IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza nella causa civile iscritta al n. 148/C/2004 di ruolo generale promossa da Roversi Alessandro rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Cividini presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Brescia, via Saffi n. 5, con ricorso in opposizione avverso sanzione amministrativa depositato in data 3 maggio 2004, contro Comune di Dello (BS) in persona del sindaco pro tempore. F a t t o In data 1° gennaio 2004 alle ore 16,24 il conducente l'autovettura marca Toyota E12J1 targata CP722XN transitava in territorio del Comune di Dello in via Cavalieri di Vittorio Veneto con direzione Brescia. L'agente unico addetto all'apparecchiatura «F.T.R. integrato con velomatic B 512» (matricola 1346, regolarmente omologata dal Ministero dei LL.PP. con D.M. 14 gennaio 1994 e D.M. 27 novembre 1989, n. 2961) rilevava tramite documentazione fotografica la violazione dell'art. 41, comma 11, in relazione all'art. 146, comma 3, del vigente codice della strada (prosecuzione della marcia ad un'intersezione nonostante il semaforo proiettasse luce rossa). Non provvedendosi alla contestazione immediata, l'agente accertatore redigeva il verbale n. 51R/2004/V prot. 78/2004 notificandolo in data 6 marzo 2004 al proprietario dell'autovettura sig. Roversi Alessandro comminandogli la sanzione pecuniaria di euro 146,15 (oltre spese di notifica) e la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 126-bis c.d.s. della decurtazione di sei punti dalla patente di guida. Quest'ultimo proponeva ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 avverso il predetto verbale eccependo preliminarmente la manifesta illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 126-bis del codice della strada, introdotta dall'art. 7 del d.lgs. n. 9 del 15 gennaio 2002, con decorrenza dal 30 giugno 2003. Evidenziava il ricorrente il contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost. della norma in oggetto nella parte in cui prevede che «la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo», nonche' il contrasto con gli articoli 24 e 27 Cost. nella parte in cui prevede che «se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8 del c.d.s.». Concludeva pertanto la difesa di parte ricorrente chiedendo che il giudice adito sollevasse, ove ritenuta non manifestamente infondata, la relativa questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis c.d.s. con relativa rimessione degli atti alla Corte costituzionale e, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, chiedeva nel merito l'annullamento del verbale, almeno nella parte in cui si ipotizza la decurtazione dei punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, benche' non conducente. Su istanza del ricorrente ritiene, dunque, questo giudice che il vigente art. 126-bis, comma secondo, del codice della strada, norma introdotta a decorrere dal 30 giugno 2003 con l'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, non sia conforme alla Costituzione e solleva incidente di costituzionalita' nei seguenti termini. D i r i t t o Anzitutto rileva questo giudice che nel verbale e' indicata solo la norma violata con la relativa sanzione accessoria della decurtazione di sei punti dalla patente, ex art. 126-bis, senza alcuna indicazione a carico di chi debba essere operata tale decurtazione. Il disposto di cui all'art. 126-bis del codice della strada prevede al secondo comma che la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve essere effettuata a carico del conducente autore della violazione; ma nel caso di mancata identificazione di questi (come nella fattispecie in esame) deve essere effettuata una segnalazione a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commissione della violazione. Per l'ipotesi in cui il proprietario non fornisca i dati del trasgressore si applica a suo carico la sanzione pecuniaria apposita prevista all'art. 180, comma 8 del codice della strada. Ora, pacifica e' la previsione contemplata all'art. 196 c.d.s. di una responsabilita' solidale tra l'autore della violazione ed il proprietario del veicolo in relazione alla sanzione pecuniaria del «pagamento della somma» dovuta, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, dunque per sua natura fungibile, non caratterizzata da elementi di natura personale, tal che l'adempimento di uno degli obbligati estingue l'obbligazione, essendo indifferente per il creditore quale dei soggetti obbligati paghi. Fondate perplessita' ad avviso di questo giudice sorgono, invece, laddove sia prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata identificazione del conducente, a carico del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente. Tutto cio', alla luce dei fondamentali principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 27. Sotto il profilo della natura sanzionatoria della decurtazione dei punti il comma secondo dell'art. 126-bis appare in contrasto con l'intero apparato sanzionatorio costituito da norme che applicano i principi costituzionali, in quanto la solidarieta' passiva del conducente e del proprietario del veicolo e' prevista per le sole sanzioni pecuniarie (art. 196 c.d.s.); intrasmissibili sono invece le sanzioni non pecuniarie, come le sanzioni di carattere personale, quale appunto la decurtazione dei punti dalla patente ad altro soggetto diverso da quello che ha commesso la violazione (art. 210 c.d.s.). La norma in oggetto verrebbe a violare gli articoli 3 e 27 della Costituzione introducendo cosi' una sanzione amministrativa personale, fondata su una responsabilita' oggettiva, per l'ipotesi in cui sia applicata a carico del proprietario del veicolo. Ulteriore elemento di irragionevolezza e di contrasto con il principio di uguaglianza e' rappresentato dal fatto che la decurtazione dei punti dalla patente si presenta come una sanzione eventuale, essendo applicabile solo se il proprietario del veicolo sia soggetto munito di patente e solo nell'evenienza che quest'ultimo abbia omesso la comunicazione dei dati identificativi del conducente all'autorita'. Senza contare i dubbi sulla ragionevolezza della detta norma per il caso in cui il proprietario del veicolo non fosse una persona fisica, bensi' un ente, un soggetto giuridico od una persona giuridica, considerato che la decurtazione dei punti non potrebbe certo applicarsi alla patente del legale rappresentante, poiche' cio' si tradurrebbe in una responsabilita' oggettiva illegittima nel nostro ordinamento. Si ravvisa, altresi', violazione degli articoli 24 e 27 della Costituzione per la parte dell'art. 126-bis ove e' prevista l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180, comma 8 del c.d.s. «se il proprietario del veicolo omette di fornirli (i dati del conducente)». In pratica il proprietario del veicolo, per evitare la decurtazione fondata su una responsabilita' di tipo oggettivo, puo' o autodenunciarsi o denunciare ed incolpare altri, al fine di sottrarsi a questa sanzione. Tale obbligo di denuncia sembra censurabile ex art. 24 Cost., atteso che in genere un obbligo di denuncia e' sancito solo in capo a determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni, laddove, per contro, si comprimerebbe il diritto di difesa del cittadino proprietario del veicolo, il quale sarebbe indotto dalla norma a parlare, mentre il diritto al silenzio e' ormai concetto acquisito nel nostro ordinamento giuridico. Inoltre, qualora il proprietario non sia a conoscenza effettivamente dei soggetti che hanno condotto il proprio veicolo (perche' affidato a dipendenti e a familiari), non avra' altra strada che l'omissione dei dati del conducente, con conseguente sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria e di una pena accessoria consistente nella decurtazione dei punti dalla propria patente di guida. Si osserva che nessuna norma prevede l'obbligo di tenere nota del giorno, dell'ora e della persona che utilizzi il veicolo e occorre tener presente che la notifica dell'atto attraverso il quale il presunto contravventore prende conoscenza della violazione a lui imputata puo' avvenire anche dopo molto tempo, con conseguente incolpevole dimenticanza della persona cui si e' affidata la vettura, stante il tempo intercorso. Infine singolari conseguenze derivano al proprietario di un veicolo che non sia in grado di comunicare i dati del conducente all'autorita' che procede: qualora egli corrispondesse ex art. 196 c.d.s. la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, gli sarebbe inibita la proposizione di qualsiasi mezzo giurisdizionale davanti a qualsiasi autorita' per la revoca o l'annullamento della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente in palese violazione del suo diritto di difesa ex art. 24 Cost.