ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
28 maggio 2003 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore
Loreto  Rocco nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso dal
Tribunale   di   Potenza,  sezione  civile,  con  ricorso  depositato
l'8 gennaio  2004  ed  iscritto al n. 260 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  con ricorso del 21 novembre 2003, il Tribunale di
Potenza,   sezione   civile  -  nel  corso  di  distinti  giudizi  di
risarcimento  dei danni e di simulazione e revocatoria di due atti di
donazione  promossi  da  Matteo Di Giorgio contro l'ex senatore della
Repubblica  Rocco  Loreto  ed  altri, in conseguenza di dichiarazioni
rese  da quest'ultimo in diverse occasioni - ha promosso conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il
28 maggio  2003  con la quale e' stato dichiarato che i fatti posti a
fondamento  delle  vicende processuali suddette, concernendo opinioni
espresse   nell'esercizio   della  funzione  parlamentare,  rientrano
nell'ambito  di  insindacabilita'  di  cui  all'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
        che   il  Tribunale  ricorrente,  dopo  aver  specificato  le
dichiarazioni  per  cui  e' causa, ritiene che la richiamata delibera
del  Senato  leda la sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria
ordinaria,   costituzionalmente  garantita,  per  le  stesse  ragioni
esposte nel ricorso a questa Corte del 15 luglio 2003;
        che,  in  particolare,  non sono stati considerati i principi
enunciati  da  questa  Corte in tema di attivita' divulgative di atti
parlamentari;
        che  dal  «confronto tra le dichiarazioni per cui e' causa ed
il  contenuto  delle  interrogazioni  parlamentari si evince, tutt'al
piu',  una  mera  comunanza di tematiche, sicche' deve escludersi nel
caso  concreto  la  sussistenza  della particolare forma di immunita'
ritenuta dal Senato della Repubblica»;
        che,  infatti,  «il  Loreto non ha indirizzato al Di Giorgio,
nell'esercizio   delle   proprie  funzioni  parlamentari,  le  accuse
riportate  nelle  interviste, nei servizi giornalistici e nei comizi»
posti a base delle vicende processuali richiamate;
        che,   conclusivamente,   deve   escludersi,  ad  avviso  del
tribunale  ricorrente, la sussistenza in capo al Senato del potere di
qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta, con
conseguente annullamento della relativa deliberazione.
    Considerato  che  in  questa fase la Corte e' chiamata a delibare
esclusivamente  se  il  ricorso  sia  ammissibile,  valutando,  senza
contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed
oggettivo  di  un  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata    ogni   definitiva   decisione   anche   in   ordine
all'ammissibilita'  (art. 37,  terzo  e  quarto  comma,  della  legge
11 marzo 1953, n. 87);
        che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Potenza,
sezione  civile,  e'  legittimato  a  sollevare il conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento
del  quale  e'  investito,  la volonta' del potere cui appartiene, in
considerazione  della  posizione  di indipendenza, costituzionalmente
garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
        che,   analogamente,  il  Senato  della  Repubblica,  che  ha
deliberato  l'insindacabilita'  delle opinioni espresse da un proprio
membro,  e'  legittimato  ad  essere  parte  del conflitto, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
che rappresenta;
        che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
il  ricorrente  tribunale denuncia la menomazione della propria sfera
di  attribuzioni,  garantita  da norme costituzionali, in conseguenza
dell'adozione,  da  parte  del  Senato,  di  una deliberazione ove si
afferma,  in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse
da   un   proprio  membro  rientrano  nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari,    e    sono   quindi   coperte   dalla   garanzia   di
insindacabilita'   stabilita   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.