IL TRIBUNALE

    Visti  gli  atti  del  procedimento penale nei confronti di Pacus
Maris,  in  atti generalizzata, difesa, d'ufficio, dall'avv. Domenica
Gallicchio;
    Udite le parti;
    Rilevato  che  la predetta e' stata arrestata nella flagranza del
reato  di  cui  all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, come
modificato  dalla  legge  n. 189/2002,  e  condotta  davanti a questo
giudice  per  la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio
di cui all'art. 558 cod. proc. pen;
        che  alla  prevenuta  e'  contestato il reato sopraindicato -
accertato  in  data  27 aprile 2004 - in quanto ella si e' trattenuta
nel   territorio  dello  Stato  benche'  destinataria  di  ordine  di
espulsione adottato dal Prefetto di Cosenza in data 21 gennaio 2003;
        che  successivamente  al  decreto  di  espulsione suddetto la
prevenuta  e'  stata trattenuta in un centro di permanenza temporanea
in  Lecce in forza di provvedimento ex art. 14, comma 1, adottato dal
Questore di Cosenza in data 22 gennaio 2003;
        che  dagli  atti  del procedimento e da quanto dichiarato dal
p.m.  in udienza non risulta sia mai stato eseguito l'accompagnamento
alla frontiera;
        che   e'  stata  chiesta  la  convalida  dell'arresto  ed  il
contestuale giudizio direttissimo.
    Ritenuto che la contestazione del reato di cui all'art. 13, comma
13   del   suddetto   d.lgs.,   fatta   nell'atto   di  presentazione
dell'imputata  al  dibattimento,  non  appare  corretta in quanto non
sussiste  in  atti  prova che la prevenuta sia stata mai accompagnata
coattivamente alla frontiera;
        che  l'arresto,  pertanto,  sia da ricondurre all'ipotesti di
cui  all'art. 14,  comma  5-quinquies,  legge  n. 286/1998 cosi' come
modificato   dalla   legge   n. 189/2002,   trattandosi   di  arresto
obbligatorio di polizia;
        che   tale   misura   nel   sistema   vigente   e'  correlata
esclusivamente all'accertamento della flagranza di delitti puniti con
la  pena  dell'ergastolo  ovvero  della  reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni;
        che  nel  sistema  processuale  l'arresto  e'  collegato alla
possibilita'  di disporre misure limitative della liberta' personale,
come  si  desume  dalle  disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 391
cod. proc. pen. e all'art. 121, comma 1, disp. di att. stesso codice;
        che  quella  prevista  dalla  norma di cui all'art. 14, comma
5-quinquies  del  d.lgs.  n. 286/1998,  come  modificato  dalla legge
n. 189/2002, e' l'unica ipotesi di arresto obbligatorio connesso alla
commissione di reato contravvenzionale;
        che  l'arresto  in  flagranza  di contravvenzione e' previsto
esclusivamente  nei  confronti di cittadini di Stati non appartenenti
alla Unione europea e di apolidi; che per costante giurisprudenza del
Giudice delle leggi i diritti fondamentali della persona (tra i quali
in  primis  il  diritto  alla  liberta' personale) spettano in via di
principio   anche   agli   stranieri   (vedi:   sentenze  n. 28/1995;
n. 203/1997; n. 376/2000);
        che  la disciplina dell'arresto di cui alla norma sopracitata
appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3
della  Costituzione  in  quanto postula una disparita' di trattamento
tra cittadini e stranieri nel godimento di un fondamentale diritto di
liberta';
        che  sotto  il  medesimo  profilo  la  disposizione appare di
dubbia  conformita'  a Costituzione in quanto il medesimo decreto non
prevede  l'obbligo  di  arresto  per  la  fattispecie  analoga di cui
all'art. 13, comma 13;
        che  la  norma in esame appare, altresi', in contrasto con il
principio  di  ragionevolezza in quanto non sussiste alcun motivo per
privare   ancorche'  temporaneamente  della  liberta'  personale  uno
straniero al solo scopo di condurlo davanti al giudice;
        che,  peraltro, sembra difettare alcuna esigenza di carattere
extraprocessuale  tale  da giustificare la limitazione della liberta'
dello straniero;
        che, invero, l'esecuzione del provvedimento di espulsione non
presuppone  l'arresto  del  soggetto responsabile del reato in quanto
l'accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza pubblica -
ovvero  il trattenimento in un centro di permanenza temporanea - puo'
avvenire  mediante  provvedimento dell'autorita' amministrativa (vedi
art. 14, comma 5-quinquies, seconda parte);
        che  la  norma da ultimo citata appare di dubbia legittimita'
costituzionale  e  che della suddetta norma si deve fare applicazione
nel caso di specie;
        che,  pertanto,  deve essere sollevata d'ufficio la questione
di  legittimita'  costituzionale  all'art. 14,  comma 5-quinquies del
d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.