ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 58, all. A),
del  regio  decreto  dell'8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle
norme  sulla  disciplina  giuridica dei rapporti di lavoro con quelle
sul  trattamento  giuridico-economico  del  personale delle ferrovie,
tranvie  e  linee  di  navigazione interna in regime di concessione),
promosso  con  ordinanza del 19 dicembre 2002 dal Tribunale di Milano
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Pattarini  Sergio  e l'Auto
Guidovie  Italiane  s.p.a., iscritta al n. 112 del registro ordinanze
2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª
serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di costituzione di Pattarini Sergio e dell'Auto
Guidovie  Italiane s.p.a. nonche' l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2004 il giudice relatore
Romano Vaccarella;
    Uditi  gli  avvocati  Valfredo  Nicoletti  per  Pattarini Sergio,
Giuseppe  Catalano  per  l'Auto Guidovie Italiane s.p.a. e l'Avvocato
dello  Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto  in  fatto che, nel corso di un giudizio civile promosso
da  Sergio  Pattarini  al  fine di sentir dichiarare l'illegittimita'
della  destituzione  irrogatagli,  quale sanzione disciplinare, dalla
societa'  A.G.I.  (Auto  Guidovie italiane s.p.a.), con i conseguenti
effetti  reintegratori  e  risarcitori,  il  Tribunale  di Milano, in
funzione  di  giudice  del  lavoro, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3   e   24   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 58  allegato A) del regio decreto 8 gennaio
1931,  n. 148  (Coordinamento  delle norme sulla disciplina giuridica
dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del  personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
in  regime  di  concessione), «in relazione alla successiva normativa
richiamata  in  motivazione»,  nella  parte in cui devolve al giudice
amministrativo   la  cognizione  delle  controversie  in  materia  di
sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri;
        che,  in punto di rilevanza, il giudice a quo, evidenziato il
carattere    pregiudiziale    delle   questioni   di   giurisdizione,
ripetutamente    affermato,    del    resto,   dalla   stessa   Corte
costituzionale,  esplicita di ritenere fondata l'eccezione di difetto
di  giurisdizione  del  giudice adito, opposta dalla parte convenuta,
alla  luce  del dettato dell'art. 58, allegato A) del r.d. n. 148 del
1931;
        che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  del  dubbio
prospettato,  rileva  che,  a  suo  giudizio, l'evoluzione del quadro
normativo  di  riferimento avrebbe intaccato il carattere unitario ed
omogeneo    della   disciplina   del   rapporto   di   lavoro   degli
autoferrotranvieri,  per  come  assestatasi negli ultimi anni, si' da
rendere  dubbia  la  tenuta  costituzionale della norma censurata, in
relazione  all'art. 3  - sotto il duplice profilo dell'eguaglianza di
trattamento   e   della   ragionevolezza   -   e   all'art. 24  della
Costituzione,   e  non  implausibile  un  ripensamento  del  giudizio
negativo, gia' formulato dal giudice delle leggi, sulla questione ora
riproposta al suo esame;
        che  il  rimettente  richiama segnatamente la delegificazione
dei  rapporti  dei  dipendenti delle aziende esercenti il servizio di
trasporto,  operata  dalla  legge  n. 270  del 1988 e la soppressione
delle  funzioni  «amministrative relative alla nomina dei consigli di
disciplina»  sancita,  con  riferimento  alle «gestioni governative»,
dall'art. 102   del   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997 n. 59), e, in attuazione dello stesso - e con riguardo
alle  aziende  di  trasporto  pubblico  locale  -,  dalla legge della
Regione  Lombardia  5 gennaio  2000, n. 1 (Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112);
        che  da  tale  disciplina  emergerebbe  il  superamento della
«specialita'     residuale»    della    normativa    relativa    agli
autoferrotranvieri,   in   sintonia   con   la  trasparente  volonta'
legislativa  di  disancorare  dalle  rigidita'  proprie  dei «criteri
pubblicistici»   la   tutela   dell'interesse   collettivo   al  buon
funzionamento del servizio di trasporto;
        che,  peraltro,  non  a  caso  i rapporti di lavoro «nel piu'
ampio  settore  ferroviario  e anzi nel generale settore del pubblico
impiego»,  con  la  sola  eccezione  di  pochissime,  elevate  figure
professionali  di dipendenti statali, sono stati sottratti al giudice
amministrativo e attribuiti a quello civile del lavoro;
        che,  in tale contesto, la permanenza della giurisdizione del
giudice  amministrativo  per  le sole controversie disciplinari degli
autoferrotranvieri - e in tale limitato ambito, «neppure unitaria per
tutte le aziende del settore» - si presta ad essere letta, a giudizio
del  tribunale,  come  frutto  di  un  silenzio normativo dovuto alla
convinzione   della   implicita   attrazione   della   materia  nella
giurisdizione  del  giudice  ordinario,  o  come semplice svista, non
tempestivamente  rimediata  dal  legislatore  ordinario,  anche per i
comprensibili  «tempi  di  assestamento» dei nuovi sistemi di riparto
della giurisdizione;
        che  l'anomalia  -  della  quale  si  chiede la correzione al
giudice  delle  leggi  con  una  pronuncia  che  attui «un razionale,
unitario ed egualitario sistema di relazioni e regole applicabili, in
materie  ormai analoghe» - incide, secondo il rimettente, anche sulla
garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione,
posto  che  rende  inapplicabile alle controversie disciplinari degli
autoferrotranvieri  lo  speciale processo previsto dalla legge n. 533
del  1973,  improntato  ad  oralita', celerita', immediatezza nonche'
caratterizzato da un regime di favore sul piano probatorio e in punto
di esecuzione delle decisioni;
        che,  in  definitiva,  lo  scostamento dai canoni di equita',
ragionevolezza  ed  eguaglianza  insito  nella  scelta legislativa di
rendere  giustiziabili  davanti al giudice amministrativo questo solo
tipo  di controversie, legittima il sospetto di lesione degli artt. 3
e 24 della Costituzione;
        che,  costituendosi in giudizio, l'attore nel giudizio a quo,
ricapitolati  i  fatti  che  avevano determinato il suo licenziamento
nonche'  i  momenti essenziali dello svolgimento del processo innanzi
al  Tribunale di Milano, rileva come nella disciplina del rapporto di
lavoro  degli  autoferrotranviari e del relativo sistema disciplinare
fosse centrale l'istituto del consiglio di disciplina;
        che,  in  particolare  -  ricorda  il deducente -, in base al
sistema originariamente delineato negli artt. 54 e 58, allegato A del
r.d.  n. 148  del 1931, le sanzioni di minore gravita' erano soggette
ad  impugnazione,  esclusivamente  interna,  davanti «al consiglio di
amministrazione  dell'azienda  o al direttore», a seconda che la loro
decisione  fosse  di competenza, rispettivamente, del direttore o del
capo servizio,   laddove   per   le  misure  piu'  gravi,  fino  alla
destituzione,  era  previsto  l'intervento costitutivo di un apposito
organo della p.a., il consiglio di disciplina, le cui decisioni erano
ricorribili innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;
        che  la  Corte  costituzionale,  nel  ritenere  infondate  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate dalla Corte di
cassazione,    parti'    dall'affermazione,   «oltremodo   priva   di
consistenza»,  che, in base alla giurisprudenza costante della stessa
Corte  di  cassazione,  il  ricorso innanzi al giudice amministrativo
dovesse   ritenersi  consentito  «avverso  tutte  indistintamente  le
sanzioni disciplinari inflitte al personale delle ferrovie, tranvie e
linee  di  navigazione  interna  in  regime di concessione, quale che
(fosse) l'organo che le (aveva) irrogate» (sentenza n. 240 del 1984);
        che nella sentenza n. 2719 del 1985 (emessa a conclusione del
giudizio  interrotto  con  la  rimessione)  la  Corte di cassazione a
sezioni  unite  constato'  che, non gia' per un preesistente «diritto
vivente»,  ma  a  seguito della pronuncia del giudice delle leggi, il
sistema  doveva  ormai  ritenersi  stabilizzato  nel senso che, da un
lato,  tutte  le sanzioni fossero impugnabili davanti al consiglio di
disciplina,  prima,  e  davanti  al  giudice  amministrativo  poi, e,
dall'altro,  al  fine  di  non rompere l'unitarieta' del sistema, che
anche  le sanzioni non contestate davanti al consiglio di disciplina,
potessero essere sindacate dal giudice amministrativo;
        che, in tale contesto, l'effetto abrogativo dell'art. 102 del
d.lgs. n. 112 del 1998 e della legge della Regione Lombardia n. 1 del
2000  non  puo'  ritenersi limitato alla sola caducazione delle norme
procedimentali  relative alla nomina e alla composizione dei consigli
di  disciplina,  ma deve ritenersi esteso a tutte le disposizioni del
r.d.  n. 148 del 1931 che postulino l'operativita' di tali organi, in
conformita',  del resto, all'opinione espressa dal Consiglio di Stato
in sede consultiva (sezione seconda, 19 aprile 2000);
        che  tale  conclusione  e'  coerente  con  la centralita' del
consiglio  di  disciplina, ai fini del riparto di giurisdizione nella
materia   disciplinare,   a   suo   tempo  sottolineata  dalla  Corte
costituzionale  nella sentenza n. 208 del 1984 e posta dalla Corte di
cassazione  a  fondamento  dell'esclusione  dalla  giurisdizione  del
giudice   amministrativo  delle  sanzioni  disciplinari  inflitte  al
personale  dei  servizi  di linea extraurbani (privi del consiglio di
disciplina in ragione del numero minimo di dipendenti);
        che  avendo  il  consiglio  di disciplina una composizione di
tipo  arbitrale,  in  quanto  costituito da esponenti rappresentativi
delle  due  parti in conflitto, esso si poneva a mezzo tra il sistema
pubblico  e  il  sistema privato di cui all'art. 7 della legge n. 300
del  1970,  sicche' la Corte costituzionale dovrebbe emettere, tenuto
conto   della   complessiva   evoluzione   del  quadro  normativo  di
riferimento,  una sentenza interpretativa di rigetto che, confermando
la  costituzionalita'  dell'art. 58,  allegato  A del r.d. n. 148 del
1931,   dia   tuttavia  atto  dell'impugnabilita'  dei  provvedimenti
disciplinari  degli  autoferrotranvieri non piu' davanti al consiglio
di  disciplina e al giudice amministrativo, ma davanti al collegio di
conciliazione  e  arbitrato  di  cui  all'art. 7 della legge 20 marzo
1970, n. 300, e al giudice ordinario;
        che  la  societa'  convenuta  nel  giudizio  a  quo deduce la
manifesta   infondatezza   della   questione   proposta,   ricordando
preliminarmente  che la stessa, gia' piu' volte esaminata dal giudice
delle  leggi  con  riferimento ai medesimi parametri e per motivi non
diversi  da  quelli  enunciati nell'ordinanza di rimessione, e' stata
ritenuta,  con  le sentenze n. 208 del 1984 e n. 62 del 1996 e con le
ordinanze  n. 161  e  n. 439  del  2002,  infondata  o manifestamente
infondata;
        che  queste  ultime  pronunce  hanno tenuto conto dell'intero
contesto  normativo  richiamato  dal  rimettente,  e  quindi anche di
quelle  «disposizioni  nuove»  (come l'art. 3, comma 126, della legge
della Regione Lombardia n. 1 del 2000), che a giudizio del rimettente
avrebbero   inciso   sul  sistema  in  modo  tale  da  fare  apparire
irragionevole  la  scelta  del  legislatore  di rendere giustiziabili
innanzi  al  giudice  amministrativo  le  controversie  relative agli
addebiti  disciplinari degli addetti ai pubblici servizi di trasporto
in concessione;
        che,   in   realta',   la  norma  regionale,  dichiaratamente
introdotta nel convincimento che il disposto dell'art. 102 del d.lgs.
n. 112  del  1998 riguardasse la nomina dei consigli di disciplina in
via  generale,  sarebbe,  per  un  verso,  inutile  -  stante la gia'
avvenuta  soppressione, con effetto su tutto il territorio nazionale,
delle  funzioni  amministrative  da essa prese in considerazione - e,
sotto  altro aspetto, illegittima, in quanto volta a interferire, sia
pure  attraverso  una norma meramente riproduttiva di quella statale,
nella   disciplina   della  giurisdizione  e  del  processo,  materia
sicuramente  riservata  alla  competenza  legislativa esclusiva dello
Stato;
        che,  poiche'  l'impianto del r.d. n. 148 del 1931 e' rimasto
sostanzialmente  integro,  non  v'e'  motivo per negare la perdurante
specialita'  del  rapporto  di  lavoro degli autoferrotranvieri e del
relativo  sistema  disciplinare,  la  quale  rende non manifestamente
irragionevole   ne'  arbitraria  l'opzione,  insita  nella  normativa
censurata, in favore della giurisdizione amministrativa;
        che  il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio  con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato,
ha   chiesto   dichiararsi  inammissibile  o  comunque  infondata  la
questione  sollevata,  gia' scrutinata negativamente dalla Corte, con
riferimento agli stessi parametri ora evocati, nelle ordinanze n. 161
e n. 439 del 2002 e nelle sentenze n. 190 del 2000, n. 162 del 1996 e
n. 208 del 1984;
        che, in particolare, l'interveniente rileva come il giudice a
quo,   richiamato  quale  ulteriore  indice  ermeneutico  l'art. 102,
comma 1,   lettera b),   del  d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112  (e  la
conseguente   normativa  regionale  lombarda),  abbia  incongruamente
rappresentato   di   trovarsi   in  presenza  di  un  «mero  silenzio
normativo»,  senza  avvedersi  che  in  tal  modo  egli  e'  venuto a
prospettare non gia' un dubbio di legittimita' costituzionale, ma una
mera  questione  interpretativa,  risolvibile dal giudice ordinario e
sindacabile  da  parte  delle sezioni unite della Cassazione, e senza
considerare  che  in  ogni  caso  la  Corte costituzionale, fin dalla
sentenza  n. 208  del  1984, ha chiarito che nessuna incompatibilita'
con  gli  artt. 3  e 24 della Costituzione puo' essere radicata sulla
sola specialita' di una disciplina, come quella censurata;
        che  nell'imminenza  dell'udienza,  entrambe le parti private
hanno depositato memorie;
        che  la  societa'  convenuta  nel  giudizio a quo osserva, in
particolare,  che  la delegificazione operata dall'art. 1 della legge
n. 270   del  1988  mirava  a  realizzare  l'unificazione  a  livello
nazionale  della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro degli
autoferrotranviari  (in  modo  da  superare  le  notevoli  disparita'
esistenti  tra  le  aziende  di  trasporto)  ed a stabilire una nuova
gerarchia  delle  fonti, in cui la contrattazione nazionale non fosse
piu'  derogabile  in  sede  aziendale:  sicche'  la  disciplina delle
qualifiche  del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fu
rimessa  alla  contrattazione  nazionale  di  categoria,  alla  quale
soltanto   venne   riconosciuta  la  possibilita'  di  derogare  alle
disposizioni  contenute  nel  regolamento allegato al r.d. n. 148 del
1931,  ferma  l'inefficacia  di  tutti  i  regolamenti  e i contratti
aziendali e/o individuali al momento in vigore;
        che,  in definitiva, la delegificazione disposta con la legge
n. 270  del  1988  non avrebbe ridotto, ma consolidato la omogeneita'
normativa  del trattamento degli autoferrotranvieri e nel contempo lo
avrebbe  ulteriormente diversificato da quello degli altri lavoratori
con i quali si e' soliti abbinarlo;
        che  l'affermazione  secondo  la  quale  la  specialita'  del
rapporto   di   lavoro   degli   autoferrotranviari   sarebbe   ormai
circoscritta  alla materia disciplinare e' smentita, a tacer d'altro,
dal  mantenimento  in  vita  dell'intero impianto del r.d. n. 148 del
1931  (derogabile  solo ad opera della contrattazione collettiva e di
fatto  derogata  entro  ambiti assai ristretti), sicche' essa investe
anche  il  patto di prova, lo ius variandi, il sistema di promozioni,
l'esonero dal servizio e l'orario di lavoro;
        che, nella sua memoria, l'attore nel giudizio a quo ribadisce
che,  in  un  contesto  ordinamentale  gia'  profondamente  mutato, a
seguito  dell'attrazione  dell'intero  settore  del  pubblico impiego
nonche'  del  rapporto  di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello
Stato  nell'ambito  della  giurisdizione  del giudice ordinario, sono
intervenute  delle  novita'  normative - quali il decreto legislativo
n. 422  del  1997  che, relativamente al trasporto pubblico locale ha
sostituito  il  regime  delle concessioni con quello dei contratti di
servizi;  il  d.lgs.  n. 80  del 1998 che, riscrivendo e ampliando la
sfera della giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ai
pubblici  servizi,  non  menziona  affatto  le controversie originate
dall'esercizio  del  potere disciplinare nel rapporto di lavoro degli
autoferrotranvieri;  il  d.lgs.  n. 112 del 1998, che ha soppresso le
funzioni  amministrative statali in materia di nomina dei consigli di
disciplina  - con le quali il legislatore ha in pratica posto termine
al  sistema  delineato  nell'art. 58  del  r.d. n. 148 del 1931, come
ricostruito  dal  giudice delle leggi nella sentenza n. 240 del 1984:
in  particolare,  venuto  meno  il Consiglio di disciplina, e' venuta
meno  ogni  possibilita'  di funzionamento di quel sistema, dovendosi
per  contro far luogo all'applicazione dell'art. 7 della legge n. 300
del  1970,  operativo  per  l'intero  settore  del rapporto di lavoro
subordinato;
        che,  in  un  contesto  in cui il datore di lavoro e' un mero
contraente  e  non  piu'  un  concessionario di pubblico servizio (in
quanto  tale  sostituto  della  pubblica amministrazione, rispetto ai
terzi)  e  in  cui,  conseguentemente,  non e' possibile continuare a
sostenere   la   natura   di   atti   amministrativi   dei   relativi
provvedimenti,  non  puo'  immaginarsi  la  perdurante vigenza di una
giurisdizione ormai priva del suo principale presupposto;
        che  sarebbero  pertanto  maturi  i  tempi  per un intervento
chiarificatore  della  Corte  che,  pur nel rigetto dell'eccezione di
incostituzionalita',  affermi la giurisdizione del giudice del lavoro
per  tutti  i  provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli
autoferrotranvieri.
    Considerato  in  diritto  che  il  Tribunale di Milano dubita, in
riferimento   agli   articoli 3   e   24  della  Costituzione,  della
legittimita'   costituzionale  dell'art. 58,  allegato  A  del  regio
decreto  8 gennaio  1931,  n. 148  (Coordinamento  delle  norme sulla
disciplina   giuridica   dei   rapporti  di  lavoro  con  quelle  sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie
e  linee  di  navigazione  interna  in  regime  di  concessione), «in
relazione alla successiva normativa richiamata in motivazione», nella
parte  in  cui  riserva al giudice amministrativo la cognizione delle
controversie    relative    agli    addebiti    disciplinari    degli
autoferrotranvieri;
        che il giudice rimettente auspica che questa Corte riveda, in
considerazione  dell'evoluzione  del  quadro normativo di riferimento
che  avrebbe  intaccato  il  carattere  unitario  ed  omogeneo  della
disciplina  del  rapporto  di  lavoro  degli  autoferrotranvieri,  il
giudizio,   gia'  piu'  volte  formulato,  sulla  infondatezza  della
questione sollevata;
        che  in  proposito occorre osservare che, proprio in presenza
del medesimo quadro normativo sul quale fa leva il rimettente, questa
Corte ha rilevato che la permanente «specialita', sia pure residuale»
del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri fa si' che «la scelta
discrezionale  del  legislatore  di  non  intervenire (modificandola)
sulla  speciale  regolamentazione  delle  sanzioni  disciplinari  dei
dipendenti  delle  aziende  (in mano pubblica o privata) di trasporto
non   e'   censurabile   sul   piano   costituzionale,   non  essendo
manifestamente  irragionevole  o  palesemente arbitraria, ne' potendo
configurarsi  un  obbligo, per lo stesso legislatore, di procedere ad
una  contemporanea revisione dell'intero riparto della giurisdizione,
anche  per  i  settori  particolari  caratterizzati da specialita' di
rapporti,  di  esigenze  e di disciplina», e cio' anche perche', come
ripetutamente  statuito  da  questa Corte, «non si puo' affermare, in
linea di principio, che dinanzi al giudice amministrativo sia offerta
una  tutela  meno  vantaggiosa  o  appagante di quella che si avrebbe
davanti  al  giudice  ordinario»  (ordinanza  n. 439  del  2002,  che
richiama, tra le altre, l'ordinanza n. 161 del 2002);
        che  questa  Corte  non  puo'  che  ribadire  la pronuncia di
manifesta  infondatezza della questione, non potendo certo costituire
ragione  di  ripensamento la circostanza che il rimettente, dopo aver
premesso   di  condividere  «la  valutazione  in  ordine  all'attuale
permanenza della giurisdizione amministrativa in base alle previsioni
dell'art. 58,   anche   a   fronte  delle  modificazioni  legislative
intervenute  in  materia»,  successivamente  (e contraddittoriamente)
osservi  - «letto anche, a fini valutativi il parere espresso in sede
consultiva  dal  Consiglio  di  Stato»  -  che  «la  mancata espressa
devoluzione  delle controversie disciplinari degli autoferrotranvieri
al  giudice ordinario del lavoro non deve essere letta come specifica
scelta  del legislatore di mantenere la giurisdizione amministrativa,
bensi' come mero silenzio normativo»;
        che  tale  perplessa  ed  oscura  argomentazione  non  vale a
rendere  condivisibile  l'affermazione  secondo la quale «il silenzio
e/o  l'omissione  del  legislatore  ordinario  sarebbe  emendabile  e
rimediabile  dal  giudice  costituzionale  ... anche con pronuncia di
tipo  additivo»,  potendo  essa,  al  piu',  deporre per l'assenza di
consistenza   costituzionale   di   una   questione   sostanzialmente
prospettata   come   meramente  interpretativa  (circa  l'abrogazione
implicita della norma censurata).