IL TRIBUNALE

    Fatto  ritorno  dalla  camera di consiglio, pronuncia la seguente
ordinanza.
    Letti  gli  atti  del  proc.  pen. n.  1189-03 RE.GE, a carico di
Mattiuzzi Paolino, imputato del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p.
4, lett. f) legge 516/1982 e 2 d.lgs. 74/2000;
    Vista  la  memoria,  depositata all'udienza dibattimentale del 22
giugno   2004,  con  la  quale  il  difensore  dell'imputato  solleva
eccezione  di  incostituzionalita',  con riferimento all'art. 3 della
Cost., dell'art. 9, comma 14, della legge 289/2002;
    Rilevato  che il difensore si duole del fatto che, pur rientrando
in  astratto  la  fattispecie  contestata  tra  le ipotesi d'illecito
condonabili ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. c), legge 289/2002,
di  fatto  il suo assistito non ha potuto godere, di qui la rilevanza
in  concreto  della  sollevata questione di incostituzionalita', «del
beneficio   fiscale   con  effetti  estintivi  dell'illecito  penale»
ascrittogli,  e cosi' in conseguenza del meccanismo di accesso, a suo
dire  iniquo  e  sperequativo,  congegnato  dal  legislatore,  ed  in
particolare   del   termine   di  decadenza  ancorato  alla  «formale
conoscenza  dell'esercizio  dell'azione  penale da parte del pubblico
ministero»;
    Rilevato  infatti  che,  secondo  il difensore, detto termine non
corrisponde a un criterio oggettivo e uniforme quale potrebbe essere,
ad  es.,  la data di consumazione del fatto reato, ma e' condizionato
dalla  solerzia  soggettiva,  e  dunque  variabile,  del singolo p.m.
nell'esercizio dell'azione penale, nonche' dalla gravita' del reato e
dalla  complessita'  conseguente  delle  relative  indagini,  con  la
conseguenza  paradossale  che «l'autore di un grave reato tributario,
commesso magari in epoca piu' datata, potra' beneficiare del condono,
non  essendosi  conclusa  l'indagine  della  Procura, a differenza di
colui  che,  autore di un reato meno grave, e magari piu' recente nel
tempo,  sia gia' stato attinto dalla richiesta di rinvio a giudizio o
della citazione diretta»;
    Rilevato  che  il  meccanismo de quo appare al difensore non solo
ingiusto  ma  anche  irragionevole,  posto  che  lo  stesso  soddisfa
certamente  le  esigenze  dell'erario  di fare cassa, ma al prezzo di
sacrificare  l'interesse  dello  Stato  di  punire  innanzi  tutto  i
fatti-reati piu' gravi e di maggiore impatto sociale;
    Ritenuta   la  sollevata  questione  di  incostituzionalita'  non
manifestamente infondata, nonche' rilevante nel caso di specie, posto
che  il suo accoglimento farebbe venir meno i gia' maturatisi effetti
preclusivi all'accesso al condono de quo.