IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione.
    Decidendo  sulle eccezioni della difesa, sentito il p.m., osserva
che  l'imputato  Thierno  Diouf  e' stato citato in giudizio dal p.m.
presso  la  Procura  della  Repubblica di Lecce per il reato previsto
dall'art. 171-ter  lett.  a)  e  c)  della  legge  n. 633/1941,  come
modificata dal decreto legislativo n. 286/1998.
    In   proposito,   il  difensore  dell'imputato  ha  sollevato  la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis,
del  d.lgs.  n. 286/1998  per  contrarieta'  dello stesso ai principi
sanciti  dagli  artt. 1,  2,  3,  4,  27, 35, 113 della Costituzione,
poiche'  prevede  che  allo  straniero, la condanna con provvedimento
irrevocabile  per  la  violazione  di  legge  contestata, comporta la
revoca del permesso di soggiorno.
    L'eccezione  non  appare manifestamente infondata ed e' rilevante
ai fini del giudizio.
    L'art. 26,  comma 7-bis citato, introduce una vera e propria pena
accessoria   al   reato   contestato,   avente   il  carattere  della
automaticita' ed indefettibilita' o vincolativita' nella applicazione
da  parte del giudicante che, pertanto, non puo' definire il processo
indipendentemente dalla risoluzione della questione.
    Tale norma appare in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 27, 35, 113
della Costituzione per i seguenti motivi:
        appare   escludere  ogni  possibilita'  di  funzione  sociale
preventiva e rieducativa della sanzione;
        e'  applicabile  solo  agli stranieri extracomunitari, quindi
crea  una forte disparita' di trattamento tra i cittadini italiani ed
extracomunitari  e  comunque  tra  gli  stranieri  dotati di carta di
soggiorno e quelli dotati di permesso di soggiorno;
        appare  escludere qualsiasi tutela giurisdizionale contro gli
atti della p.a.
    Il procedimento va quindi sospeso e gli atti vanno trasmessi alla
Corte costituzionale.