IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo
grado recante il n. 164-C/04 RGC, promossa da Tomasella Industria
Mobili S.a.s., in persona del legale rappresentante sig. Luigi
Tomasella, con sede in Brugnera (Pordenone), via Ungaresca n. 16, con
domicilio eletto in Brugnera (Pordenone), via Vittorio Veneto n. 26,
presso lo studio dell'avv. Leopoldo Da Ros che la rappresenta e
difende come da mandato a margine del ricorso;
Contro il comune di Pordenone, in persona del sindaco pro
tempore, avente ad oggetto opposizione a verbale di contestazione per
violazione a norma del codice della strada.
F a t t o
Con ricorso ritualmente depositato in data 25 febbraio 2004 la
societa' Tomasella Industria Mobili S.a.s., in persona del legale
rappresentante sig. Luigi Tomasella, proponeva opposizione avverso il
verbale di contestazione n. 2401016 emesso in data 22 gennaio 2004
dal Corpo di Polizia Municipale di Pordenone per la violazione
dell'art. 180/8 c.d.s., «perche', invitato con verbale a fornire
informazioni in merito alle generalita' del conducente all'atto
dell'accertamento, entro 30 giorni presso un Comando di Polizia
lasciava scadere i termini senza giustificato motivo non ottemperando
a quanto richiesto. Accertamento a seguito verbale n. 7185/P/03 Reg.
n. 2316980 dell'11 novembre 2003 notificato in data 3 dicembre 2003 a
mezzo servizio postale con raccomandata a.r. n. 09104766504».
Con l'indicato verbale n. 7185 la societa' ricorrente veniva
avvertita che, «ove non fornisse i dati richiesti, ai sensi
dell'art. 126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni
previste dall'art. 180, comma 8 del Codice della Strada.».
La societa' ricorrente, asserendo di non essere stata in grado di
ottemperare all'invito rivoltele con il predetto verbale, formulava
eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di cui
all'art. 126-bis comma 2 del codice della strada per contrasto con il
parametro costituzionale espresso dall'art. 27 Cost di personalita'
della responsabilita', nonche' per contrasto con gli articoli 24 e
111 Cost. per violazione del diritto di difesa.
Riteneva, inoltre, la societa' ricorrente che anche l'onere
imposto dall'art. 204-bis, ponendosi in contrasto con i principi di
eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e il libero
accesso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, fosse
incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Con memoria depositata in data 8 maggio 2004 si costituiva il
Comune di Pordenone precisando:
a) che l'art. 126-bis c.d.s. impone all'organo di polizia che
non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere
all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8 del
codice della strada;
b) che la stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le
notizie fornite non consentano di risalire all'identita' del
conducente al momento della commessa violazione.
All'udienza del 15 giugno 2004, fissata per la discussione sulle
eccezioni di incostituzionalita' delle norme di cui agli
artt. 126-bis, comma 2 e 204-bis, comma 3 del codice della strada, la
difesa della societa' ricorrente, atteso che la questione
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, e'
stato risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del
5-8 aprile 2004 (pubblicata nel n. 15 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 1ª serie speciale), limitava la propria censura
di incostituzionalita' in relazione all'art. 126-bis, comma 2 e
instava per la sospensione del giudizio e per la remissione degli
atti alla Corte costituzionale e nel merito per l'annullamento del
verbale impugnato.
Il giudice di pace si riservava.
D i r i t t o
Dall'esame degli atti e della documentazione allegata risulta:
a) che a carico della societa' ricorrente e' stata accertata
la violazione di cui all'art. 158/2G-5 del codice della strada «per
aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata negli spazi
riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per le persone
invalide»;
b) che, non essendo stata possibile la contestazione
immediata, la ricorrente veniva invitata a fornire entro trenta
giorni, decorrenti dalla notificazione del verbale, le generalita' e
i dati della patente di guida di colui che al momento
dell'accertamento conduceva il veicolo, con avvertenza che, in caso
di inottemperanza, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, sarebbero
state applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 180,
comma 8, del codice della strada.
Cio' premesso, ritiene questo giudice che le questioni di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente siano rilevanti ai
fini del decidere, in quanto applicando la norma nella sua attuale
formulazione le sanzioni previste sarebbero irrogate automaticamente,
senza possibilita' di difesa.
Quanto al profilo della fondatezza delle eccezioni il giudice
rileva che in effetti la norma in questione, nella parte in cui
prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, l'onere a
carico del proprietario dell'autoveicolo di comunicare, a pena di
sanzioni pecuniarie e accessorie, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione, viola i disposti
degli artt. 3, 24, 27 comma 1 e 111 della Costituzione.
Come e' noto, uno degli aspetti piu' innovativi della riforma del
codice della strada e' la cosiddetta patente a punti (art. 126-bis,
comma 1). Al fine di rafforzare la deterrenza delle sanzioni per le
violazioni piu' gravi lo stesso articolo prevede una decurtazione dei
punti in dotazione in misura proporzionale alla gravita' della
violazione accertata.
Il comma 2 dell'art. 126-bis statuisce che la comunicazione della
decurtazione dei punti vada effettuata al conducente, quale
responsabile della violazione. Nell'ipotesi di mancata
identificazione del conducente, la comunicazione va fatta al
proprietario dell'autoveicolo, il quale ha trenta giorni di tempo a
decorrere dalla richiesta per comunicare «i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione»; nel
caso non ottemperi:
a) la decurtazione del punteggio avviene a suo carico;
b) viene assoggettato alla sanzione pecuniaria ex art. 180,
comma 8, del codice della strada. Tale obbligo incombe, se
proprietario e' una persona giuridica, sul legale rappresentante o
persona delegata.
La norma e' tassativa e le sanzioni di cui sopra vanno applicate
in ogni caso, anche quando il proprietario dichiari di non essere in
grado di identificare il trasgressore. Il che comporta il superamento
di uno dei principi cardine dell'ordinamento democratico, qual e'
quello della responsabilita' personale o della responsabilita'
colpevole, in quanto, ove fosse confermato, introdurrebbe, in
contrasto con il disposto dell'art. 27, comma 1, della Costituzione,
una sorta di responsabilita' per fatto altrui e, cioe', una
possibilita' di inflizione della pena a chi non abbia in alcun modo
contribuito alla realizzazione del fatto ne' lo abbia potuto
impedire. In altre parole introdurrebbe il principio della
responsabilita' oggettiva.
La responsabilita' oggettiva e' istituto estraneo al diritto
sanzionatorio sia che si tratti di quello penale sia di quello
amministrativo. Basti ricordare che la legge 24 novembre 1981,
n. 689, che costituisce la normativa generale in materia di sanzioni
amministrative di qualunque tipo, all'art. 3, che ricalca l'art. 42
c.p.. statuisce: «Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione
amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Ne
consegue che anche in materia di sanzioni amministrative non puo'
esistere una responsabilita' oggettiva e nessuno puo' rispondere al
posto di altri.
Un ulteriore profilo di incostituzionalita' della norma va
ravvisato nella violazione del principio di uguaglianza dei cittadini
di fronte alla legge (art. 3 Cost.), in quanto la decurtazione dei
punti non potrebbe essere applicata nei confronti del proprietario
sfornito di patente.
La norma in questione, inoltre, non prevedendo alcuna ipotesi di
esonero dall'onere della comunicazione dei dati del conducente,
impedisce, di fatto, qualsiasi possibilita' di controdedurre,
comprimendo fortemente, in contrasto con gli artt. 24, comma 2 e 111
Cost., il diritto di difesa, ostacolandone l'esercizio nel giusto
processo.
Ove, poi, il conducente non identificato sia proprio il
proprietario dell'autoveicolo, verrebbe a configurarsi un vero e
proprio obbligo di autodenuncia, affatto estraneo all'ordinamento
giuridico italiano.
In ogni caso, e' previsto un obbligo che non sempre puo' essere
soddisfatto; per rendersene conto basti pensare al caso del legale
rappresentante di una societa' con centinaia di dipendenti che usano
gli autoveicoli dell'azienda.
Ma le incongruenze della norma in questione si rivelano anche
sotto altri profili.
L'art. 196 del codice della strada sancisce il principio della
solidarieta' del proprietario del veicolo con l'autore della
violazione in ordine alla sola sanzione pecuniaria, ma concede (al
proprietario) la possibilita' di provare che la circolazione e'
avvenuta contro la sua volonta'.
L'art. 126-bis, invece, introduce una nuova forma di solidarieta'
che, al contrario di quella disciplinata dall'art. 196, non prevede
la possibilita' di offrire la prova liberatoria. Quindi, non concede
alcuna possibilita' di difesa e pone a carico del proprietario anche
le sanzioni accessorie (decurtazione del punteggio).
Infine, la norma in questione e' incongruente anche per la
semplice ragione che, nell'ordinamento giuridico italiano, l'obbligo
di denuncia sussiste, in determinati casi, solo in capo a determinati
soggetti che rivestono pubbliche funzioni.
In sostanza, la norma contestata sotto il profilo della
legittimita' costituzionale, oltre a introdurre una sorta di
delazione amministrativa, si pone in contrasto con la ratio del
sistema della legge n. 689/1981 che pone a base della sanzione un
accertamento compiuto dagli organi di polizia, introducendo una forma
di accertamento che si realizza mediante una sorta di attivita'
sostitutiva dell'organo accertatore con il rischio di una
spersonalizzazione della sanzione e, di conseguenza, di una
inefficace perseguibilita' del vero e unico trasgressore e, cioe',
del conducente del veicolo colto in infrazione.