IL GIUDICE DI PACE Nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale anno 2003 del contenzioso civile ha pronunciato la seguente ordinanza. Nella causa civile tra Fuschini Liliana, con l'avv. Marco Cocchi, ricorrente, e Comune di Cortona - con l'Ispettore Paolo Merli resistente; Oggetto: opposizione a provvedimento amministrativo. Rilevato che Con ricorso in opposizione a verbale di contestazione di violazione di norme sulla circolazione stradale, del 20 ottobre 2003, n. 3541/2003/P, allegato al ricorso ed elevatole dalla Polizia Municipale di Cortona, la ricorrente deduceva violazione degli artt. 146/3 e 192/1-6, sia per insussistenza della violazione, che per mancata contestazione immediata, che non aveva consentito l'individuazione del trasgressore. Eccepiva, anche, in via preliminare, l'incostituzionalita' dell'art. 126-bis, comma 2, stesso codice (in applicazione del quale le erano stati decurtati nove punti dalla patente) in relazione agli artt. 2, 4, 16, 27 Cost, nonche' agli artt. 40, 42 codice penale, nella parte in cui stabilisce che, nel caso di mancata identificazione del conducente, «la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della comm essa violazione». Osservava che, se e' legittimo gravare il proprietario della sanzione pecuniaria in via oggettiva (art. 196 c.d.s.), sul presupposto che detta sanzione comporta esclusivamente un'obbligazione pecuniaria, che non incide sulla sfera personale del proprietario ma solo sul suo patrimonio, per contro, nel caso di decurtazione dei punti dalla patente, la sanzione incide sulla persona del proprietario e sulle sue liberta' costituzionali (liberta' di circolazione, diritto al lavoro). Rilevava, inoltre, che una sanzione cosi' grave ed invasiva puo' essere posta solo a carico dell'effettivo trasgressore, in base alle comuni regole elaborate dalla giurisprudenza costituzionale in materia di «bilanciamento di interessi», per cui la decurtazione dei punti dalla patente trova giustificazione nella «pericolosita' sociale del trasgressore», che pone materialmente in essere la condotta vietata dal codice della strada. La previsione normativa avrebbe, pertanto, una preminente funzione di impedire ai soggetti, che si rilevino pericolosi alla guida del veicolo, di arrecare danni a terzi. Se tale e' la funzione dell'istituto, la norma dovrebbe consentire al proprietario, quantomeno, di dimostrare che egli non si trovasse alla guida del veicolo nel giorno e tempo dell'accertamento. Eccepiva, ancora, l'illegittimita' dello stesso art. 126-bis per violazione dell'art. 27 Cost. in quanto la sanzione amministrativa personale deve, necessariamente, esser rispettosa dei principi generali del diritto penale che traggono la propria origine dall'art. 27 Cost. secondo cui la responsabilita' penale e' personale, principio dal quale discendono gli artt. 40 e 42 c.p. pur se cronologicamente anteriori alla Carta. Da tali norme deriva, ope legis, che la sospensione della patente, come anche la decurtazione dei punti disposta dall'art. 126-bis, consistono in sanzioni personali di tipo cautelare che possono essere comminate per i principi sopra esposti, solo al trasgressore diretto. Costituitosi in giudizio, il Comune di Cortona nulla opponeva in merito alle eccezioni e si rimetteva alla decisione del giudice. Considerato che La questione sollevata dalla ricorrente appare non manifestamente infondata non solo per i motivi dedotti ma, altresi', a parere di questo giudice di pace, per il contrasto insanabile che lo stesso art. 126-bis del codice stradale viene a creare con l'art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione...) e, ancora, con gli artt. 18, 20, 21 e 23, legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modd. (Tutela dei dati personali) la cui violazione comporta persino le conseguenze del risarcimento del danno, ove i dati personali siano comunicati senza il consenso dell'avente diritto. Ritenuto che La pronuncia sulla legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., e' rilevante ai fini della decisione e la questione di legittimita' costituzionale in proposito sollevata dal ricorrente, non e' manifestamente infondata, tranne quella relativa all'art. 16 Cost.