IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 6620/04 r.g. promossa da Chiappero Luigi elettivamente
domiciliato in Torino, via Bligny n. 15 presso lo studio dell'avv.
Cristiano Burdese che lo rappresenta e difende come da delega in
atti, ricorrente;
Contro Comune di Venaria Reale (Torino) in persona del Comandante
il Corpo di Polizia Municipale, dott. Vivaldi Luca, resistente.
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a sensi dell'art.
204-bis del d.lgs. n. 285/1992.
F a t t o
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11 febbraio 2004 il
sig. Chiappero Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano
Burdese in forza di delega a margine del ricorso medesimo, proponeva
opposizione avverso l'accertamento di violazione n. 466V/2003/V prot.
n. 5947/2003 effettuato dal Corpo di Polizia Municipale di Venaria
Reale, accertamento notificatogli in data 15 dicembre 2003 e con il
quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 del
codice della strada commessa in data 29 novembre 2003 sulla strada
provinciale n. 1 direzione Venaria Reale all'altezza del km. 14
essendo stato accertato che un autoveicolo di sua proprieta'
procedeva in tale data e luogo a velocita' tale da superare di 27
km/h il limite ivi consentito.
Tra i vari motivi posti a base del ricorso e' stata
preliminarmente sollevata questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 126-bis, comma secondo del nuovo codice della strada,
d.lgs. n. 285/2003 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che
ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della
Costituzione, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti
della patente in capo al proprietario del veicolo per le violazioni
in cui non sia stato possibile identificare il conducente.
A fondamento della sollevata eccezione di incostituzionalita' del
richiamato art. 126-bis, comma secondo del nuovo codice della strada
quale ora introdotto, il ricorrente ha rilevato che: se l'art. 27
della Costituzione enuncia il principio per il quale la
responsabilita' penale e' personale, in materia di sanzioni
amministrative viene richiesta con il principio generale stabilito
dall'art. 3 della legge n. 689/1981 la presenza dello stesso elemento
soggettivo delle contravvenzioni essendo necessaria almeno la colpa,
cosi' evidenziando l'intento di non sottoporre l'illecito
amministrativo ad un accertamento di responsabilita' oggettiva; il
successivo art. 6 della richiamata legge n. 689/1981 ha introdotto
l'istituto della solidarieta' prevedendo la responsabilita' in solido
del proprietario della cosa che servi' a commettere la violazione con
l'autore della violazione e cio' in sintonia con l'art. 196 del nuovo
codice della strada che sancisce il principio di solidarieta' tra il
proprietario del veicolo e l'autore di una violazione; peraltro sia
la legge n. 689/1981 che l'art. 196 del nucvo codice della strada
sanciscono la solidarieta' tra il proprietario della cosa o del
veicolo e l'autore della violazione esclusivamente con riferimento al
pagamento di una somma pecuniaria mentre la detrazione dei punti
prevista dall'art. 126-bis e' sanzione di carattere afflitivo ma non
e' sanzione pecuniaria; per di piu' la sanzione rappresentata dalla
detrazione di punti della patente non viene nemmeno considerata
sanzione accessoria non risultando inserita nel secondo comma,
lettera c) dell'art. 210 del nuovo codice della strada che riguarda
le sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di
guida.
Il ricorrente ha inoltre rilevato che le modalita' di
decurtazione di punti della patente nel caso in cui il conducente sia
rimasto sconosciuto quali previste dall'art. 126-bis in esame violano
anche il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della
Costituzione posto che: se il proprietario del veicolo non e'
titolare di patente di guida nessuna decurtazione di punti potra'
essergli inflitta, pur se possa risultare solidale con il conducente
del quale non abbia fornito i dati personali; se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica il suo legale rappresentante e'
tenuto a fornire i dati personali e della patente del conducente e se
non vi provvede e' soggetto ad una sanzione pecuniaria ma non alla
sanzione della decurtazione dei punti della patente che resta sempre
e solo a carico della persona fisica titolare di patente che, in
quanto proprietario del veicolo, si trovi ad essere solidale con il
conducente autore della violazione e del quale non abbia fornito i
dati all'organo di polizia che procede.
Sulla rilevanza della questione e sulla sua non manifesta
infondatezza
La questione di legittimita' costituzionale proposta dal
ricorrente, proprietario del veicolo a carico del quale venne
accertata l'infrazione, appare rilevante nel giudizio in corso, posto
che l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l'automatica
decurtazione di punti della patente di esse ricorrente, solo in forza
di quanto previsto dalla norma in esame.
E' bensi' vero che con riferimento a questione di legittimita'
costituzionale sollevata in riferimento alla sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo condotto da persona con patente di
guida scaduta venne per inciso rilevato, dichiarandosi l'infondatezza
di detta questione, che la responsabilita' del proprietario di un
veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida
costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per
le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un
principio di ordine generale; che l'art. 27 Cost., precisando che la
responsabilita' penale e' personale, si riferisce alle pene ed e'
percio' inapplicabile alle sanzioni amministrative e che la
richiamata sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta
essere sproporzionata ne' irragionevole, essendo coerente con la
finalita', perseguita dal legislatore, di dare una risposta effettiva
ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose cosi' non
violando l'art. 3 Cost. sotto il profilo del canone generale di
ragionevolezza e proporzionalita' delle misure sanzionatorie. (Corte
cost. ordin. 9 febbraio 2001, n. 33).
Nel caso di specie, pero', l'art. 126-bis come ora introdotto,
prevede una sanzione, e cioe' la regolamentazione della patente a
punti con possibile decurtazione dei medesimi, che dovrebbe essere
una sanzione accessoria ma che pero' tale non appare visto che non ne
e' fatto richiamo nell'art. 210 del d.lgs. n. 285/1992, ne' in altra
norma successiva; per di piu', anche nell'attuale art. 116 dello
stesso nuovo codice della strada non e' fatto riferimento a tale tipo
di sanzione.
La conclusione che allora si prospetta e' che il legislatore si
sia discostato dal sistema generale delle sanzioni accessorie del
codice della strada.
E' poi da evidenziare che l'art. 196 del codice della strada, che
pone il principio di solidarieta', precisa che il proprietario del
veicolo (ed i soggetti ad esso equiparati) e' obbligato «in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi
dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta
contro la sua volonta» facendo espressamente riferimento solo alle
violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria.
Di fatto che destinatari delle sanzioni amministrative accessorie
siano anche i soggetti obbligati in solido come previsto dall'art. 6
della legge n. 689/1981 e dal richiamato art. 196 del codice della
strada salvo non sia data la prova che la circolazione del veicolo
sia avvenuta contro la volonta' del proprietario e' stato ribadito
dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. civ. 18 agosto 1997,
n. 7666).
Il richiamato art. 126-bis quale ora introdotto prevede che nel
caso di mancata identificazione del conducente del veicolo
responsabile della violazione accertata la segnalazione per la
decurtazione dei punti della patente venga effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30
giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione.
Ergo il proprietario del veicolo puo' essere soggetto ad una
sanzione come quella della decurtazione dei punti della sua patente
per il solo fatto di non aver comunicato i dati del conducente ma in
forza di un principio che non puo' essere ricondotto a quello di
solidarieta' di cui all'art. 196 che riguarda diversa fattispecie e
cioe' le sanzioni amministrative pecuniarie e per di piu' senza che
si preveda espressamente che possa fornire una prova liberatoria come
quella rappresentata dalla circolazione invito domino. Parrebbe in
sostanza che la mancata possibilita' per il proprietario di
identificare e comunicare i dati del conducente autore della
violazione ponga automaticamente a suo carico una sanzione a titolo
di responsabilita' oggettiva, istituto questo che esula dalla
regolamentazione delle sanzioni amministrative visto che l'art. 3
della legge n. 689/1981 richiede pur sempre che per l'applicazione di
una sanzione amministrativa vi sia una responsabilita' dolosa o
colposa, cosi' introducendo un principio di responsabilita' personale
quanto meno a titolo di colpa e prevedendo la possibilita' di fornire
una prova liberatoria (come la presenza di circolazione invito
domino) laddove vi siano gli estremi per dichiarare l'esistenza di
una solidarieta' con altro soggetto.
Sotto questo aspetto pare potersi prospettare la violazione del
principio di cui al primo comma dell'art. 27 Cost.
Altro aspetto di incostituzionalita' della norma in questione
pare potersi prospettare in relazione al secondo comma dell'art. 24
Cost. prevedendosi un obbligo di denuncia in capo al proprietario del
veicolo nel caso in cui gli organi di polizia non siano riusciti ad
identificare il conducente, obbligo di denuncia che sussiste solo in
capo a determinati soggetti e che invece cosi' posto pare limitare il
diritto di difesa del cittadino, imponendogli un obbligo che non
sempre e' in grado di assolvere, soprattutto se si fa riferimento a
veicoli di famiglie numerose od anche al veicolo di un professionista
che venga utilizzato dai componenti l'ufficio dello stesso.
La violazione del secondo comma dell'art. 24 Cost. potrebbe
essere anche prospettata nei confronti del soggetto che il
proprietario del veicolo indichi come il conducente che commise la
violazione avendo avuto la possibilita' per i motivi piu' strani di
venire a conoscenza dei suoi dati personali e dei dati della sua
patente quando magari detto soggetto non si era mai posto alla guida
del veicolo con il quale venne commessa l'infrazione.
La violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'uguaglianza
L'art. 126 qui in esame oltre a prevedere l'obbligo del
proprietario del veicolo di indicare i dati del conducente che ha
commesso la violazione accertata prevede anche che nei casi in cui il
veicolo sia di proprieta' di una persona giuridica il suo legale
rappresentante od un suo delegato sia tenuto a fornire i dati
identificativi del conducente senza peraltro prevedere la
decurtazione di punti di alcuna patente, precisando anche che se il
proprietario del veicolo omette di fornire tali dati si applica, a
suo carico, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180, comma
8 e cioe' il pagamento di una somma da euro 343,35 ad euro 1.376,55.
In pratica allora il legale rappresentante di una persona
giuridica che ometta di fornire i dati identificativi del conducente
del veicolo che ha commesso l'infrazione sara' solo soggetto a detta
sanzione pecuniaria senza che venga effettuata alcuna decurtazione di
punti e nessuna decurtazione di punti potrebbe venir effettuata anche
a carico del proprietario del veicolo che non sia munito di patente,
circostanza questa tutt'altro che peregrina non essendo richiesta la
presenza di tale documento per l'acquisto di veicoli.
Si ha dunque un diverso trattamento in riferimento alla
decurtazione dei punti a seconda che l'intestazione del veicolo sia
in capo a persona non munita di patente o di persona che invece ne
sia munita o di persona giuridica ma sempre e solo in presenza
dell'identica omissione dell'indicazione dei dati identificativi del
conducente che ha commesso la violazione.
Possono allora sorgere dubbi sulla ragionevolezza della norma
contestata con riferimento all'art. 3 Cost.