IL GIUDICE DI PACE

    Chiamata  la  causa iscritta al n. 85/2003 r.g.a.c. e promossa da
Grasso   Andrea   contro   Ministero   dell'interno   presso  Ufficio
territoriale  del  Governo  di  Terni,  e'  presente l'avv. Francesco
Montalbano  Caracci  per il ricorrente il quale si riporta al proprio
atto  chiedendone  l'integrale accoglimento. L'avv. Montalbano chiede
darsi  atto che il Ministero dell'interno presso Ufficio territoriale
del  Governo  di  Terni  non ha depositato alcuno scritto o memoria e
che,  alle  ore  10,30,  nessuno  e'  comparso  per lo stesso; chiede
dichiararsene la contumacia; chiede di discutere la causa.
    Visto quanto precede emette la seguente ordinanza.
    Con  atto  di  opposizione  ex  art. 22 e 23 legge n. 689/1981 il
ricorrente  Grasso  Andrea elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv.  Francesco  Montalbano  Caracci,  si  opponeva  al  verbale
n. 013374V  redatto  dalla  Polizia  Stradale  di  Terni  emesso  per
l'assunta  violazione dell'art. 186, comma 2 del c.d.s. Detto verbale
pur  non  contenendo  la  sanzione  principale  prevedeva la sanzione
accessoria del ritiro della patente.

                            D i r i t t o

    Sostiene  il  ricorrente la nullita' dell'atto amministrativo del
ritiro  della  patente  di  guida,  dovendo tale provvedimento essere
adottato  dal giudice in sede penale. Il comma 2 dell'art. 186 c.d.s.
specifica  che  all'accertamento  del  reato consegue il ritiro della
patente  di  guida come pena accessoria. Sara' pertanto il giudice in
sede di giudizio penale una volta accertata l'esistenza del reato, ad
irrogare  sia  la  pena  principale  -  arresto  ed  ammenda - che la
prevista pena accessoria.
    L'accertamento  di  un reato e' compito esclusivo e specifico del
magistrato  e  pertanto  solo al giudice compete l'applicazione della
pena.
    Il  ritiro del documento di guida da parte dell'agente di polizia
che  successivamente  lo  trasmette all'Ufficio del Territorio, viene
eseguito in virtu' del disposto dell'art. 218 c.d.s.
    In  effetti  tale  articolo  dispone  che l'agente che accerta la
violazione  di  una  disposizione  che  prevede  la sospensione della
patente  come  pena accessoria, provvede immediatamente al ritiro del
documento.
    Nella   fattispecie   tuttavia  non  puo'  trovare  applicazione,
l'art. 186 c.d.s. dispone l'applicazione della pena solo dopo che sia
stato accertato il reato.