LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1475/01,
depositato   il  26  aprile  2001  avverso  avviso  diniego  rimborso
n. prot. 125/01-R  I.V.A.  2000 contro Agenzia entrate Ufficio Lucca,
proposto  dal  ricorrente:  Croce Verde pubblica assistenza di Lucca,
via  Brunero  Paoli  n. 3  - 55100 Lucca, difeso da: Ragghianti dott.
Stefano, via Giovanni Pascoli n. 46 - 55100 Lucca.

                      Svolgimento del processo

    Che  il  ricorrente  Croce  Verde-Pubblica  Assistenza  di  Lucca
O.N.L.U.S.,  con  sede in Lucca nella persona del suo presidente sig.
Silvano    Bechini,   assistito   dal   dott.   Stefano   Ragghianti,
commercialista  in  Lucca,  proponeva  tempestivo  ricorso  contro il
provvedimento  di  rifiuto rimborso IVA prot. n. 125/2001, notificato
il  2  aprile 2001, affermando che aveva acquistato all'asta pubblica
dal  fallimento  immobiliare  Di  Mercato S.r.l. un complesso di beni
immobili  da adibire esclusivamente a propria sede istituzionale. Che
sulle  relative  fatture,  dopo diverse discussioni veniva addebitata
l'IVA  al  20%,  per  totale di L. 394.800.000. Che l'art. 8 legge 11
agosto  1991  n. 266  (legge  quadro sul volontariato) dispone che le
operazioni  dell'organizzazione  di  volontariato «non si considerano
cessioni  di  beni ne' prestazioni di servizi ai fini IVA». Che nella
previsione  esentativa  posssano ricomprendersi anche gli acquisti di
beni  mobili  registrati di sicura utilizzazione istituzionale, quale
le  ambulanze  e  simili  (vedi circ. min. n. 3 del 25 febbraio 1992,
ris.  min.  n. 138/8 dell'8 settembre 1998, ris. del 23 ottobre 1995,
prot.  13/464,  nonche'  la  piu'  recente circolare D.R.E. Lombardia
n. 13  del  12  aprile 2000. Che la Direzione Regionale delle Entrate
della  Toscana,  con prot. 51625/2000 C2 del 3 luglio 2000, a seguito
di  interpello  ribadiva la validita' delle citate circolari, negando
tuttavia  la  possibilita'  di  estendere  tale agevolazione ad altri
beni.  Che le considerazioni fatte in tali documenti meglio ancora si
adattano  agli  acquisti di beni immobili. Che la Corte di cassazione
(Sent.  n. 2868  del  13  marzo  2000)  ha  stabilito che se l'errore
nell'applicazione di aliquota dipende e deriva da interpretazione non
corretta  di  disposizione di legge, non deve procedersi in base alle
disposizioni  di  cui  all'art. 26  del  d.P.R.  n. 633/1972 (nota di
variazione)  ma  mediante  istanza di rimborso. Che, in data 2 aprile
2001  veniva  espressamente  negato  tale  rimborso,  con  l'atto  in
oggetto,  rubricato, in quanto con circ. n. 2171 del 30 novembre 2000
il  Ministero  delle finanze aveva affermato l'assoggettamento ad IVA
delle  cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei
confronti  delle  organizzazioni  di  volontariato  di cui alla legge
n. 266/1991,  tutto  cio'  premesso,  l'Associazione  ricorre  per  i
seguenti motivi.
    L'art. 8  della  legge n. 266/1991 parla di operazioni effettuate
dall'organizzazioni di volontariato, senza distinguere fra operazioni
attive ed operazioni passive.
    Le  interpretazioni  ministeriali  hanno compreso nella esenzione
anche  l'acquisto  di  ambulanze,  beni  mobili  registrati. Solo con
circolare   n. 217/E  del  30  novembre  2000,  circolare  successiva
all'acquisto  del  bene  da  parte  del  ricorrente,  il Ministero ha
cambiato   opinione.  Tale  nuova  e  diversa  interpretazione  della
amministrazione   avviene  a  legislazione  completamente  invariata,
rispetto a quella vigente.
    Che,  se  in  mancanza dei presupposti di imposta IVA, il cedente
fosse  stato  soggetto ad imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986) il
trasferimento  del  bene sarebbe avvenuto in totale esenzione (art. 8
legge  n. 266/1991),  con  disparita'  di trattamento agevolativo del
tutto evidente.
    Che  se l'art. 8 legge n. 266/1991 venisse interpretato nel senso
di  non  comprendere  nell'agevolazione  gli acquisti in questione ai
fini  IVA  ci  troveremo  di fronte ad una clamorosa violazione degli
artt. 3  e 53 C.R. e conclude chiedendo in via principale il rimborso
dell'IVA  pagata,  oltre  agli  interessi,  ed  in  via  subordinata,
giudicare  non  manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 8 (legge n. 266/1991) per contrasto con gli
artt. 3  e  53  C.R. dove non prevede anche l'esenzione l'IVA per gli
acquisti degli immobili da utilizzare ai fini istituzionali al pari e
con  le  stesse  condizioni  previste  per  l'esenzione ai fini della
imposta   di  registro,  contenuta  nella  medesima  disposizione,  e
rimettere  gli  atti  alla  Corte costituzionale, con sospensione del
giudizio.
    E chiede inoltre la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
    Mancano le contro-deduzioni dell'Agenzia delle entrate di Lucca.
    Alla  pubblica  udienza il rappresentante del ricorrente illustra
il ricorso; il rappresentante dell'Agenzia si richiama in particolare
alla circolare ministeriale n. 217/E del 2000.

                       Motivo della decisione

    La  Commissione  osserva, per prima cosa, che l'acquisto dei beni
immobili,   oggetto   del   ricorso,   e'   stato   effettuato  prima
dell'emanazione della circolare ministeriale n. 217/E del 2000, e che
una  circolare  ministeriale  non  e' una legge, che il ricorrente ha
documentato  essere  O.N.L.U.S.,  ed  ha  prodotto tutte le circolari
citate  nel  ricorso, che oggetto del ricorso e' l'art. 8 della legge
n. 266/1991.
    Che,   se   l'art. 8   legge   n. 266/1991,   venisse   viceversa
interpretato  nel  senso  di  non  comprendere  nell'agevolazione gli
acquisti  in  questione  ai  fini IVA, ci troveremmo di fronte ad una
violazione delle norme costituzionali, almeno relativamente agli art.
3  e  53 C.R. Lo stesso articolo 8 esonera dal pagamento dell'imposta
di  registro  tutti  gli  atti,  e  quindi anche gli acquisti di beni
immobili,   connessi   all'attivita'   istituzionale   dell'ente   di
volontariato.   A  totale  parita'  di  manifestazione  indiretta  di
capacita'  contributiva  (acquisto  di  bene immobile), in un caso il
contribuente sarebbe colpito per il 20% dell'imponibile, mentre in un
altro  caso,  non  sarebbe minimamente colpito. Allo stesso tempo, un
modesto  acquisto  di  bene immobile soggetto ad IVA sarebbe colpito,
mentre  un rilevante acquisto di bene immobile soggetto ad imposta di
registro  sarebbe  totalmente  esente; il tutto a parita' di soggetto
protetto (associazione di volontariato iscritta ai registri regionali
ai  sensi  della  legge  n. 266/91),  di  manifestazione di capacita'
contributiva  (acquisto)  di  stessa tipologia di beni (immobili), di
stesso   utilizzo   (nell'attivita'   istituzionale).  Il  che  esula
oggettivamente  da  ogni  limite e concetto di «ragionevolezza». Tale
diversita'  di trattamento dipende infatti non gia' da considerazioni
e  valutazioni  di  politica tributaria in ordine alla meritorieta' o
meno   dell'agevolazione   (elemento  discrezionale  del  legislatore
ordinario),  ma viceversa dalla soggettivita' IVA o meno del cedente,
con   disparita'  di  trattamento  del  tutto  causale,  illogico  ed
imprevedibile,  il che comporta una situazione costituzionalmente non
tollerabile.
    La  questione e' quindi rilevante per il giudizio di merito (art.
23,  legge  n. 87/1953)  e  non manifestamente infondata, sussistendo
almeno  in  via  di  dubbio  ragioni ed argomentazioni a favore della
incostituzionalita'.
    E'  poi  noto  e  ormai non controverso che questa commissione ha
pieno   titolo  per  rinviare  gli  atti  alla  Corte  costituzionale
(sentenza n. 287 del 1974, in quanto organo giurisdizionale).
    Ai  fini  poi  della valutazione della non manifesta infondatezza
della  questione  di legittimita', ricordiamo, solo la pur prudente e
costante  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  in materia di
agevolazioni   fiscali;   l'estensione  di  agevolazioni  fiscali  e'
costituzionalmente  necessaria quando, accertata la piena omogeneita'
delle   situazioni  poste  a  raffronto,  lo  esiga  la  ratio  della
disciplina invocata quale tertium comparationis (Corte costituzionale
23  dicembre  1997  n. 431)  e che la Corte puo' estendere i benefici
fiscali   quando   lo   richiede   la   «ratio  della  norma»  (Corte
costituzionale  n. 86  del 27 marzo 1985. Di tutta evidenza invece la
rilevanza della questione per il giudizio che questa commissione deve
fornire  in ordine all'istanza di rimborso, giudizio non possibile se
non  dopo aver risolto la questione di compatibilita' costituzionale.
Ma  e'  di  tutta  evidenza  anche  l'interesse pubblico e collettivo
affinche'  il  travagliato  regime  IVA  degli  acquisti  da parte di
associazioni  di  volontariato  iscritte  ai registri regionali venga
affrontato dalla Corte costituzionale, stante ormai il rilevante peso
sociale del cosiddetto terzo settore a dieci anni della legge stessa.