ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Loreto Rocco nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso dal Tribunale di Potenza, sezione civile, con ricorso depositato il 9 settembre 2003 ed iscritto al n. 253 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che, con ricorso del 15 luglio 2003, il Tribunale di Potenza, sezione civile - nel corso di un giudizio per sequestro conservativo ante causam promosso da Matteo Di Giorgio contro l'ex senatore della Repubblica Rocco Loreto per il risarcimento dei danni conseguenti a diversi atti asseritamente diffamatori e calunniatori, compiuti da quest'ultimo - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 28 maggio 2003, con la quale e' stato dichiarato che i fatti posti a fondamento dell'istanza di sequestro, concernendo opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, rientrano nell'ambito di immunita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il Tribunale ricorrente, dopo aver analiticamente esposto i fatti che sono alla base della specifica vicenda processuale, ritiene che, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di attivita' divulgative degli atti parlamentari, le dichiarazioni per cui e' causa presentano con le interrogazioni parlamentari del Loreto «tutt'al piu', una mera comunanza di tematiche»; che, pertanto, escluso che nella specie ci si trovi in presenza di un'attivita' divulgativa in senso proprio di atti parlamentari, deve ritenersi, sempre ad avviso del Tribunale ricorrente, che, nell'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, si sia verificata «una lesione della sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ordinaria, costituzionalmente garantita, in quanto e' stato sottratto ad essa non solo il potere di decidere sulla fondatezza della domanda cautelare, ma anche sulla fondatezza della domanda risarcitoria proponibile nel giudizio a cognizione piena». Considerato che in questa fase la Corte e' chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilita' (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87); che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Potenza, sezione civile, e' legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale e' investito, la volonta' del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali; che analogamente il Senato della Repubblica, che ha deliberato l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta; che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte del Senato, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono quindi coperte dalla garanzia di insindacabilita' stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.