IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza fuori udienza nella causa
civile  iscritta  al  n. 148/C/2004  di  ruolo  generale  promossa da
Roversi  Alessandro  rappresentato  e  difeso dall'avv. Ezio Cividini
presso  lo studio del quale ha eletto domicilio in Brescia, via Saffi
n. 5,  con  ricorso  in  opposizione  avverso sanzione amministrativa
depositato  in  data  3  maggio  2004, contro Comune di Dello (BS) in
persona del sindaco pro tempore.

                              F a t t o

    In   data   1° gennaio   2004   alle   ore  16,24  il  conducente
l'autovettura  marca  Toyota  E12J1  targata  CP722XN  transitava  in
territorio  del  Comune  di Dello in via Cavalieri di Vittorio Veneto
con direzione Brescia.
    L'agente  unico addetto all'apparecchiatura «F.T.R. integrato con
velomatic   B   512»  (matricola  1346,  regolarmente  omologata  dal
Ministero  dei  LL.PP.  con  D.M.  14 gennaio 1994 e D.M. 27 novembre
1989,   n. 2961)   rilevava  tramite  documentazione  fotografica  la
violazione  dell'art. 41,  comma 11, in relazione all'art. 146, comma
3,  del  vigente  codice  della  strada (prosecuzione della marcia ad
un'intersezione nonostante il semaforo proiettasse luce rossa).
    Non   provvedendosi   alla   contestazione   immediata,  l'agente
accertatore   redigeva   il   verbale   n. 51R/2004/V  prot.  78/2004
notificandolo  in  data 6 marzo 2004 al proprietario dell'autovettura
sig.  Roversi Alessandro comminandogli la sanzione pecuniaria di euro
146,15  (oltre  spese  di  notifica)  e  la  sanzione  amministrativa
accessoria  prevista  dall'art. 126-bis  c.d.s. della decurtazione di
sei punti dalla patente di guida.
    Quest'ultimo   proponeva   ricorso   in   opposizione   ai  sensi
dell'art. 22  della  legge  n. 689/1981  avverso  il predetto verbale
eccependo  preliminarmente la manifesta illegittimita' costituzionale
della   norma  di  cui  all'art. 126-bis  del  codice  della  strada,
introdotta  dall'art.  7  del  d.lgs.  n. 9  del 15 gennaio 2002, con
decorrenza dal 30 giugno 2003.
    Evidenziava  il  ricorrente  il contrasto con gli articoli 3 e 27
Cost.  della  norma  in  oggetto  nella  parte in cui prevede che «la
segnalazione  deve  essere  effettuata  a carico del proprietario del
veicolo»,  nonche'  il contrasto con gli articoli 24 e 27 Cost. nella
parte  in  cui  prevede che «se il proprietario del veicolo omette di
fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180,
comma 8 del c.d.s.».
    Concludeva  pertanto  la difesa di parte ricorrente chiedendo che
il   giudice   adito  sollevasse,  ove  ritenuta  non  manifestamente
infondata,  la  relativa  questione  di illegittimita' costituzionale
dell'art. 126-bis  c.d.s.  con  relativa  rimessione  degli atti alla
Corte   costituzionale  e,  previa  sospensione  dell'esecuzione  del
provvedimento  impugnato,  chiedeva  nel  merito  l'annullamento  del
verbale,  almeno  nella  parte in cui si ipotizza la decurtazione dei
punti  dalla  patente  di guida del proprietario del veicolo, benche'
non conducente.
    Su  istanza del ricorrente ritiene, dunque, questo giudice che il
vigente  art. 126-bis,  comma secondo, del codice della strada, norma
introdotta  a  decorrere  dal  30 giugno 2003 con l'art. 7 del d.lgs.
15 gennaio  2002,  n. 9, non sia conforme alla Costituzione e solleva
incidente di costituzionalita' nei seguenti termini.

                            D i r i t t o

    Anzitutto  rileva questo giudice che nel verbale e' indicata solo
la   norma   violata   con  la  relativa  sanzione  accessoria  della
decurtazione  di  sei  punti  dalla  patente,  ex art. 126-bis, senza
alcuna  indicazione  a  carico  di  chi  debba  essere  operata  tale
decurtazione.  Il  disposto  di cui all'art. 126-bis del codice della
strada  prevede  al  secondo  comma che la comunicazione all'anagrafe
nazionale  degli abilitati alla guida deve essere effettuata a carico
del  conducente  autore  della  violazione;  ma  nel  caso di mancata
identificazione  di  questi  (come  nella  fattispecie in esame) deve
essere  effettuata  una  segnalazione  a  carico del proprietario del
veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede i dati personali e della
patente del conducente al momento della commissione della violazione.
    Per  l'ipotesi  in  cui  il  proprietario non fornisca i dati del
trasgressore  si applica a suo carico la sanzione pecuniaria apposita
prevista all'art. 180, comma 8 del codice della strada.
    Ora, pacifica e' la previsione contemplata all'art. 196 c.d.s. di
una  responsabilita'  solidale  tra  l'autore  della violazione ed il
proprietario  del  veicolo  in relazione alla sanzione pecuniaria del
«pagamento   della  somma»  dovuta,  trattandosi  di  un'obbligazione
pecuniaria,  dunque  per  sua natura fungibile, non caratterizzata da
elementi  di  natura  personale,  tal  che l'adempimento di uno degli
obbligati   estingue  l'obbligazione,  essendo  indifferente  per  il
creditore quale dei soggetti obbligati paghi.
    Fondate perplessita' ad avviso di questo giudice sorgono, invece,
laddove  sia  prevista  la sanzione accessoria della decurtazione dei
punti  dalla patente di guida, in caso di mancata identificazione del
conducente,   a  carico  del  proprietario  del  veicolo,  salvo  che
quest'ultimo indichi all'amministrazione procedente, entro il termine
di  trenta  giorni  dalla  richiesta  dell'autorita'  competente,  le
generalita'  dell'effettivo  conducente.  Tutto  cio',  alla luce dei
fondamentali principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 27.
      Sotto  il profilo della natura sanzionatoria della decurtazione
dei  punti il comma secondo dell'art. 126-bis appare in contrasto con
l'intero  apparato  sanzionatorio costituito da norme che applicano i
principi  costituzionali,  in  quanto  la  solidarieta'  passiva  del
conducente  e  del  proprietario  del veicolo e' prevista per le sole
sanzioni pecuniarie (art. 196 c.d.s.); intrasmissibili sono invece le
sanzioni  non  pecuniarie,  come  le sanzioni di carattere personale,
quale  appunto  la  decurtazione  dei  punti  dalla  patente ad altro
soggetto  diverso  da  quello che ha commesso la violazione (art. 210
c.d.s.).
    La  norma in oggetto verrebbe a violare gli articoli 3 e 27 della
Costituzione   introducendo   cosi'   una   sanzione   amministrativa
personale, fondata su una responsabilita' oggettiva, per l'ipotesi in
cui sia applicata a carico del proprietario del veicolo.
    Ulteriore  elemento  di  irragionevolezza  e  di contrasto con il
principio   di   uguaglianza   e'  rappresentato  dal  fatto  che  la
decurtazione  dei  punti  dalla patente si presenta come una sanzione
eventuale,  essendo  applicabile  solo se il proprietario del veicolo
sia soggetto munito di patente e solo nell'evenienza che quest'ultimo
abbia  omesso la comunicazione dei dati identificativi del conducente
all'autorita'. Senza contare i dubbi sulla ragionevolezza della detta
norma  per  il  caso in cui il proprietario del veicolo non fosse una
persona  fisica, bensi' un ente, un soggetto giuridico od una persona
giuridica,  considerato  che  la  decurtazione dei punti non potrebbe
certo applicarsi alla patente del legale rappresentante, poiche' cio'
si  tradurrebbe  in  una  responsabilita'  oggettiva  illegittima nel
nostro ordinamento.
    Si  ravvisa,  altresi',  violazione  degli articoli 24 e 27 della
Costituzione   per   la   parte  dell'art. 126-bis  ove  e'  prevista
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180, comma 8 del c.d.s.
«se  il  proprietario  del  veicolo  omette  di  fornirli (i dati del
conducente)».
    In   pratica   il   proprietario  del  veicolo,  per  evitare  la
decurtazione fondata su una responsabilita' di tipo oggettivo, puo' o
autodenunciarsi o denunciare ed incolpare altri, al fine di sottrarsi
a questa sanzione.
    Tale  obbligo  di  denuncia  sembra censurabile ex art. 24 Cost.,
atteso che in genere un obbligo di denuncia e' sancito solo in capo a
determinati  soggetti  che rivestono pubbliche funzioni, laddove, per
contro,   si   comprimerebbe  il  diritto  di  difesa  del  cittadino
proprietario  del  veicolo,  il  quale  sarebbe indotto dalla norma a
parlare,  mentre  il  diritto al silenzio e' ormai concetto acquisito
nel nostro ordinamento giuridico.
    Inoltre,   qualora   il   proprietario   non   sia  a  conoscenza
effettivamente  dei  soggetti  che  hanno condotto il proprio veicolo
(perche' affidato a dipendenti e a familiari), non avra' altra strada
che l'omissione dei dati del conducente, con conseguente sua condanna
al  pagamento  di  una  pena  pecuniaria  e  di  una  pena accessoria
consistente  nella  decurtazione  dei  punti dalla propria patente di
guida.
    Si osserva che nessuna norma prevede l'obbligo di tenere nota del
giorno,  dell'ora  e  della persona che utilizzi il veicolo e occorre
tener  presente  che  la  notifica  dell'atto  attraverso il quale il
presunto  contravventore  prende  conoscenza  della  violazione a lui
imputata  puo'  avvenire  anche  dopo  molto  tempo,  con conseguente
incolpevole dimenticanza della persona cui si e' affidata la vettura,
stante il tempo intercorso.
    Infine  singolari  conseguenze  derivano  al  proprietario  di un
veicolo  che  non  sia  in  grado di comunicare i dati del conducente
all'autorita'  che  procede:  qualora egli corrispondesse ex art. 196
c.d.s.  la  sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, gli
sarebbe  inibita  la  proposizione di qualsiasi mezzo giurisdizionale
davanti  a  qualsiasi  autorita' per la revoca o l'annullamento della
sanzione  accessoria  della  decurtazione  dei punti dalla patente in
palese violazione del suo diritto di difesa ex art. 24 Cost.