IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 29/C/04  del  R  G.  Affari  Contenziosi, promossa da Officina
Meccanica «Garbellini» S.r.l., corrente in Pieve di Coriano (MN), via
Pelate  n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore Paolo
Roncaglia, ed elettivamente domiciliata in Mantova, via Alberto Mario
n. 8,   presso   lo   studio  dell'avv.  Federica  Fumagalli  che  la
rappresenta  e  difende  giusta  procura  a  margine  del  ricorso in
opposizione;
    Contro   Comando  di  Polizia  municipale  di  Casalromano  (MN);
oggetto: opposizione a verbale di accertamento d'infrazione al codice
della strada.
    A  scioglimento  della  riserva di cui alla prima udienza, del 30
aprile  2004,  rileva in fatto il giudicante che, con atto depositato
in  data  23 febbraio 2004, la societa' odierna ricorrente proponeva,
opposizione  avverso il verbale d'infrazione n. 902/V/03, elevato dal
Comando  di  Polizia  municipale  di  Casalromano  (MN)  il giorno 17
dicembre  2003,  per  violazione  dell'art. 180  comma  8  del d.lgs.
n. 285/1992.
    A  mezzo  il ridetto verbale, il Comando resistente contestava al
legale  rappresentante  della  societa'  ricorrente,  in  qualita' di
proprietario di autoveicolo, di «aver, senza giustificato motivo, non
ottemperato   all'invito  dell'autorita'  di  presentarsi,  entro  il
termine  stabilito  nell'invito  medesimo  ad  uffici  di polizia per
fornire  informazioni  (o esibire documento ai fini dell'accertamento
delle violazioni amministrative previste dal presente Codice)».
    Per   tale   violazione  veniva  pertanto  irrogata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 343,45.
    Detta   contestazione  peraltro  originava  dalla  notifica  alla
ricorrente  di  precedente  verbale  di  contestazione - n. 717/V/03,
emesso  in  data  15 settembre 2003 dal medesimo Comando resistente -
per  violazione  degli  artt. 41,  comma 11 e 146, comma 3 del d.lgs.
n. 285/1992,  con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa
pecuniaria  di  Euro  137,55  e la sanzione amministrativa accessoria
della decurtazione di punti sei dal punteggio attribuito alla patente
di  guida  di  veicoli  a  motore,  a sensi dell' art. 126-bis d.lgs.
n. 285/1992,  inserito  ex  d.lgs.  15 gennaio 2002 n. 9 e successive
modificazioni.
    Orbene,  nel  proporre  ricorso ai sensi dell'art. 204-bis d.lgs.
n. 285/1992,  la  ricorrente  evidenziava  di  avere,  con precedente
lettera  raccomandata,  reso edotto - ex art. 126-bis, comma 2 cit. -
il  Comando  di  Polizia locale di Casalromano dell'impossibilita' di
comunicare  i  dati  relativi  al  conducente  del  veicolo all'epoca
dell'originaria  contestazione,  essendo,  tra  l'altro,  il  veicolo
stesso  nella disponibilita' di una pluralira' di persone all'interno
della  ditta  e  non  essendovi per la stessa un obbligo giuridico in
ordine  alla  tenuta  di  un  registro  interno per l'annotazione del
conducente.
    In  diritto osserva il giudicante che il menzionato art. 126-bis,
comma 2, d.lgs. n. 285/1992, cosi' come introdotto dal d.l. 27 giugno
2003,  n. 15l,  convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - nella
parte  in  cui  prevede  che  nel caso di mancata identificazione del
conducente, la segnalazione, al fine della decurtazione del punteggio
attribuito alla patente di guida, deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30
giorni,  i  dati  personali e della patente del conducente al momento
della  commessa  violazione;  nonche'  laddove  sanziona  la  mancata
comunicazione  dei  dati con la contestazione della violazione di cui
all'art. 180  d.lgs.  n. 285/1992 - acquista rilievo sorto il profilo
della  incostituzionalita'  e  cio'  per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
    Detta  norma - come peraltro gia' evidenziata alla Consulta anche
dal  Giudice  di  pace  di  Voltri  - da' luogo infatti ad una palese
disparita' di trattamento tra i cittadini.
    Tale  disparita'  si evidenzia, a parere del giudicante, sotto un
duplice profilo.
    Va  in primo luogo osservato che tale norma importa anzitutto una
disparita'  di  trattamento  tra  i  soggetti proprietari del veicolo
oggetto  dell'infrazione,  muniti di patente di guida e quelli che ne
sono  privi,  risultando.  di  fatto punibili con la decurtazione del
punteggio solamente i primi.
    Sotto  altro  aspetto  va  ulteriormente rilevato che, disponendo
tale   norma   l'automatica   applicabilita'   dell'art. 180   d.lgs.
n. 285/1992,  nel  caso  in cui il proprietario del veicolo ometta di
fornire  i suddetti dati, tale previsione determina il sorgere di una
situazione di evidente disparita' di trattamento tra il cittadino che
di fatto si sia attivato per collaborare con l'Autorita' procedente -
anche  se al solo fine di informarla dell'oggettiva impossibilita' di
rendere  la  dichiarazione richiesta - ed il cittadino che noncurante
dell'invito,  mantenga  un  comportamento  volutamente  omissivo,  di
assoluta inerzia, rifiutando ogni forma di collaborazione.
    Non  va  all'uopo  sottaciuto  che  la ratio sottesa all'art. 180
d.lgs.  n. 285/1992  e'  -  come per orientamento gia' espresso dalla
stessa  suprema  Corte  (cfr. Cass. civ. I, 20 luglio 2001, n 9924) -
quella  di  sanzionare  il  rifiuto  della condotta collaborativa con
l'autorita',   onde   appare   del  tutto  lesivo  del  principio  di
uguaglianza il dettato di una norma di legge che importa l'automatica
applicazione  di  una sanzione amministrativa, parimenti al cittadino
che  non  ottempera  all'invito  della  stessa  autorita'  di fornire
informazioni    ai    fini    dell'accertamento    delle   violazioni
amministrative  -  cosi'  come espressamente previsto dal citato art.
180 - quanto a quello che tali informazioni fornisca, anche se poi in
concreto   le   stesse   possano   risultare   non   utili   ai  fine
dell'accertamento della violazione.
    Ad  ulteriore  conferma di tali asserti rileva, il giudicante che
la  previsione  della  decurtazione  del  punteggio  dalla patente di
guida, in caso di violazione di norme del codice della strada, sembra
assumere  i  caratteri giuridici propri della sanzione amministrativa
accessoria.
    Cio'   importa   che   -   stante   una   parzialmente   difforme
interpretazione  rispetto  a  quella datane dallo stesso Dipartimento
della    Pubblica    Sicurezza,    nella    circolare    ministeriale
n. 300/A/1/44248/109/16/1  del  12  agosto  2003,  ove  si  parla  di
istituto  a carattere cautelare che integra il sistema delle sanzioni
pecuniarie  ed accessorie gia' in vigore - il suddetto istituto debba
essere  volto a colpire esclusivamente il soggetto responsabile della
violazione  che, non necessariamente - come nel caso di specie - puo'
essere individuato nel proprietario del veicolo e cio' soprattutto in
difetto di una espressa previsione di legge.
    Ritiene  il  giudicante  che  tale  conclusione  appaia  peraltro
conforme  a quanto testualmente previsto dallo stesso art. 196 d.lgs.
n. 285/1992,  che,  nell'implicito  richiamo  ai dettato dell'art. 6,
legge  689/1981, fa salvo espressamente il principio di solidarieta',
in  capo  al  proprietario, con riguardo esclusivo al pagamento della
somma  dovuta dall'autore della violazione, implicitamente escludendo
- secondo i principi cardine del nostro ordinamento - qualsiasi forma
di  solidarieta'  del  proprietario  stesso per qualsivoglia sanzione
avente natura diversa da quella pecuniaria.
    Principio,  il  suddetto,  che si assume ulteriormente confermato
dallo  stesso  art.  2  della  citata  legga  fondamentale in tema di
depenalizzazione,   dal   quale   si   evince   il   principio  della
responsabilita' personale, per tutte le fattispecie di violazioni cui
e' applicabile una sanzione amministrativa.
    Nel caso di specie e' pertanto evidente il collegamento giuridico
tra  la  «res  iudicanda»  e le norma ritenuta incostituzionale onde,
ritenuta  la  rilevanza  -  non  potendo  il presente giudizio essere
definito indipendentemente dalla stessa norma, in quanto la pronuncia
di  incostituzionalita'  determinerebbe  la caducazione immediata del
provvedimento  impugnato  -  e  la non manifesta infondatezza, per le
ragioni  gia'  esposte,  della  proposta  questione  di  legittimita'
costituzionale.