circostanza che all'atto dell'entrata in vigore della norma applicativa della decurtazione la ricorrente non potesse fare ricorso agli invocati rimedi. Non manifestamente infondata e di rilievo, appare invece la seconda questione, ove si eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 12, lett. b), d.l. 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. e con gli artt. 2 punto qq) e 6 della legge 22 marzo 2001, n. 85, nella parte in cui introduce, al comma 8 dell'art. 172 del codice della strada, il periodo inerente alla sospensione della patente conseguente alla sua violazione, in quanto all'epoca dell'entrata in vigore della legge delega n. 85/2001 la norma del codice aveva una formulazione diversa, non prevedendo la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Cio' in riferimento ai criteri generali della legge delega che all'art. 2, punto qq), n. 2, secondo cui «la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 129, comma 1 n.c.d.s., e' prevista la sospensione della patente gia' alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del medesimo art. 129, comma 1 n.c.d.s., e' prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti da 1 a 4, in relazione al grado di pericolosita' insito nella norma violata». Orbene, alla data di entrata in vigore della legge delega n. 85/2001, l'art. 172 del codice della strada non stabiliva alcuna sanzione accessoria della sospensione della patente, ma solo una sanzione pecuniaria; la sanzione accessoria, alla seconda violazione, e' stata introdotta solo con il d.l. n. 151/2003, che ha modificato l'art. 172 citato aggiungendo il seguente periodo «Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni del presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da giorni quindici a mesi due, ai sensi dei capi I, sez. II, del titolo VI». Poiche' la legge delega utilizza la dizione «attuale formulazione» dell'art. 129 n.c.d.s., dovrebbe ritenersi che il legislatore intendesse riferirsi alle norme in essere alla data di entrata in vigore della legge delega e in altre parole, con riguardo alla materia delle cinture di sicurezza, all'art. 172 nella formulazione che prevedeva la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Ne consegue che con l'adozione del d.l. n. 151/2003 sono stati violati i limiti posti dalla legge delega, in quanto, con riguardo all'art. 172, e' derivata una detrazione di cinque punti per una violazione che alla data di riferimento presa in considerazione dalla legge delega n. 85/2001, non era sanzionata con la sospensione della patente e, quindi, avrebbe dovuto comportare una detrazione di punti minore (da 1 a 4). Sulla rilevanza della questione si osserva che il presente giudizio non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita', in quanto dall'istruttoria svolta in corso di giudizio (teste Stocco Vanni) e' emerso che la ricorrente era effettivamente in marcia lungo la carreggiata senza le cinture di sicurezza e, di conseguenza, dalla decisione della questione di costituzionalita' dipende l'applicabilita' della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio della patente o comunque l'entita' della stessa da comminare quale sanzione accessoria alla violazione accertata. L'eccezione di incostituzionalita' posta dalla ricorrente va pertanto accolta e conseguentemente va sollevata la relativa questione di legittimita' costituzionale nei seguenti termini.