Sentiti il p.m. e la parte civile che hanno formulato richiesta di proposizione dinanzi alla Corte costituzionale di conflitto di attibuzione nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera adottata dalla detta Assemblea nella seduta del 27 novembre 2002; Sentiti l'imputato ed il suo difensore; O s s e r v a Con decreto ex art. 429 c.p.p. del 27 maggio 1998 ritualmente notificato, Giancarlo Cito e' stato rinviato al giudizio di questo tribunale per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 595 commi 1 e 3 c.p., per avere nel corso di un pubblico comizio, trasmesso in diretta dall'emittente televisiva «SUPER 7» e poi mandato in onda piu' volte nei giorni successivi, offeso la reputazione di Illiano Domenico definendolo «parassita della societa' che fa usura a Taranto», «vastaso, depravato, emerito delinquente che ha fatto truffe in tutto il mondo», «che ha partecipato ai furti nelle ville», «che rubava la benzina dalle macchine, 'sto grande figlio di puttana», «che ha fatto truffa ad un concittadino che ha un albergo a Roccaraso di centinaia e centinaia di persone» e «ad un albergo che sta a Lungomare aveva fatto un bidone di 12 milioni», «individuo delinquente, mascalzone e depravato» e per avere altresi' offeso la reputazione di Illiano Vincenzo definendolo «tappetto rachitico che aveva ricevuto soldi per attaccare manifesti all'affissione durante la campagna elettorale», nonche' «parassita». (In Taranto, dal 18 dicembre 1997 in poi). Il 10 dicembre 2002 e' pervenuta presso questo ufficio nota del Presidente della Camera dei deputati con la quale si comunica che con delibera del 27 novembre 2002 la detta Assemblea si e' pronunciata nel senso che i fatti per i quali e' in corso il presente procedimento penale «concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione». La deibera della Camera dei deputati che ha qualificato come esercizio delle funzioni parlamentari il comportamento del Cito ha efficacia inibitoria nei confronti del presente procedimento penale, spettando alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro. Peraltro ritiene questo tribunale che, in concreto, la detta delibera sia espressione di un esercizio non corretto del potere spettante alla Camera dei deputati per la manifesta estraneita' della condotta dell'imputato Cito al concetto di funzione parlamentare di cui all'art. 68 comma 1 Cost. Si osserva al riguardo come la condotta contestata all'imputato non appaia in alcun modo collegata con la funzione parlamentare, non potendosi nella stessa ravvisare un intento divulgativo di una scelta o di un'attivita' politico parlamentare ovvero di temi tipici del gruppo parlamentare di appartenenza dell'onorevole Cito. E difatti, le opinioni sono state espresse nel corso di un comizio tenutosi in una piazza della citta' di Taranto e non risulta che fossero riproduttive di opinioni altrimenti espresse in sede parlamentare, ne' appaiono in qualche modo riferibili a temi di natura politica. Nella parte motiva della relazione-proposta della giunta per le autorizzazioni allegata alla nota inviata dal Presidente della Camera dei deputati si legge che «le frasi pronunciate dal deputato Cito attengono ad un contesto politico, sia pure locale. L'onorevole Cito ha infatti sostenuto che le sue espressioni attenevano a una polemica partitica nei confronti di un appartenente alla sua lista, consigliere circoscrizionale». Le citate motivazioni espresse dalla giunta sono, a parere del collegio, contrastanti con i principi, espressi dalla costante giurisprudenza costituzionale, in materia di immunita' parlamentari e si fondano sull'erroneo convincimento che la prerogativa costituzionale copra ogni attivita' politica dell'appartenente ad una delle Camere del Parlamento, prescindendo dal «nesso funzionale» tra le opinioni espresse e l'esercizio della funzione parlamentare (v. sent. della Corte cost. n. 329/99). Sul punto si sottolinea che l'immunita' copre la funzione e non il parlamentare; cio' per evitare che la prerogativa in esame si tramuti da garanzia funzionale e procedimentale in privilegio personale e strutturale contrastante con l'art. 3 Cost. Si rileva inoltre che la Corte costituzionale ha chiarito che devono considerarsi coperti da immunita' soltanto i comportamenti, posti in essere da parlamentari, «strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo»; sicche' non vi si puo' ricondurre l'intera attivita' politica di un membro del Parlamento (si v. le sentenze della Corte cost. nn. 379/96, 375/97, 289/98). Alla luce delle considerazioni esposte il Tribunale di Taranto, giudice del procedimento penale n. R.G. a carico di Giancarlo Cito, ritenuta illegittimamente lesa la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, per effetto della deibera del 27 novembre 2002 della Camera dei deputati che ha stabilito che i fatti oggetto del presente procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;