IL GIUDICE DI PACE Letti i ricorsi ex artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 promossi da: Piga Pier Giacomo, nato a Suelli il 23 dicembre 1958, residente in Mandas, via Napoli n.7, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Pessina n. 9, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Sollai e del dott. Giorgio Manurritta, dai quali e' rappresentato e difeso, depositati in cancelleria il 16 febbraio 2004, ed iscritti rispettivamente ai numeri 9/2004, 10/2004, 11/2004, e 12/2004 R.G.A.C. dell'intestato ufficio, con i quali chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti verbali di contestazione di violazione amministrativa elevati il 29 dicembre 2004 dai Carabinieri di Orroli, e notificati il 9 gennaio 2004: a) n. 0576189 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 148, commi 10 e 16, del c.d.s. per la sanzione di euro 68,25, oltre euro 5,17 per spese di notifica; b) n. 0576187 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 40, comma 8 e 146, del c.d.s. per la sanzione di euro 33,60 oltre euro 5,17 per spese di notifica; c) n. 0576188 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 148, comma 10 e 16, del c.d.s. per la sanzione di euro 68,25 oltre euro 5,17 per spese di notifica; d) n. 0576190 in ordine alla violazione della norma di cui all'art 148, comma 3 e 15, del c.d.s. per la sanzione di euro 33,60 oltre euro 5,17 per spese di notifica; Vista l'eccezione di costituzionalita' sollevata in via pregiudiziale dal ricorrente: «in via pregiudiziale insta affinche' il sig. giudice voglia sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del c.d.s. introdotta dall'art. 1-septies della legge n. 214 del 1° agosto 2003 e precisamente nella parte»... all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare, presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione inflitta dall'organo accertatore, sottoponendo l'inammissibilita' del ricorso al versamento di detta somma... a sostegno della quale deduceva i motivi qui di seguito riportati: «A) violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione; a ben vedere la norma introdotta con l'art. 204-bis del c.d.s. stabilisce una differente posizione, nei confronti della pubblica amministrazione, del cittadino abbiente da quello non abbiente. Infatti la cauzione ex art. 204-bis del c.d.s. viola il dettato dell'art. 3 della Costituzione poiche' pone i soggetti abbienti in una posizione di disuguaglianza da quelli non abbienti, dando solo ai primi, che hanno la possibilita' di pagare la cauzione, di adire l'autorita' giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Ancora piu' evidente risulta essere la violazione costituzionale della predetta norma se si pensa che il legislatore ha introdotto la possibilita' di proporre, gratuitamente senza alcun costo, ricorso amministrativo in via alternativa al prefetto, avverso i verbali di contestazione di violazione al c.d.s. introducendo cosi' di fatto la distinzione tra cittadino povero che potra' permettersi di proporre ricorso amministrativo al prefetto e il cittadino ricco che potra' se vuole, proporre ricorso all'autorita giudiziaria; B) violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione; appare evidente che l'unico scopo della norma dell'art. 204-bis del c.d.s. sia quello di porre un freno ai cittadini che intendono proporre ricorso avverso i verbali di contestazione, tant'e' vero che il versamento della cauzione viene stabilito nella meta' del massimo della sanzione inflitta dall'organo accertatore, mentre il cittadino potrebbe risolvere bonariamente la vertenza pagando in misura ridotta una somma che risulta essere all'incirca la meta' di quella stabilita per la cauzione. Pertanto appare evidente che con l'introduzione del deposito cauzionale il legislatore ha di fatto limitato il diritto di difesa del cittadino non abbiente». Esaminati gli atti di causa; Rilevato che i ricorsi de quo sono stati depositati in cancelleria senza il versamento della «somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», cosi' come prescritto dal terzo comma dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992 (introdotto dalla legge n. 214/2003); Considerato che tale omissione, conformemente al disposto del citato articolo, determina l'inammissibilita' del ricorso, provvedimento che, all'esito del preliminare controllo in ordine all'effettuato versamento, il giudice deve adottare d'ufficio; Considerato, peraltro che questa autorita' giudicante ravvisa la non conformita' al, dettato costituzionale dell'art 204-bis del codice della strada nella parte in cui (comma tre) «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», in quanto contrastante con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Precisamente questa previsione, limita in maniera ingiustificata il diritto di difesa, garantendo un'effettiva tutela giurisdizionale solo ai cittadini piu' abbienti. La norma in questione lede anche il disposto dell'art. 2 Cost. che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» quale, appunto, il diritto all'uguaglianza come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo. Dal punto di vista processuale, inoltre, la cauzione riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a., che nel giudizio e' parte processuale al pari del ricorrente cittadino, avvantaggiando quest'ultima a danno del ricorrente, e violando altresi' il principio di parita' processuale tra le parti del giudizio; considerato altresi' che tra le cause indicate in epigrafe esiste un inequivoco rapporto di connessione, dato dalla comunanza delle parti, del petitum e della causa pretendi; considerate altresi' le ragioni di opportunita' e di economia di giudizi; ritenuto che le cause sopra menzionate, quindi, possono e devono, per le cennate ragioni di connessione, decise in un unico giudizio.