IL GIUDICE DI PACE

    Letti  i  ricorsi ex artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 promossi da:
Piga  Pier  Giacomo,  nato a Suelli il 23 dicembre 1958, residente in
Mandas,  via Napoli n.7, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella
via  Pessina n. 9, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Sollai e del
dott.  Giorgio  Manurritta,  dai  quali  e'  rappresentato  e difeso,
depositati   in   cancelleria   il  16  febbraio  2004,  ed  iscritti
rispettivamente   ai  numeri  9/2004,  10/2004,  11/2004,  e  12/2004
R.G.A.C. dell'intestato ufficio, con i quali chiedeva l'annullamento,
previa   sospensione,   dei  seguenti  verbali  di  contestazione  di
violazione amministrativa elevati il 29 dicembre 2004 dai Carabinieri
di Orroli, e notificati il 9 gennaio 2004:
        a)  n. 0576189  in  ordine alla violazione della norma di cui
all'art. 148,  commi  10  e  16,  del  c.d.s. per la sanzione di euro
68,25, oltre euro 5,17 per spese di notifica;
        b)  n. 0576187  in  ordine alla violazione della norma di cui
all'art. 40,  comma 8 e 146, del c.d.s. per la sanzione di euro 33,60
oltre euro 5,17 per spese di notifica;
        c)  n. 0576188  in  ordine alla violazione della norma di cui
all'art. 148, comma 10 e 16, del c.d.s. per la sanzione di euro 68,25
oltre euro 5,17 per spese di notifica;
        d)  n. 0576190  in  ordine alla violazione della norma di cui
all'art  148,  comma 3 e 15, del c.d.s. per la sanzione di euro 33,60
oltre euro 5,17 per spese di notifica;
    Vista   l'eccezione   di   costituzionalita'   sollevata  in  via
pregiudiziale  dal  ricorrente: «in via pregiudiziale insta affinche'
il   sig. giudice  voglia  sollevare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale     dell'art. 204-bis     del     c.d.s.    introdotta
dall'art. 1-septies   della   legge  n. 214  del  1°  agosto  2003  e
precisamente  nella  parte»...  all'atto  del deposito del ricorso il
ricorrente deve versare, presso la cancelleria del giudice di pace, a
pena  di  inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del
massimo della sanzione inflitta dall'organo accertatore, sottoponendo
l'inammissibilita'  del  ricorso  al  versamento  di detta somma... a
sostegno della quale deduceva i motivi qui di seguito riportati:
        «A)   violazione   del   principio  di  uguaglianza  previsto
dall'art. 3 della Costituzione;
a  ben  vedere  la  norma  introdotta  con  l'art. 204-bis del c.d.s.
stabilisce  una  differente  posizione,  nei confronti della pubblica
amministrazione,  del  cittadino  abbiente  da  quello  non abbiente.
Infatti  la  cauzione  ex  art. 204-bis  del  c.d.s. viola il dettato
dell'art. 3  della  Costituzione  poiche' pone i soggetti abbienti in
una posizione di disuguaglianza da quelli non abbienti, dando solo ai
primi,  che  hanno  la  possibilita'  di pagare la cauzione, di adire
l'autorita' giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Ancora piu'
evidente  risulta  essere la violazione costituzionale della predetta
norma se si pensa che il legislatore ha introdotto la possibilita' di
proporre,  gratuitamente senza alcun costo, ricorso amministrativo in
via  alternativa  al  prefetto, avverso i verbali di contestazione di
violazione  al  c.d.s. introducendo cosi' di fatto la distinzione tra
cittadino   povero   che   potra'  permettersi  di  proporre  ricorso
amministrativo  al prefetto e il cittadino ricco che potra' se vuole,
proporre ricorso all'autorita giudiziaria;
        B)  violazione  del  diritto  di  difesa  ex  art.  24  della
Costituzione;
appare  evidente  che l'unico scopo della norma dell'art. 204-bis del
c.d.s.  sia  quello  di  porre  un  freno  ai cittadini che intendono
proporre ricorso avverso i verbali di contestazione, tant'e' vero che
il  versamento della cauzione viene stabilito nella meta' del massimo
della  sanzione inflitta dall'organo accertatore, mentre il cittadino
potrebbe risolvere bonariamente la vertenza pagando in misura ridotta
una somma che risulta essere all'incirca la meta' di quella stabilita
per  la cauzione. Pertanto appare evidente che con l'introduzione del
deposito cauzionale il legislatore ha di fatto limitato il diritto di
difesa del cittadino non abbiente».
    Esaminati gli atti di causa;
    Rilevato   che   i  ricorsi  de  quo  sono  stati  depositati  in
cancelleria  senza  il  versamento  della  «somma pari alla meta' del
massimo  edittale  della  sanzione inflitta dall'organo accertatore»,
cosi'  come  prescritto  dal  terzo  comma  dell'art.  204-bis d.lgs.
n. 285/1992 (introdotto dalla legge n. 214/2003);
    Considerato  che  tale  omissione,  conformemente al disposto del
citato    articolo,   determina   l'inammissibilita'   del   ricorso,
provvedimento  che,  all'esito  del  preliminare  controllo in ordine
all'effettuato versamento, il giudice deve adottare d'ufficio;
    Considerato,  peraltro che questa autorita' giudicante ravvisa la
non  conformita'  al,  dettato  costituzionale  dell'art  204-bis del
codice  della  strada  nella  parte  in cui (comma tre) «all'atto del
deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria
del  giudice  di  pace,  a  pena di inammissibilita' del ricorso, una
somma  pari  alla  meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore», in quanto contrastante con gli articoli 3 e
24  della  Costituzione.  Precisamente  questa  previsione, limita in
maniera  ingiustificata il diritto di difesa, garantendo un'effettiva
tutela giurisdizionale solo ai cittadini piu' abbienti.
    La  norma  in  questione lede anche il disposto dell'art. 2 Cost.
che  «riconosce  e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» quale,
appunto,  il  diritto  all'uguaglianza  come  valore  assoluto  della
persona umana e diritto fondamentale dell'individuo.
    Dal  punto  di vista processuale, inoltre, la cauzione riserva un
ingiustificato  trattamento  di  favore nei confronti della p.a., che
nel  giudizio  e' parte processuale al pari del ricorrente cittadino,
avvantaggiando  quest'ultima  a  danno  del  ricorrente,  e  violando
altresi'  il  principio  di  parita'  processuale  tra  le  parti del
giudizio;
        considerato  altresi'  che  tra le cause indicate in epigrafe
esiste  un  inequivoco  rapporto di connessione, dato dalla comunanza
delle parti, del petitum e della causa pretendi;
        considerate altresi' le ragioni di opportunita' e di economia
di giudizi;
        ritenuto  che  le  cause  sopra menzionate, quindi, possono e
devono,  per  le  cennate  ragioni di connessione, decise in un unico
giudizio.