IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione. Decidendo sulle eccezioni della difesa, sentito il p.m., osserva che l'imputato Thierno Diouf e' stato citato in giudizio dal p.m. presso la Procura della Repubblica di Lecce per il reato previsto dall'art. 171-ter lett. a) e c) della legge n. 633/1941, come modificata dal decreto legislativo n. 286/1998. In proposito, il difensore dell'imputato ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 per contrarieta' dello stesso ai principi sanciti dagli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 113 della Costituzione, poiche' prevede che allo straniero, la condanna con provvedimento irrevocabile per la violazione di legge contestata, comporta la revoca del permesso di soggiorno. L'eccezione non appare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini del giudizio. L'art. 26, comma 7-bis citato, introduce una vera e propria pena accessoria al reato contestato, avente il carattere della automaticita' ed indefettibilita' o vincolativita' nella applicazione da parte del giudicante che, pertanto, non puo' definire il processo indipendentemente dalla risoluzione della questione. Tale norma appare in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 27, 35, 113 della Costituzione per i seguenti motivi: appare escludere ogni possibilita' di funzione sociale preventiva e rieducativa della sanzione; e' applicabile solo agli stranieri extracomunitari, quindi crea una forte disparita' di trattamento tra i cittadini italiani ed extracomunitari e comunque tra gli stranieri dotati di carta di soggiorno e quelli dotati di permesso di soggiorno; appare escludere qualsiasi tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. Il procedimento va quindi sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.