LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1475/01, depositato il 26 aprile 2001 avverso avviso diniego rimborso n. prot. 125/01-R I.V.A. 2000 contro Agenzia entrate Ufficio Lucca, proposto dal ricorrente: Croce Verde pubblica assistenza di Lucca, via Brunero Paoli n. 3 - 55100 Lucca, difeso da: Ragghianti dott. Stefano, via Giovanni Pascoli n. 46 - 55100 Lucca. Svolgimento del processo Che il ricorrente Croce Verde-Pubblica Assistenza di Lucca O.N.L.U.S., con sede in Lucca nella persona del suo presidente sig. Silvano Bechini, assistito dal dott. Stefano Ragghianti, commercialista in Lucca, proponeva tempestivo ricorso contro il provvedimento di rifiuto rimborso IVA prot. n. 125/2001, notificato il 2 aprile 2001, affermando che aveva acquistato all'asta pubblica dal fallimento immobiliare Di Mercato S.r.l. un complesso di beni immobili da adibire esclusivamente a propria sede istituzionale. Che sulle relative fatture, dopo diverse discussioni veniva addebitata l'IVA al 20%, per totale di L. 394.800.000. Che l'art. 8 legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) dispone che le operazioni dell'organizzazione di volontariato «non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini IVA». Che nella previsione esentativa posssano ricomprendersi anche gli acquisti di beni mobili registrati di sicura utilizzazione istituzionale, quale le ambulanze e simili (vedi circ. min. n. 3 del 25 febbraio 1992, ris. min. n. 138/8 dell'8 settembre 1998, ris. del 23 ottobre 1995, prot. 13/464, nonche' la piu' recente circolare D.R.E. Lombardia n. 13 del 12 aprile 2000. Che la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana, con prot. 51625/2000 C2 del 3 luglio 2000, a seguito di interpello ribadiva la validita' delle citate circolari, negando tuttavia la possibilita' di estendere tale agevolazione ad altri beni. Che le considerazioni fatte in tali documenti meglio ancora si adattano agli acquisti di beni immobili. Che la Corte di cassazione (Sent. n. 2868 del 13 marzo 2000) ha stabilito che se l'errore nell'applicazione di aliquota dipende e deriva da interpretazione non corretta di disposizione di legge, non deve procedersi in base alle disposizioni di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 (nota di variazione) ma mediante istanza di rimborso. Che, in data 2 aprile 2001 veniva espressamente negato tale rimborso, con l'atto in oggetto, rubricato, in quanto con circ. n. 2171 del 30 novembre 2000 il Ministero delle finanze aveva affermato l'assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, tutto cio' premesso, l'Associazione ricorre per i seguenti motivi. L'art. 8 della legge n. 266/1991 parla di operazioni effettuate dall'organizzazioni di volontariato, senza distinguere fra operazioni attive ed operazioni passive. Le interpretazioni ministeriali hanno compreso nella esenzione anche l'acquisto di ambulanze, beni mobili registrati. Solo con circolare n. 217/E del 30 novembre 2000, circolare successiva all'acquisto del bene da parte del ricorrente, il Ministero ha cambiato opinione. Tale nuova e diversa interpretazione della amministrazione avviene a legislazione completamente invariata, rispetto a quella vigente. Che, se in mancanza dei presupposti di imposta IVA, il cedente fosse stato soggetto ad imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986) il trasferimento del bene sarebbe avvenuto in totale esenzione (art. 8 legge n. 266/1991), con disparita' di trattamento agevolativo del tutto evidente. Che se l'art. 8 legge n. 266/1991 venisse interpretato nel senso di non comprendere nell'agevolazione gli acquisti in questione ai fini IVA ci troveremo di fronte ad una clamorosa violazione degli artt. 3 e 53 C.R. e conclude chiedendo in via principale il rimborso dell'IVA pagata, oltre agli interessi, ed in via subordinata, giudicare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 (legge n. 266/1991) per contrasto con gli artt. 3 e 53 C.R. dove non prevede anche l'esenzione l'IVA per gli acquisti degli immobili da utilizzare ai fini istituzionali al pari e con le stesse condizioni previste per l'esenzione ai fini della imposta di registro, contenuta nella medesima disposizione, e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio. E chiede inoltre la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Mancano le contro-deduzioni dell'Agenzia delle entrate di Lucca. Alla pubblica udienza il rappresentante del ricorrente illustra il ricorso; il rappresentante dell'Agenzia si richiama in particolare alla circolare ministeriale n. 217/E del 2000. Motivo della decisione La Commissione osserva, per prima cosa, che l'acquisto dei beni immobili, oggetto del ricorso, e' stato effettuato prima dell'emanazione della circolare ministeriale n. 217/E del 2000, e che una circolare ministeriale non e' una legge, che il ricorrente ha documentato essere O.N.L.U.S., ed ha prodotto tutte le circolari citate nel ricorso, che oggetto del ricorso e' l'art. 8 della legge n. 266/1991. Che, se l'art. 8 legge n. 266/1991, venisse viceversa interpretato nel senso di non comprendere nell'agevolazione gli acquisti in questione ai fini IVA, ci troveremmo di fronte ad una violazione delle norme costituzionali, almeno relativamente agli art. 3 e 53 C.R. Lo stesso articolo 8 esonera dal pagamento dell'imposta di registro tutti gli atti, e quindi anche gli acquisti di beni immobili, connessi all'attivita' istituzionale dell'ente di volontariato. A totale parita' di manifestazione indiretta di capacita' contributiva (acquisto di bene immobile), in un caso il contribuente sarebbe colpito per il 20% dell'imponibile, mentre in un altro caso, non sarebbe minimamente colpito. Allo stesso tempo, un modesto acquisto di bene immobile soggetto ad IVA sarebbe colpito, mentre un rilevante acquisto di bene immobile soggetto ad imposta di registro sarebbe totalmente esente; il tutto a parita' di soggetto protetto (associazione di volontariato iscritta ai registri regionali ai sensi della legge n. 266/91), di manifestazione di capacita' contributiva (acquisto) di stessa tipologia di beni (immobili), di stesso utilizzo (nell'attivita' istituzionale). Il che esula oggettivamente da ogni limite e concetto di «ragionevolezza». Tale diversita' di trattamento dipende infatti non gia' da considerazioni e valutazioni di politica tributaria in ordine alla meritorieta' o meno dell'agevolazione (elemento discrezionale del legislatore ordinario), ma viceversa dalla soggettivita' IVA o meno del cedente, con disparita' di trattamento del tutto causale, illogico ed imprevedibile, il che comporta una situazione costituzionalmente non tollerabile. La questione e' quindi rilevante per il giudizio di merito (art. 23, legge n. 87/1953) e non manifestamente infondata, sussistendo almeno in via di dubbio ragioni ed argomentazioni a favore della incostituzionalita'. E' poi noto e ormai non controverso che questa commissione ha pieno titolo per rinviare gli atti alla Corte costituzionale (sentenza n. 287 del 1974, in quanto organo giurisdizionale). Ai fini poi della valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimita', ricordiamo, solo la pur prudente e costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di agevolazioni fiscali; l'estensione di agevolazioni fiscali e' costituzionalmente necessaria quando, accertata la piena omogeneita' delle situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis (Corte costituzionale 23 dicembre 1997 n. 431) e che la Corte puo' estendere i benefici fiscali quando lo richiede la «ratio della norma» (Corte costituzionale n. 86 del 27 marzo 1985. Di tutta evidenza invece la rilevanza della questione per il giudizio che questa commissione deve fornire in ordine all'istanza di rimborso, giudizio non possibile se non dopo aver risolto la questione di compatibilita' costituzionale. Ma e' di tutta evidenza anche l'interesse pubblico e collettivo affinche' il travagliato regime IVA degli acquisti da parte di associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali venga affrontato dalla Corte costituzionale, stante ormai il rilevante peso sociale del cosiddetto terzo settore a dieci anni della legge stessa.