IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 65/C/03 R.G. promossa da Olivo Mauro residente in San Lorenzo in Campo ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria dell'intestato ufficio, ricorrente. Contro Comune di San Lorenzo in Campo in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria dell'intestato ufficio, amministrazione opposta. Visto gli atti del procedimento iscritto al n. 65/C/03 del ruolo generale dell'anno 2003 di questo ufficio e premesso in fatto che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 27 settembre 2003 il sig. Olivo Mauro, in proprio proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino) con il quale veniva irrogata sanzione amministrativa con decurtazione dei punti della patente del ricorrente, il ricorrente contestava l'incompletezza del procedimento amministrativo per quanto concerne il recupero dei punti e chiedeva l'annullamento della sanzione accessoria. Con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 9 gennaio 2004 si costituiva in giudizio il Comune di San Lorenzo in Campo il quale contestava le richieste e ne invocava il rigetto anche perche' l'art. 204-bis, comma 8 del C.d.s. vieta al giudice di pace di escludere la sanzione accessoria e la decurtazione dei punti della patente. Osserva in diritto Dalla motivazione dell'impugnato provvedimento amministrativo e' dato rilevare che: al sig. Olivo Mauro veniva contestata la velocita' ed applicata la conseguente decurtazione dei punti, oltre alla sanzione amministrativa di Euro 137,55; veniva contravvenzionato ai sensi dell'art. 148, comma 8 del codice della strada; allo stesso veniva applicata ex art. 126-bis C.d.s. la decurtazione di punti 2. Per chiarezza di esposizione questo giudicante ritiene che la domanda formulata dal ricorrente presenti problemi in ordine al collegamento armonico delle norme inerenti. Invero, la richiesta stante la dizione delle norme di cui all'art. 204-bis, comma 8 impone che solo con l'accoglimento del ricorso si possa conseguentemente annullare la sanzione accessoria. Cio' appare contrastante con l'art. 23 della legge n. 689/1981 allorche' si evidenzia che il giudice puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento e accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o modificandola anche limitatamente alla entita' della sanzione dovuta. Posto che l'art. 204-bis, comma 7 statuisce il principio che il libero convincimento del giudice e' elemento da salvaguardare ai fini delle applicazioni modificativi, comunque nel rispetto del minimo edittale di legge, tale aspetto non puo' essere limitativo delle singole fattispecie di esame del giudicante che, talvolta contemplano situazioni particolari che si annoverano, appunto, nel libero convincimento del giudicante per l'applicazione normativa piu' rispondente e piu' giusta rispetto alla asettica applicazione della legge. In considerazione che i poteri riservati dalla legge al giudicante sono quelli di applicare le norme, diligentemente, avendo in primis a mente quelle costituzionali, laddove all'art. 3 si evidenzia che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico/sociale al fine di non limitare la persona nel suo sviluppo e nei suoi diritti anche in considerazione alle concrete fattispecie oggetto di esame e rapportate alla legge per una corretta, e perche' no condivisa, applicazione delle norme stesse; Appare evidente l'irragionevolezza della norma in ordine all'automatismo della applicazione della sanzione; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio, solleva questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 204-bis, comma 8, del codice della strada, nella parte in cui prescrive che il giudice di pace non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente, in caso di rigetto del ricorso, e/o comunque il parziale accoglimento del ricorso anche limitatamente alle sanzioni accessorie.