LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Bruno Fabbri. Visto il ricorso ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 15, depositato il 19 aprile 2004 da Bruno Fabbri contro il provvedimento 19-22 marzo 2004 della 1ª Sezione penale di questa Corte d'appello che ha rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dello Stato proposta dal Fabbri il 31 marzo 2003. Rilevato che il Fabbri, condannato per i reati di cui agli artt. 8, legge n. 4/1929, 110 c.p. e 4 lett. d), legge n. 516/1982 (emissione di fatture per operazioni inesitenti nei confronti di diverse societa', negli anni 1995 e 1996), ha sollevato la questione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 91 lett. a) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per violazione del principio di uguaglianza e di diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ritenuto che la decisione sulla istanza di ammissione al gratuito patrocinio dipende dalla risoluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale, in quanto il Fabbri ha documentato i requisiti reddituali richiesti dal d.P.R. n. 115/2002. Ritenuto che la questione di illegittimita' costituzionale sollevata non e' manifestamente infondata per i motivi seguenti: L'art. 24, terzo comma, della Costituzione stabilisce in termini chiari e precisi che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». E' dunque evidente che il legislatore costituzionale ha previsto, come unico requisito per l'ammissione al gratuito patrocinio, lo stato di non abbienza, con esclusione quindi di ulteriori e diverse condizioni, distinzioni, limitazioni. D'altro canto, l'art. 91, n. 1 lett. a) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), stabilisce che l'ammissione al gratuito patrocinio e' esclusa per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Con questa norma il legislatore ha apportato una deroga, una limitazione al principio sancito dalla norma costituzionale che, per l'ammissione al gratuito patrocinio, richiede unicamente la condizione di non abbienza. Risulta dunque il contrasto tra la disposizione del citato art. 91 che esclude dal beneficio del gratuito patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato per determinati reati fiscali e la norma costituzionale dell'art. 24 che invece assicura la possibilita' di difesa con appositi istituti semplicemente «ai non abbienti», senza esclusioni o condizioni. Anche perche' il nostro ordinamento non prevede alcun altro «istituto» che possa assicurare la garanzia voluta dal legislatore costituzionale. Ritenuto infine che il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione e' del tutto immotivato.