IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  atto del ricorso ai sensi degli art. 22, legge n. 689/1981 e
204-bis  del  Codice  della  strada,  depositato nella cancelleria di
questo   ufficio  in  data  12  settembre  2003,  causa  iscritta  al
n. 77102/03  R.A.Cont., il sig. Massimo Di Franco, elett. domiciliato
in  Roma,  via  Abigaille  Zanetta,  n. 68, si opponeva al verbale di
accertamento  n. 20030340477  di  violazione  dell'art. 7  del Codice
della   strada,   emesso   dal  Comune  di  Roma  il  21 marzo  2003,
notificatogli  il  16 luglio  2003,  omettendo  di  versare  la somma
prevista, a titolo di cauzione, dal terzo comma, art. 204-bis C.d.S.,
norma  introdotta  dall'art. 4, comma 1-septies, decreto-legge n. 151
del  27 giugno  2003,  come  modificato  dalla  legge  di conversione
n.  214  del  1° agosto  2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di
martedi' 12 agosto 2003, per una somma pari ad Euro 81,22.
    Ai  sensi  della  sopra  citata  norma (terzo comma, art. 204-bis
C.d.S.)    il    mancato    versamento   della   cauzione   determina
l'inammissibilita' del ricorso.
    Il giudicante ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le
seguenti      questioni      di     illegittimita'     costituzionale
dell'art. 204-bis, terzo comma, C.d.S., introdotto dall'art. 4, comma
1-septies,  decreto-legge  n. 151 del 27 giugno 2003, come modificato
dalla  legge  di  conversione n. 214 del 1° agosto 2003, in relazione
agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione:
        1) nella interezza della norma;
        2)  nella parte in cui non prevede che il giudice, secondo il
suo   prudente   e   libero   apprezzamento,   tenuto   conto   della
documentazione  allegata  al  ricorso  (allo stato degli atti), possa
valutare la sussistenza del fumus boni iuris nell'atto del ricorso e,
per  l'effetto, esonerare il ricorrente dal versamento della cauzione
ovvero ridurne l'ammontare;
        3)  nella parte in cui non prevede che il giudice, secondo il
suo prudente e libero apprezzamento, previa eventuale acquisizione di
documenti  o  sommarie  informazioni,  possa valutare l'insussistenza
concreta  del  periculum  in  mora  e,  per  l'effetto,  esonerare il
ricorrente dal versamento della cauzione ovvero ridurne l'ammontare;
        4)  nella  parte in cui non prevede che il giudice, a seguito
di  accertamento  delle  condizioni  economiche del ricorrente, anche
contingenti,  previa  eventuale  acquisizione di documenti o sommarie
informazioni,   possa   esonerare   i  cittadini  meno  abbienti  dal
versamento della cauzione ovvero ridurne l'ammontare;
        5) nella parte in cui non prevede che il cittadino ammesso al
patrocinio   a  spese  dello  Stato  sia  esonerato  di  diritto  dal
versamento della cauzione.
    Le  questioni sono rilevanti nella causa in oggetto: la pronuncia
della  Corte costituzionale produrra' effetti decisivi in ordine alla
pregiudiziale sulla ammissibilita' o meno del presentato ricorso.
    La legge di conversione n. 214/2003 del decreto-legge n. 151/2003
-  che ha introdotto nell'ordinamento giuridico l'obbligo di prestare
cauzione  a  pena  di inammissibilita' del ricorso al giudice di pace
presentato  ai sensi artt. 204-bis C.d.S. e 22 legge n. 689/1981 - e'
entrata   in   vigore   il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  (12  agosto  2003;  non si
rinvengono   disposizioni   transitorie  in  merito  all'art. 204-bis
C.d.S.);   il   ricorso   e'   stato  depositato  in  cancelleria  il
12 settembre 2003 e quindi in data successiva rispetto all'entrata in
vigore  della  ripetuta legge di conversione (13 agosto 2003): giusto
il  principio  generale  tempus  regit  actum (disposizione di natura
processuale) e' applicabile nel presente procedimento il terzo comma,
art. 204-bis  C.d.S.,  con relativa inammissibilita' del ricorso allo
Stato;   al  contrario,  nel  caso  di  pronuncia  di  illegittimita'
costituzionale della norma, il ricorso sarebbe ammissibile.
    Del   pari   rilevante   e'   la   questione   di  illegittimita'
costituzionale  parziale-sub  n. 2:  allo  stato degli atti emerge il
fumus  boni  iuris del ricorso, (illogita' motivazione provvedimento)
cio'  malgrado  la  norma  contestata  preclude  al giudice qualsiasi
valutazione  nel  merito,  tenuto  conto  che  l'inammissibilita' del
ricorso costituisce vizio procedimentale di natura pregiudiziale.
    La  norma preclude, altresi', ogni accertamento sia sul periculum
in  mora  che sulle condizioni economiche del ricorrente, circostanze
del  tutto  ininfluenti allo stato nel giudizio di ammissibilita' del
ricorso,   di   tal   che'   anche  le  questioni  di  illegittimita'
costituzionale sollevate ai punti 3, 4 e 5 sono rilevanti, potendo il
giudice,  in  caso di sentenza di parziale illegittimita' della norma
pronunciata  dalla  Corte  costituzionale,  valutare  nel  merito  la
condotta  e  le  condizioni  economiche  del ricorrente, invitandolo,
eventualmente, a produrre documentazione integrativa del ricorso.
    Con   particolare   riguardo   alle   condizioni  economiche  del
ricorrente,  questi  ha  espressamente  dichiarato di trovarsi in una
situazione  di disagio tale che non gli consente di poter eseguire il
versamento della cauzione.
    Non  appaiono  manifestamente  infondati  i dubbi di legittimita'
costituzionale  della  piu'  volte  richiamata norma impositiva della
cauzione  (comma  3,  art. 204-bis  C.d.S.)  in relazione ai seguenti
profili:
        a) pari dignita' sociale ed uguaglianza davanti alla legge di
tutti i cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali
(art. 3,  primo  comma,  Cost.),  con  particolare  riferimento  alle
condizioni economiche della persona;
        b)  obbligo  della  Repubblica  di  rimuovere gli ostacoli di
ordine  economico che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza
dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo della persona umana
(art. 3, secondo comma, Cost.), con particolare riguardo al principio
di ragionevolezza della legge;
        c)  tutti  possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi (art. 24, primo comma, Cost.);
        d) la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento (art. 24, secondo comma, Cost.);
        e)  sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi  per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (art. 24,
terzo comma, Cost.);
        f)  la  giurisdizione  si  attua  mediante il giusto processo
regolato dalla legge (art. 111, primo comma, Cost.);
        g)  ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti,
in  condizioni  di  parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La
legge  ne  assicura  la  ragionevole durata (art. 111, secondo comma,
Cost.);
        h)  contro  gli atti della pubblica amministrazione e' sempre
ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e degli interessi
legittimi   dinanzi   agli   organi   di  giurisdizione  ordinaria  o
amministrativa (art. 113, primo comma, Cost.);
        i)  tale  tutela  giurisdizionale  non  puo' essere esclusa o
limitata  a  particolari  mezzi  di  impugnazione  o  per determinate
categorie di atti (art. 113, secondo comma, Cost.).
    I   suddetti   profili   di   dubbia  costituzionalita'  verranno
congiuntamente  trattati,  considerata la loro stretta connessione in
relazione alle sollevate questioni.
    E'  d'uopo  premettere che l'istituto giuridico della cauzione e'
gia'   stato   oggetto   di   un  importante  pronuncia  della  Corte
costituzionale,  sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, con la quale e'
stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 98 cod.
proc.  civ.  (cautio  pro  expensis),  perche'  in  contrasto  con il
disposto  degli  artt. 3  e  24  Cost.;  in quella occasione la Corte
costituzionale  ebbe  a  pronunciarsi  su  di un istituto mutuato dal
diritto  romano:  l'imposizione di una cauzione per il rimborso delle
spese  di giudizio a carico dell'attore, quando vi era fondato timore
che  l'eventuale  condanna  potesse  restare  ineseguita;  il mancato
versamento  della  cauzione  determinava  l'estinzione  del processo;
l'ecc.ma  Corte  rilevo'  che «la disposizione e' in contrasto con il
principio, risultante dal combinato disposto degli artt. 24 e 3 della
Costituzione,  secondo  il  quale  tutti,  indipendentemente  da ogni
differenza  di  condizioni  personali  e  sociali,  possono  agire in
giudizio  per  la  tutela  dei propri diritti e interessi legittimi e
verso il quale la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado
del  procedimento»,  «invece  l'art. 98  cod.  proc.  civ.  ricollega
l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche dell'attore»,
«d'altronde  l'ammissione  al gratuito patrocinio e' subordinata alla
dimostrazione  dello  stato  di  poverta'  dell'interessato e percio'
dovrebbe essere rifiutata a chi non si trovasse in tale condizione, e
il  procedimento  preliminare per la concessione del beneficio non e'
sempre  rapido  come  sarebbe  desiderabile,  pur essendo previsto un
procedimento  d'urgenza»,  «(omissis)  fa si' che l'imposizione della
cauzione  e  la conseguente estinzione del processo, ove essa non sia
prestata  nel  termine  stabilito, abbiano a provocare conseguenze di
eccezionale  gravita' rispetto all'esercizio di diritti che l'art. 24
della Costituzione proclama inviolabili».
    La  cauzione  prevista  in  materia  di  opposizioni  a  sanzioni
amministrative  dalla  legge  n. 214/2003,  nel  caso di impugnazione
dinanzi  al giudice di pace del verbale di accertamento (art. 204-bis
C.d.S.),   comprime  in  maniera  ancora  piu  consistente,  rispetto
all'istituto   storico   della   cautio   pro   expensis,  i  diritti
fondamentali   del  ricorrente,  quali  il  diritto  di  agire  e  di
difendersi  (artt. 24  e 113 Cost.), il diritto al contraddittorio ed
il  principio  del  giusto  processo  (artt. 24, 111 e 113 Cost.), il
principio  di  uguaglianza  di  tutti  i  cittadini  (art. 3, primo e
secondo  comma,  24, terzo comma, Cost.) senza discriminazioni legate
alle  loro  condizioni  personali, economiche o sociali, ed il dovere
della  Repubblica  di  rimuovere  gli  ostacoli che di fatto, anche a
mezzo  di  una norma applicabile indistintamente a tutti i cittadini,
limitano  l'uguaglianza dei cittadini, consentendo ad alcuni soltanto
di essi (i piu' abbienti, nel caso di specie) il libero esercizio dei
propri diritti e liberta' costituzionali (principio di ragionevolezza
della  legge,  per  cui  distinte  posizioni  di  fatto devono essere
regolamentate diversamente dalla legge).
    Gia'  da un superficiale confronto con la incostituzionale cautio
pro   expensis   emerge  la  maggiore  gravosita'  della  fattispecie
introdotta  dal  terzo  comma, art. 204-bis, C.d.S.: l'art. 98 c.p.c.
conferiva  al  giudice  il potere discrezionale («puo») di imporre la
cauzione,  sulla  base di un giudizio ponderato e di merito («fondato
timore  che  l'eventuale  condanna  possa  restare ineseguita») e nei
limiti  in  cui  l'attore non versasse in una condizione di indigenza
tale  da consentirgli di accedere all'istituto del patrocinio a spese
dello  Stato («attore non ammesso al gratuito patrocinio»); di contro
la  cauzione  prevista  dall'art. 204-bis, terzo comma, C.d.S. e' del
tutto  sottratta  al  giudizio  prudente  e discrezionale del giudice
(obbligatorieta'  ex  lege  della  cauzione)  e  la norma non ammette
deroga  neppure  nel  caso  in  cui  il  ricorrente  non solo abbia i
requisiti  per  accedere  al  patrocinio a spese dello Stato ai sensi
degli  artt. 74  ss.  D.P.R.  n. 115/2002,  ma  addirittura sia stato
regolarmente  ammesso  al  beneficio (l'esenzione dal pagamento della
cauzione  non  e'  ricompresa  fra  le  spese  prenotate  a  debito o
anticipate   dall'erario   di  cui  all'art. 131,  cit.  D.P.R.,  che
disciplina gli effetti dell'ammissione al patrocinio).
    L'assoluta  atipicita'  della  cauzione prevista dal terzo comma,
art. 204-bis  C.d.S.  e'  vieppiu'  palese dal confronto con le altre
norme  del  codice  di  procedura  civile  e  del  codice  civile che
disciplinano  le singole fattispecie di cauzione e, piu' in generale,
il procedimento ed i provvedimenti di natura cautelare:
        a) le fattispecie di cauzione disciplinate dalla legge civile
sono  assoggettate al prudente e libero apprezzamento del giudice (ad
es.  artt. 35, 373, 482, 624, 642, 665, 668, 669-11 c.p.c., 639, 647,
2409  cod.  civ.)  e/o alla iniziativa della parte che spontaneamente
versa  la  cauzione per usufruire dei vantaggi giuridici che la norma
gli  conferisce  (ad  es.  artt. 571,  576-580,  684 c.p.c., 50, 515,
1002-3,  2535 cod. civ.), giammai costituiscono un automatismo legale
sottratto  in  via  assoluta  al sindacato del giudice e delle parti;
cosa  ancor  piu'  grave,  la  cauzione  prevista  dal  terzo  comma,
art. 204-bis C.d.S., costituisce presupposto indefettibile (a pena di
inammissibilita' del ricorso) per l'esercizio dei diritti inviolabili
del  cittadino  riconosciuti  dagli  artt. 3,  24,  111  e  113 della
Costituzione.
    Interessante,   in   tal   senso,  e'  la  sentenza  della  Corte
costituzionale   n. 137/1984,   che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del secondo comma, art. 648 c.p.c. nella parte in cui
dispone  che  nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se la
parte  che  ha  chiesto l'esecuzione provvisoria del provvedimento di
ingiunzione   offre   cauzione   per   l'ammontare   delle  eventuali
restituzioni,  spese  e  danni,  il  giudice  debba  e non gia' possa
concederla,  e  sol  dopo  aver  delibato gli elementi probatori e la
effettiva   corrispondenza   della   offerta  cauzione  all'interesse
dell'opponente.
    La Corte costituzionale, nella menzionata sentenza, correttamente
individua   il   fondamento  dell'art. 24  della  Costituzione  nella
«esigenza  di  garantire  lo  svolgimento  di  un  processo  giusto -
esigenza  suprema che non si risolve in affari di singoli, ma assurge
a  compito fondamentale di una giurisdizione che non intenda abdicare
alla  primaria  funzione  di  dicere  ius di cui i diritti di agire e
resistere  nel  processo  (quale  che ne sia l'oggetto) rappresentano
soltanto  i  veicoli  necessari  in  non  diversa  guisa  delle norme
disciplinatrici della titolarita' e dell'esercizio della potesta' dei
giudici»;  il che equivale a dire: non ci puo' essere giusto processo
(art. 111  Cost.), ne' piena estrinsecazione dei diritti contrapposti
di  agire  e  resistere in giudizio (art. 24 e 113 Cost.), laddove la
legge,  con  valutazioni  presuntive  non  sindacabili,  impedisca al
giudice di esercitare i propri poteri discrezionali. «In tal senso e'
il   consistente   orientamento  giurisprudenziale  (sentt.  70/1965,
48/1968,  55  e  151/1971,  99/1973),  inteso dalla Corte a ravvisare
l'oggetto   dell'art. 24  Cost.  non  nella  garanzia  dell'esercizio
dell'azione e della difesa del contraddittore ma nella partecipazione
dei legittimati ad agire e a contraddire all'esercizio della funzione
giurisdizionale (omissis)».
    L'esercizio  del diritto di agire e di difendersi (artt. 24 e 113
Cost.)  non  puo'  esaurirsi nel compimento dell'atto processuale, ma
deve   necessariamente   comprendere   la  facolta'  della  parte  di
contraddire  e  partecipare  al  concreto  esercizio  della  funzione
giurisdizionale  (art. 111  Cost.): se tale diritto viene subordinato
dalla legge alla sussistenza di un presupposto «esterno» al giudizio,
il dettato costituzionale non puo' non ritenersi violato;
        b)  le  «cauzioni» hanno, per loro stessa definizione, natura
tipicamente  «cautelare»,  ossia  mirano  a  tutelare  una  parte dal
pericolo  concreto  di  un  danno  irreparabile  alla  propria  sfera
giuridica,  pericolo  da  accertare  nel  merito  dal giudice, ovvero
presunto  ex  lege,  ma comunque in conformita' alle regole logiche e
giuridiche della ragionevolezza; nella fattispecie prevista dal terzo
comma,  art. 204-bis  C.d.S.,  invece, l'unica funzione dell'istituto
appare   quella   di   «scoraggiare»   l'utilizzo   dello   strumento
dell'impugnazione  del verbale di accertamento dinanzi alla autorita'
giudiziaria  (giudice  di  pace), privilegiando il distinto strumento
del ricorso all'autorita' amministrativa (prefetto), non assoggettato
a cauzione alcuna.
    In  tanto  una  cautela,  dinanzi al compimento di un determinato
atto,   puo'   ritenersi   legittimamente  (anche  sotto  il  profilo
costituzionale)  imposta, in quanto il compimento di quel determinato
atto ponga in pericolo il perseguimento dell'interesse da parte della
pubblica autorita' procedente; tale pericolo non puo' ragionevolmente
essere  fatto discendere dalla mera presentazione del ricorso dinanzi
al  giudice  di  pace, ossia dall'instaurazione di un procedimento di
natura  giurisdizionale  che  giammai,  in uno stato di diritto, puo'
essere  preventivamente considerato, con valutazione legale sottratta
al  sindacato  del giudice, un mero strumento di elusione o dilazione
del  pagamento  dell'obbligazione  sanzionatoria (artt. 24, 111 e 113
Cost.).
    Il  verbale  di  accertamento,  fra  l'altro,  acquista efficacia
esecutiva  allorquando  e' scaduto il termine per la proposizione del
ricorso   al  prefetto,  ovvero  e'  stato  definito  il  correlativo
procedimento  (artt  203, terzo comma e 204, terzo comma C.d.S.), per
cui  nell'ipotesi  del  ricorso  al giudice di pace, contrariamente a
quanto  succede  nel  caso  del  ricorso al prefetto (per il quale la
legge  non  richiede  il  versamento  della  cauzione,  pur potendone
sussistere  in  astratto  le  condizioni),  la  p.a.  puo' avviare le
procedure  esecutive,  salvo  che  l'esecutivita' del verbale non sia
sospesa dal giudice ai sensi del comma 7, art. 22, legge n. 689/1981.
    D'altra  parte l'art. 204-bis, nono comma, C.d.S., nel dichiarare
applicabili  anche  al procedimento di opposizione ex art. 205 C.d.S.
(essenzialmente avverso la ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto)
le  norme  previste dai commi 2, 5, 6 e 7, art. 204-bis, non richiama
il  censurato  terzo  comma,  con  cio' escludendo che l'impugnazione
dell'ordinanza  prefettizia emessa ex art. 204-C.d.S. sia a sua volta
assoggettata al vincolo della corresponsione della cauzione.
    Di   fatto   il  cittadino,  per  far  valere  i  propri  diritti
costituzionalmente  protetti (artt. 24, 111 e 113 Cost.) senza essere
assoggettato  ad  oneri  non  sostenibili (artt. 3 e 24, terzo comma,
Cost.),  dovra'  previamente  sottoporsi  al giudizio del prefetto, e
solo  all'esito  del  ricorso  amministrativo  eventualmente esperire
azione   giudiziaria   (opposizioni   ex   art.    205  C.d.S.),  non
condizionata al previo versamento della cauzione.
    Pur   non   rinvenendosi   nella  norma  un'espressa  preclusione
all'esercizio  dell'azione  giudiziaria in carenza del previo ricorso
al  prefetto,  l'effetto  «sostanziale»  del combinato disposto delle
norme  richiamate  e'  proprio  tale,  non  potendosi  negare che, in
presenza  di  sanzioni  amministrative  astrattamente determinate nel
massimo  dalla  legge  in misura economicamente onerosa, il cittadino
comune,  che  percepisce  un reddito medio, non potra' di fatto adire
l'autorita'  giudiziaria  ai  sensi dell'art. 204-bis, C.d.S., se non
sostenendo  sacrifici  economici  particolarmente gravosi, presenti e
futuri  (in  numerose  ipotesi  diverrebbe inevitabile la esigenza di
accedere  al  credito presso terzi, sempre che cio' sia possibile nei
termini  ristretti  previsti dalla legge per proporre il ricorso - 60
giorni),   con   inaccettabili   ripercussioni  sulla  vita  sociale,
economica  ed  affettiva  del  suo  nucleo  familiare,  anche a lungo
termine (artt. 3, secondo comma, 24, 111 e 113 Cost.).
    Si  e'  ormai  formata,  in  seno  alla Corte costituzionale, una
giurisprudenza consolidata sull'incostituzionalita' (per violazione e
contrasto  con  i  piu' volte richiamati articoli della Costituzione)
della  norma  che  espressamente  o  di  fatto  subordini  la  tutela
giudiziaria al previo esperimento del rimedio amministrativo.
    «Salvo  che non ricorrano esigenze di ordine generale e superiori
finalita'  di  giustizia,  la  tutela  giudiziaria  non  puo'  essere
differita   o   subordinata  al  preventivo  esperimento  di  ricorsi
amministrativi (v. da ultimo sentenze nn. 406 del 1993, 15 del 1991 e
530  del  1989),  con la conseguente incostituzionalita' di norme che
prevedono  preclusioni o decadenze per il mancato esperimento di quei
rimedi.  In  questo  ordine di idee, in altre sentenze (nn. 781 e 693
del  1988)  si  e'  ritenuto,  in  via  interpretativa,  che  quando,
nonostante   la  previsione  di  ricorsi  amministrativi,  non  siano
comminate  in  modo  espresso,  come  conseguenza  del  loro  mancato
esperimento,  la  preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza
dalla  stessa,  questa debba ritenersi implicitamente consentita come
diretta esplicazione dell'art. 24 della Costituzione».
    Fermo  l'assunto che il diritto alla immediata tutela giudiziaria
e'   una  «diretta  esplicazione  dell'art. 24  della  Costituzione»,
nonche'  dei  correlati  artt. 111 e 113 Cost., se lo strumento della
«cauzione»  rappresenta un mero «espediente» per subordinare di fatto
-  almeno,  e  cosa  ancora  piu'  grave (art. 3 della Costituzione),
rispetto  alle  categorie  piu' deboli dei cittadini - l'esercizio di
tale diritto al preventivo esperimento del rimedio amministrativo, la
violazione,  pur se indiretta, dei richiamati precetti costituzionali
non puo' che determinare l'illegittimita' costituzionale della norma.
    Il  principio  stabilito  nella segnalata sentenza della Corte e'
stato   successivamente   e   ripetutamente  ribadito  (vedasi  Corte
costituzionale, sentenze nn. 311/1994, 366/1994 e 437/1995).
    Si  aggiunga  che  dinanzi  al  prefetto  la tutela del cittadino
risulta  senz'altro compressa: al di la' delle minori garanzie che il
procedimento  amministrativo  conferisce al cittadino in relazione ai
diritti   costituzionali   della   difesa   e   del   contraddittorio
(considerazione  che  gia'  da  se'  sola  giustifica  l'orientamento
consolidato della Corte costituzionale), occorre sottolineare che, in
ipotesi di rigetto del ricorso amministrativo, all'interessato verra'
ingiunto il pagamento di una somma di denaro «non inferiore al doppio
del  minimo  edittale»  (art. 204,  primo  comma,  C.d.S.),  mediante
provvedimento  amministrativo  che  integra  titolo  esecutivo (terzo
comma,  cit.  art.),  con  relativo pericolo di un danno irreparabile
(art. 22,  ult. comma, legge n. 689/1981: al contrario della cauzione
di  cui  all'art. 204-bis, comma 3, C.d.S., la cautela prevista dalla
citata norma, a tutela del cittadino, e' un provvedimento facoltativo
e  circostanziato  -  «concorrendo  gravi  motivi»  -  del  giudice),
laddove,  invece,  il  giudice  di  pace,  in sede di definizione del
procedimento  introdotto  ex  art. 204-bis C.d.S., puo' applicare una
sanzione  pari  al «minimo edittale» (art. 204-bis, comma 7, C.d.S.),
norma  applicabile anche al procedimento di opposizione all'ordinanza
prefettizia  (art. 204-bis,  comma  9, C.d.S.), con violazione, oltre
che   degli   artt. 3,   24,  111  e  113  Cost.,  del  principio  di
ragionevolezza della legge (necessario presupposto perche' i ripetuti
precetti  costituzionali  acquistino  effettivita),  del principio di
economicita' dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.; le prefetture
saranno  «sommerse»  di  ricorsi  ex  art. 203  C.d.S.),  nonche' del
diritto ad un processo rapido e giusto (art. 6 Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e artt. 2, l1 e 111, secondo comma
della  Costituzione  -  legge n. 89/2001), e senza la garanzia di una
riduzione  del  contenzioso  giudiziario  (anche  nel  caso in cui il
provvedimento  prefettizio  sia  pienamente  legittimo,  comunque  il
cittadino  avra' interesse a presentare ricorso al giudice di pace ex
art. 205  C.d.S.,  quanto  meno  per  ottenere  una  riduzione  della
sanzione  ex  settimo  comma,  art. 204-bis,  C.d.S.,  applicabile in
virtu' del richiamo previsto nel successivo nono comma);
        c)  ne'  assume  rilievo,  nella  fattispecie  «cautelare» in
esame,  il  «fumus  boni  iuris»:  al giudice non e' lasciato margine
alcuno   di   discrezionalita';   persino  nell'ipotesi  del  ricorso
manifestamente  fondato  (ad  esempio  perche' in atti risulta che il
verbale  di  accertamento  e'  stato  notificato  oltre il termine di
legge,  con  estinzione  dell'obbligazione sanzionatoria ex art. 201,
comma  5,  C.d.S.)  il  mancato  versamento  della cauzione determina
l'inammissibilita'  del  ricorso  medesimo,  in violazione delle piu'
elementari  regole  della logica e del principio costituzionale della
ragionevolezza della legge (artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.).
    Osserva  la  Corte costituzionale, nella gia' richiamata sentenza
n. 137/1984  (illegittimita'  costituzionale  parziale dell'art. 648,
secondo comma, c.p.c.): «Pertanto, la Corte non puo' non disattendere
le  sentt.  62/1966  e  17/1969 che dissero infondata la questione di
incostituzionalita'   dell'art. 648,   secondo  comma,  limitando  il
rispetto  dell'art. 24 Cost. alla determinazione dell'ammontare della
cauzione  offerta  dal  creditore  e  precludendo  al  giudice quelle
valutazioni  del  fumus  boni  iuris del creditore che il primo comma
dell'art. 648  gli  impone  di  effettuare;  cosi'  come  l'art. 624,
secondo  comma  c.p.c., che disciplina la concessione dell'esecuzione
provvisoria  del decreto ingiuntivo sulla base della sola domanda del
creditore,  lungi  dall'imprimere  alla  prestazione  della  cauzione
l'automatismo  atto  a porre il creditore munito di prove specificate
nell'art. 634 sullo stesso piano del creditore gia' fornito di titoli
esecutivi stragiudiziali, non si esime dal disporre che «l'esecuzione
provvisoria  puo'  essere  concessa  anche se vi e' pericolo di grave
pregiudizio nel ritardo, ma il giudice puo' imporre al ricorrente una
cauzione»;  «Con  la sentenza che va a rendere la Corte (omissis) per
un  verso  restituisce al giudice istruttore il potere di decidere di
cui  l'art. 648,  comma  secondo, lo aveva privato, e per altro verso
assegna  al  fumus boni iuris e al periculum in mora la posizione che
di ciascuna delle due valutazioni e' propria (omissis)».
    La  stessa  denominazione, contenuta nell'art. 204-bis C.d.S., di
«cauzione»  (vedasi commi 5 e 6) appare inappropriata: si tratterebbe
di una ipotesi del tutto atipica di misura cautelare legislativamente
fondata  su  di  una presunzione assoluta di legittimita' dell'intero
procedimento  amministrativo  -  dall'accertamento alla notificazione
del  verbale  -  e  di  periculum in mora debitoris; e persino la sua
collocazione  all'interno  dell'ordinamento  giuridico e' quanto meno
difficoltosa;   di   fatto   il   verbale  di  accertamento  acquista
un'efficacia   sostanziale  maggiore  del  titolo  esecutivo:  se  il
cittadino    vuole    presentare    opposizione   immediata   dinanzi
all'autorita'  giudiziaria, senza dover prima passare per il «filtro»
del prefetto, deve obbligatoriamente versare in cancelleria una somma
pari al doppio della sanzione comminata; e, nel caso in cui esegua il
pagamento della misura ridotta liquidata nel verbale di accertamento;
gli    sara'    definitivamente    preclusa    l'azione   giudiziaria
(art. 204-bis,   comma   1,  C.d.S.;  altra  disposizione  di  dubbia
legittimita' costituzionale).
    «Cautela»  che  finisce  per  lo  «stravolgere» l'intero impianto
giuridico  costruito  dalla  legge  n. 689/1981:  proprio  al fine di
garantire  la massima tutela dei diritti dei cittadini (artt. 24, 111
e  113 Costituzione) e rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
limitano  di fatto l'uguaglianza dei cittadini (art. 3, secondo comma
Costituzione),  il  legislatore  ha  previsto  che il procedimento di
opposizione  a sanzione amministrativa e' esente da tributi (art. 23,
comma  10,  legge  n. 689/1981), che le notificazioni sono eseguite a
cura  della  cancelleria (comma 9 cit. art.) e che il ricorrente puo'
stare in giudizio personalmente (comma 4 cit. art.).
    Pur  se  non attinente in modo specifico alle questioni in questa
sede  trattate,  e  relativa a prestazioni affatto distinte, comunque
fondata  sui  medesimi principi costituzionali e' la recente sentenza
della  Corte  costituzionale  n. 522/2002  la  quale,  richiamando la
numerosa  giurisprudenza  costituzionale che si e' formata negli anni
in  materia  di  rapporto  fra  oneri  fiscali  e diritto di agire in
giudizio,  ha  dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 66 del
d.P.R n. 131/1986 «nella parte in cui non prevede che la disposizione
di  cui al comma 1 non si applichi al rilascio dell'originale o della
copia  della  sentenza  o  di altro provvedimento giurisdizionale che
debba  essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata», norma
inerente l'obbligo del previo pagamento dell'imposta di registrazione
per  il  rilascio,  da parte della cancelleria, di originale, copia o
estratto  del  provvedimento  giurisdizionale;  ivi si legge: «Questa
Corte ha affermato - in epoca anteriore alla riforma (l'art. 7, n. 7,
della legge n. 825/1971 ha infatti imposto al legislatore delegato di
eliminare  ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire
in  giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
n.d.a.)  -  che  la  Costituzione  non  vieta  di imporre prestazioni
fiscali  in stretta e razionale correlazione con il processo, sia che
esse  configurino  vere  e  proprie tasse giudiziarie sia che abbiano
riguardo  all'uso  di  documenti  necessari alla pronunzia finale dei
giudici  (sentenza n. 45/1963, e poi sentenze nn. 91 e 100/1964); che
occorre  distinguere fra oneri che siano razionalmente collegati alla
pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno
svolgimento   meglio   conforme   alla  sua  funzione,  da  ritenersi
consentiti,   e  oneri  che  invece  tendano  alla  soddisfazione  di
interessi del tutto estranei alle finalita' predette e, conducendo al
risultato  di  precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della
tutela       giurisdizionale,      incorrono      nella      sanzione
dell'incostituzionalita'  (sentenza  n. 80/1966,  sull'illegittimita'
costituzionale  della  norma  che  vietava  di  rilasciare  copie  di
sentenze   non   ancora  registrate,  il  cui  deposito  in  giudizio
condizionasse  la  procedibilita'  dell'impugnazione);  ed ancora che
l'interesse  del  cittadino  alla  tutela  giurisdizionale  e  quello
generale   della   comunita'   alla   riscossione  dei  tributi  sono
armonicamente coordinati (sentenze n. 157/1969 e n. 61/1970)».
    Sempre  in  materia  fiscale  e' doveroso un rapido richiamo alla
sentenza n. 21/1961 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
della  norma che precludeva al contribuente l'azione giudiziaria sino
all'avvenuto pagamento del tributo (solve et repete).
    In conclusione:
        l'imposizione generalizzata del pagamento di una cauzione per
la  presentazione,  a  pena  di inammissibilita', dell'opposizione al
giudice di pace avverso il verbale di accertamento, lede la posizione
giuridica  dei  cittadini  meno  abbienti  i quali vengono di fatto a
trovarsi discriminati per le loro condizioni economiche, senza che la
legge preveda alcun potere valutativo in capo al giudice, o strumenti
alternativi  di  accesso alla giustizia (obbligo del versamento della
cauzione   anche  in  capo  al  cittadino  eventualmente  ammesso  al
patrocinio  a  spese  dello  Stato);  la  norma,  sotto tale profilo,
contrasta    sia   con   il   primo   comma,   art. 3,   Costituzione
(discriminazione  di fatto in ragione delle condizioni economiche del
cittadino),  sia con il secondo comma, art. 3, Costituzione (la norma
in  oggetto,  proprio  al  fine  di  rimuovere  l'ostacolo  di ordine
economico  che  limita  di fatto l'uguaglianza dei cittadini, avrebbe
dovuto  prevedere  un margine di discrezionalita' in capo al giudice,
ad  esempio  ammettendo  l'esenzione dal versamento della cauzione in
presenza   di   comprovato   stato  di  disagio  economico),  sia  le
disposizioni    contenute   nei   primi   tre   commi   dell'art. 24,
Costituzione,  con  particolare  riguardo  al  precetto contenuto nel
terzo  comma  (l'ammissione  al  patrocinio a spese dello Stato, come
rilevato, non esonera dall'obbligo del versamento della cauzione);
        in  relazione  al diritto di agire, contraddire e partecipare
attivamente  all'esercizio  della funzione giurisdizionale (principio
del  giusto processo - artt. 24, 111 e 113 Costituzione) se ne rileva
una  significativa  restrizione,  essendo  tale  diritto, primario ed
inviolabile,  subordinato al versamento di una somma di denaro, anche
considerevole  (meta'  del massimo della sanzione pecuniaria prevista
dalla legge), della quale il cittadino non solo puo' essere del tutto
sfornito  (indigenza),  ma anche momentaneamente sprovvisto (stato di
provvisoria  difficolta'  economica),  o  comunque  non  in  grado di
sostenerne   l'esborso   (pur  percependo  un  reddito  decoroso,  il
cittadino  sensato  e diligente deve innanzitutto fare i conti con le
spese  necessarie  per  il soddisfacimento dei bisogni primari suoi e
della  sua  famiglia,  per cui, anche nella ipotesi di non ricorrenza
delle  condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
il cittadino ben puo' non avere i mezzi necessari - nella sostanza il
denaro   contante  da  versare  a  titolo  di  cauzione  nel  termine
perentorio  per  la  presentazione del ricorso! - a far valere i suoi
diritti  costituzionalmente  protetti  in sede di opposizione dinanzi
all'autorita'  giudiziaria);  valga  ad  esempio  il recente scandalo
delle targhe «clonate» che si e' verificato nel circondario di questo
ufficio  giudiziario ed ha determinato l'errato accertamento, a danno
di  cittadini  rispettosi della legge, di numerose violazioni da loro
mai   compiute   (in   particolare  per  attraversamento  dei  varchi
elettronici  posti  a  presidio  delle  zone  del  centro  a traffico
limitato  -  in alcuni casi onesti cittadini si sono visti recapitare
anche  piu'  di  cento  verbali  di  accertamento!): in dette ipotesi
l'unico  rimedio  esperibile  per  i  comuni  cittadini rimarrebbe il
ricorso  all'autorita'  amministrativa,  con  grave  limitazione  del
diritto  di  agire  previsto  dagli artt. 24, 111 e 113 Costituzione,
diritto  che  riacquisterebbe  piena  efficacia  solo a seguito della
pronuncia  del  prefetto,  la  quale,  come precedentemente rilevato,
comporta  gia' in astratto effetti meno vantaggiosi per il ricorrente
(cfr. artt. 204, primo comma e 204-bis, settimo comma, C.d.S.), ed in
concreto puo' determinare un danno irreparabile (cfr. art. 204, terzo
comma, C.d.S. e art. 22, ult. comma, legge n. 689/1981); al cittadino
comune  viene  cosi'  ad essere preclusa l'immediata impugnazione del
verbale    di   accertamento   dinanzi   all'autorita'   giudiziaria,
subordinata    di   fatto   al   previo   esperimento   del   rimedio
amministrativo;
        l'art. 24  della  Costituzione  e'  corollario  del principio
generale  del  «giusto  processo»  (art. 111  Cost.), e garantisce la
tutela  piu'  ampia  al  diritto di azione del cittadino, compreso il
correlato  diritto  di  partecipare  attivamente  all'esercizio della
funzione   giurisdizionale,   contraddicendo   e   contribuendo  alla
formazione  della  prova (principio di disponibilita' della prova) ed
alla  elaborazione del giudizio: dette facolta', nella fattispecie in
esame,  risultano  integralmente  inficiate mediante la previsione di
una   presunzione   legale  iuris  et  de  iure  di  sussistenza  dei
presupposti  per  la  concessione  del provvedimento cautelare (fumus
boni  iuris  e periculum in mora) in favore della p.a., senza margine
di  contestazione  per  il  ricorrente  e  di discrezionalita' per il
giudice;  neppure  il  cittadino  modello, il quale comprovi di avere
sempre  e  regolarmente  pagato le sanzioni amministrative pecuniarie
comminategli  (carenza del periculum in mora), presentando un ricorso
che  appaia icto oculi fondato, potra' essere esentato dal versamento
della  cauzione,  a  pena  di  inammissibilita'  del  ricorso  ed  in
violazione  del  principio  di  effettivita'  e di ragionevolezza del
diritto;
        l'eventuale  accoglimento  della  questione di illegittimita'
costituzionale   della   norma  nella  sua  interezza  determinerebbe
l'implicita abrogazione delle correlate norme applicative, alle quali
si  estende il sindacato di illegittimita' costituzionale, per quanto
di rilievo in ordine alla ammissibilita' delle sollevate questioni;