ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 1  del
decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia
di    giudizio    necessario   secondo   equita),   convertito,   con
modificazioni,   nella  legge  7 aprile  2003,  n. 63,  promossi  con
ordinanze  del  29 luglio 2003 dal Giudice di pace di Palestrina, del
10 marzo  2003  dal  Giudice  di pace di Lecce, del 2 aprile 2003 dal
Giudice  di pace di San Severino Marche, del 20 marzo e del 20 maggio
2003  dal  Giudice di pace di Bari, del 20 giugno 2003 dal Giudice di
pace  di Putignano, del 18 aprile 2003 dal Giudice di pace di Milazzo
e del 16 settembre (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Genzano di
Roma  rispettivamente  iscritte  ai nn. 793, 374, 555, 589, 659, 842,
1122  del  registro  ordinanze  2003 ed ai nn. 171 e 172 del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 40,  25, 34, 36 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2003 e nn. 2 e
12, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti  di costituzione della RAS Riunione adriatica di
sicurta'  S.p.a.,  delle  Lloyd Adriatico S.p.a. e Winterthur S.p.a.,
della  Fondiaria-SAI S.p.a., dell'Assitalia-Le assicurazioni d'Italia
S.p.a.,  nonche'  gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 giugno 2004 e nella camera di
consiglio del 23 giugno 2004 il giudice relatore Francesco Amirante;
    Uditi  gli  avvocati  Alessandro  Pace,  Aurelio  Gentili,  Luisa
Torchia  e  Michele  Roma  per  la RAS Riunione adriatica di sicurta'
s.p.a.  e  l'avvocato  dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio in cui una societa' di
assicurazione  era  stata  convenuta  per  il pagamento di una somma,
quale  maggior  esborso  per  un  premio  relativo ad una polizza per
responsabilita'  civile autoveicoli - asseritamente conseguente ad un
«cartello» tra le imprese del settore, gia' sanzionato dall'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato  - il Giudice di pace di
Palestrina  ha  sollevato,  con  ordinanza  del  29 luglio 2003 (r.o.
n. 793  del  2003),  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento   agli   artt. 3,  24,  25,  41,  101,  102,  104  Cost.,
dell'art. 1  del  decreto-legge  8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  giudizio necessario secondo equita), che ha
modificato l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile;
        che  secondo il giudice a quo l'impugnato art. 1 sottrae alla
valutazione  secondo  equita'  tutti  i giudizi pendenti innanzi agli
uffici del giudice di pace e relativi ai c.d. contratti «di massa» di
cui  all'art. 1342  cod.  civ.  ed  introduce il grado di appello, in
precedenza  escluso,  con  conseguente  dilatazione  dei  tempi della
giustizia,  aumento  dei costi e negazione dell'esercizio del diritto
di  difesa, anche in riferimento all'art. 82, primo comma, cod. proc.
civ;
        che   sarebbe   altresi'   violato   l'art. 3  Cost.  per  il
trattamento,   qualificato   come   di   favore,   consistente  nella
sottrazione   alla   valutazione   e   al   rito   secondo   equita',
ingiustificatamente riservato ai «contraenti forti», cioe' coloro che
redigono  ed  impongono alla clientela la sottoscrizione di contratti
standard   secondo  l'art. 1342  cod.  civ.,  rispetto  ai  contratti
predisposti da altri professionisti;
        che,  infine,  avendo le compagnie assicuratrici l'obbligo di
contrarre  in  materia  di  responsabilita'  civile,  esse  avrebbero
violato  le regole del mercato, in cui il rapporto dovrebbe nascere e
svilupparsi,  attraverso  la  costituzione  di un accordo di cartello
mirante  ad  uniformare  verso  l'alto  i  prezzi  delle polizze, con
conseguente violazione dell'art. 41 Cost;
        che  nel  giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituita la
parte   privata  RAS  -  Riunione  adriatica  di  sicurta'  S.p.a.  -
preliminarmente  eccependo l'inammissibilita' della questione sia per
omessa  motivazione  su  ben  sei degli otto parametri costituzionali
evocati,  sia  per  la  prospettazione  di questioni di mera politica
legislativa,   argomentando   inoltre   diffusamente   circa  la  non
fondatezza nel merito;
        che,  nel  corso di un giudizio instaurato il 15 gennaio 2003
da  un  privato  nei  confronti  della  Lloyd  Adriatico S.p.a. - per
ottenerne   la   condanna   al  pagamento  di  una  somma  di  denaro
corrispondente  all'eccedenza  pagata  sul  premio assicurativo della
polizza  per  la responsabilita' civile autoveicoli rispetto a quanto
accertato   dall'Autorita'   antitrust   con  provvedimento  in  data
28 luglio  2000  -  il  Giudice  di  pace di Lecce, con ordinanza del
10 marzo  2003  (r.o.  n. 374 del 2003), ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3,  24,  25,  41,  77, 101, 102 e 104 Cost., questione di
legittimita' costituzionale della medesima norma in termini analoghi;
        che  il  remittente,  richiamandosi  alla  giurisprudenza  di
legittimita', argomenta nel senso dell'inapplicabilita' dell'art. 33,
comma 2,  della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai giudizi risarcitori
promossi dai consumatori-utenti, con conseguente determinazione della
competenza  per i giudizi relativi ai rimborsi sui premi assicurativi
delle  polizze  per la responsabilita' civile autoveicoli secondo gli
ordinari criteri che li attribuiscono - per valore alla giurisdizione
del giudice di pace;
        che  la  norma,  oltre  a  violare  l'art. 24  Cost., sarebbe
altresi'  in  contrasto  con  l'art. 25  Cost.,  perche'  l'immediata
applicazione  del  d.l. n. 18 del 2003 al contenzioso in corso appare
violare il principio del giudice naturale;
        che,  secondo  il remittente, l'art. 3 Cost. sarebbe violato,
oltre  che per il privilegio riservato ai contraenti forti, anche per
l'intrinseca   irragionevolezza  della  scelta  dello  strumento  del
decreto-legge   in   assenza   dei  presupposti  della  straordinaria
necessita' e urgenza, ai fini dell'introduzione di una disciplina del
tutto  illogica  e inadatta a realizzare gli obiettivi perseguiti dal
legislatore   (scelta   che   comporterebbe   anche   la   violazione
dell'art. 77 Cost.);
        che   sarebbe,   infine,  ipotizzabile  la  violazione  degli
artt. 101,  102  e  104  Cost.,  per  l'introduzione di una normativa
irrazionalmente  diretta  ad  incidere  su  concrete  fattispecie sub
iudice,  nonche'  dell'art. 41  Cost.,  in  quanto,  a  fronte di una
sanzionata  violazione, da parte delle Compagnie assicuratrici, delle
regole   di   mercato,   la   norma   impugnata   avrebbe  introdotto
un'imprevista  compressione  del diritto soggettivo al rispetto delle
regole;
        che  si  e'  costituita  altresi'  la  Lloyd Adriatico S.p.a.
chiedendo,  con  ampia  e  articolata memoria, che la questione venga
dichiarata manifestamente inammissibile e comunque infondata;
        che,  nel  corso di un giudizio risarcitorio analogo a quelli
precedenti, introdotto con atto di citazione notificato il 23 gennaio
2003,  il  Giudice  di pace di San Severino Marche, con ordinanza del
2 aprile 2003 (r.o. n. 555 del 2003), ha sollevato identica questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003,
in  riferimento  agli  artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 Cost.,
negli  stessi  termini  di  quella  sollevata  dal Giudice di pace di
Lecce;
        che   si  e'  costituita  la  parte  convenuta  del  giudizio
principale  Winthertur assicurazioni S.p.a., facendo integrale rinvio
alla  memoria depositata, per la S.p.a. Lloyd Adriatico, nel giudizio
di cui all'ordinanza iscritta al n. 374 del registro 2003;
        che,  nel  corso di un giudizio risarcitorio analogo a quelli
precedenti, introdotto con atto di citazione notificato il 18 gennaio
2003,  il  Giudice  di  pace di Bari, con ordinanza del 20 marzo 2003
(r.o.  n. 589  del  2003),  ha  sollevato  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1  del  d.l. n. 18 del 2003, in riferimento
all'art. 24,  terzo  comma,  Cost.,  insistendo particolarmente sugli
effetti   penalizzanti   che   gravano   sui   contraenti   a   causa
dell'introduzione del grado di appello;
        che  si  e'  costituita  in  questo giudizio la Fondiaria-SAI
s.p.a.,  chiedendo  che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata;
        che  nel corso di un giudizio del quale non viene data alcuna
concreta  indicazione  il  Giudice di pace di Bari, con ordinanza del
20 maggio  2003  (r.o.  n. 659  del  2003), ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in
riferimento all'art. 24 Cost;
        che  la  motivazione,  ancorche'  proveniente  dalla  persona
fisica  di un giudice diverso da quello dell'ordinanza di cui al r.o.
n. 589  del  2003,  e'  di  contenuto sostanzialmente coincidente con
quest'ultima;
        che,  nel  corso di un giudizio risarcitorio analogo a quelli
precedenti, introdotto con atto di citazione notificato il 7 febbraio
2003,  il  Giudice  di  pace  di  Putignano,  con  ordinanza  del  20
giugno 2003  (r.o.  n. 842  del  2003),  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in
riferimento agli artt. 3 e 77 Cost;
        che   il   giudice   a   quo,   dopo  aver  riportato  alcune
considerazioni in tutto coincidenti con quelle di cui alla precedente
ordinanza  del  Giudice  di  pace  di  Lecce,  osserva  come la norma
impugnata  violi  il  principio  di razionalita' (perche' differenzia
senza  motivo  le  cause di risarcimento danni rispetto alle altre di
competenza del medesimo giudice, rendendo piu' difficoltoso l'accesso
alla  giustizia  in  virtu'  dell'introduzione  del  grado di appello
davanti  al  tribunale)  nonche'  l'art. 77 Cost., per mancanza delle
condizioni legittimanti la decretazione d'urgenza;
        che  si  e'  costituita  la  Assitalia  S.p.a., convenuta nel
giudizio  principale,  chiedendo, con ampia e articolata memoria, che
la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile e comunque
infondata;
        che,  nel  corso  di  un giudizio riguardo al quale non viene
data  alcuna concreta indicazione, il Giudice di pace di Milazzo, con
ordinanza  del  18 aprile  2003 (r.o. n. 1122 del 2003), ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale del piu' volte citato art. 1
del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 41, 77,
101, 102 e 104 Cost;
        che  il  giudice  a quo - dopo aver osservato come l'art. 153
(ex  art. 129  A)  del  Trattato  dell'Unione  europea  riconosca  ai
consumatori  una posizione di pari importanza rispetto a quella delle
imprese  controparti  nei  c.d.  contratti  «di  massa», tanto che la
legislazione   italiana  ha  provveduto,  in  tale  materia,  a  dare
attuazione  a  numerose  direttive comunitarie - contestualmente alla
remissione  della  presente  questione  a  questa Corte, ha sollevato
anche  una  questione  pregiudiziale  alla  Corte  di giustizia delle
Comunita'  europee,  ai  sensi dell'art. 234 del Trattato istitutivo,
del medesimo art. 1 del d.l. n. 18 del 2003;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti
di  contenuto  identico, preliminarmente eccependo l'inammissibilita'
della   questione   in   ragione  dell'inapplicabilita'  della  norma
denunciata  nei  giudizi  a  quibus  e sostenendo, nel merito, la non
fondatezza delle censure;
        che,  infine,  con  due  ordinanze  di  identico  contenuto -
depositate in data 16 settembre 2003 (r.o. n. 171 e n. 172 del 2004),
in  relazione  a due giudizi risarcitori proposti nei confronti della
S.p.a.  Lloyd  Adriatico  ed  introdotti  entrambi  con citazione per
l'udienza  del  31 marzo 2003 - il Giudice di pace di Genzano di Roma
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63
(recte:   dell'art. 1   del  d.l.  n. 18  del  2003,  convertito  con
modificazioni nella legge 7 aprile 2003, n. 63);
        che,  secondo  il remittente, la possibilita' di ottenere una
decisione  secondo  equita'  nelle  cause  di valore non superiore al
milione  di  lire  - nelle quali, non a caso, l'art. 82, primo comma,
cod.   proc.   civ.,   consente  alla  parte  di  stare  in  giudizio
personalmente  -  e' una delle particolari configurazioni del diritto
di  difesa  costituzionalmente  garantito e quindi l'introduzione del
giudizio di appello (in conseguenza dell'eliminazione del giudizio di
equita)  andrebbe,  secondo  il  remittente,  a  vanificare la tutela
costituzionale del diritto di difesa;
        che  anche in questi giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita', trattandosi
di  giudizi  nei  quali la parte privata e' assistita da un avvocato,
ovvero  per  la  manifesta  infondatezza  della  questione, in quanto
sarebbe  erronea  l'equazione  istituita  dal  giudice remittente tra
causa di modico valore e causa del non abbiente, cosi' come del tutto
ipotetiche   sarebbero   le  critiche  relative  a  maggiori  esborsi
conseguenti alla proposizione di un giudizio di appello.
    Considerato  che  i  Giudici  di  pace  di Palestrina, Lecce, San
Severino   Marche,   Bari,   Putignano   e   Milazzo  dubitano  della
legittimita'  costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio
2003,  n. 18  (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario
secondo  equita),  nella  parte  in  cui  sottrae al giudizio secondo
equita'  le  controversie  relative ai c.d. contratti di massa di cui
all'art. 1342 cod. civ;
        che  il  Giudice  di pace di Genzano di Roma impugna l'art. 1
del  d.l.  n. 18  del  2003, convertito con modificazioni nella legge
7 aprile 2003, n. 63;
        che   i   dubbi   di   legittimita'   costituzionale  vengono
prospettati con argomentazioni largamente coincidenti, in riferimento
agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 Cost;
        che i giudizi, per l'identita' delle questioni, vanno riuniti
e decisi con un'unica pronuncia;
        che  l'art. 1-bis  del  citato  decreto-legge n. 18 del 2003,
introdotto  dalla  legge  di  conversione  n. 63 del 2003, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10 aprile  2003, ha stabilito che le
disposizioni  di  cui all'art. 1 dello stesso decreto si applicano ai
giudizi instaurati con citazioni notificate dal 10 febbraio 2003;
        che  le  ordinanze  emesse  dai Giudici di pace di Lecce, San
Severino  Marche  e  Bari  (r.o.  n. 589  del  2003)  sono precedenti
rispetto alla legge di conversione;
        che   riguardo   ad   esse,   quindi,   occorre  disporre  la
restituzione  degli  atti  ai giudici remittenti, affinche' alla luce
della  citata legge di conversione provvedano ad un nuovo esame della
rilevanza;
        che  l'ordinanza del Giudice di pace di Putignano precisa che
l'atto  di  citazione  del giudizio principale e' stato notificato in
data 7 febbraio 2003, il che comporta - in base alla norma del citato
art. 1-bis,  peraltro  trascurato  dal  giudice  a quo - che l'art. 1
impugnato  non  debba  essere  applicato  in  quel giudizio, donde la
manifesta inammissibilita' della relativa questione;
        che  le  ordinanze  emesse dai Giudici di pace di Palestrina,
Bari  (r.o.  n. 659  del  2003), Milazzo e Genzano di Roma sono tutte
successive  alla  legge  di conversione n. 63 del 2003, alla quale fa
espresso riferimento soltanto il Giudice di pace di Genzano di Roma;
        che, peraltro, nessuna di tali ultime ordinanze precisa quale
sia  la  data  di  notifica dell'atto di citazione, sicche' non viene
consentito  a  questa  Corte  di  svolgere  il  necessario  controllo
preliminare sulla rilevanza;
        che pertanto anche le questioni sollevate in questo gruppo di
ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili.