IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 15/C/04 ruolo generale dell'anno 2004 promossa da: Rossotti Renato legale rappresentante della ditta «Rossotti Renato e Buzzetti Evaristo Robert S.n.c.» con sede in Chiavenna (Sondrio) p.zza Castello n. 10 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Manuela Ghezza ed elett. te domiciliato presso lo studio della stessa in Chiavenna via M. Del Grosso n. 5, giusto mandato con procura a margine del ricorso introduttivo, attore opponente contro Comune di Chiavenna - Polizia municipale rappresentato per delega dalla dott.ssa Vitalini Morena, convenuto opposto. Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981. Verbale n. 6205 emesso dalla Polizia municipale di Chiavenna in data 23 dicembre 2003 per violazione dell'art. 126-bis, 2° comma del Codice della strada. Il giudice di pace, sciogliendo la riserva che precede in merito alla eccezione di costituzionalita' dell'art. 126-bis d.lgs. 30 aprile1992 (Codice della strada) per violazione degli artt. 2, 13 2° comma, 24 2° comma e 27 della Costituzione sollevata dal procuratore dell'opponente, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 15/C/04 promosso da Rossotti Renato, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Ghezza, contro il Comune di Chiavenna. F a t t o Con ricorso depositato il 20 febbraio 2004 Rossotti Renato, ut supra rappresentato e difeso, proponeva opposizione contro il verbale di contestazione n. 6205 elevato a suo carico dalla Polizia municipale di Chiavenna per violazione dell'art. 126-bis, 2° comma, del Codice della strada. In via preliminare il ricorrente eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, 2° comma, del Codice della strada, laddove prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo la segnalazione deve essere fatta al proprietario del veicolo stesso, salvo che il medesimo non comunichi i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Eccepiva inoltre il ricorrente l'illegittimita' costituzionale della disposizione, contenuta nel medesimo articolo, che prevede per il proprietario del veicolo l'obbligo della denuncia del conducente del veicolo stesso quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo. Eccepiva inoltre il ricorrente l'illegittimita' costituzionale della stessa norma con riferimento al principio della responsabilita' personale sancito dall'art. 27 della Costituzione. All'udienza del 20 maggio 2004 il procuratore del ricorrente insisteva nell'eccezione di incostituzionalita' e la rappresentante del comune si rimetteva, sul punto, alla decisione del giudice. D i r i t t o 1. Rilevanza della questione. Le questioni sono rilevanti ai fini del giudizio,in quanto la norma si cui si contesta la legittimita' dovrebbe necessariamente trovare applicazione nel caso de quo. Il verbale di accertamento opposto e' stato infatti emesso proprio per una presunta violazione dell'art. 126-bis del Codice della strada: in esso era contestato al ricorrente, legale rappresentante di una persona giuridica, di non aver comunicato, nel termine di trenta giorni, i dati relativi al conducente di un veicolo nei riguardi del quale era stata elevata, ai sensi di un precedente verbale, una contravvenzione che contemplava la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 2. Non manifesta infondatezza delle questioni. L'opponente assume che l'obbligo del proprietario di comunicare all'organo di Polizia i dati del conducente del veicolo e' in contrasto con quanto disposto dagli artt. 2, 13, 24 2° comma e 27 della Costituzione. I differenti profili vanno esaminati separatamente. a) Violazione dell'art. 2 della Costituzione in relazione all'obbligo del proprietario di denunciare il conducente. Il motivo di illegittimita' appare fondato. La norma costituzionale richiama infatti all'obbligo di ciascuno di assoggettarsi a quei doveri inderogabili che formano la base stessa del vivere sociale. A contrario, la stessa norma esclude che un cittadino possa essere sottoposto ad obblighi cui, per loro natura, non sempre sia possibile adempiere, come sembra a questo giudice ricorrere nel caso in esame. La norma giuridica, per sua natura, deve essere generale ed astratta e deve quindi essere applicabile, in linea teorica, nella totalita' dei casi da essa regolati. Viceversa l'art. 126-bis del Codice della strada delinea una fattispecie in cui il destinatario della norma non sempre puo' trovarsi nella situazione di adempiere al precetto di legge. Basti pensare al caso che il proprietario del veicolo non ricordi, o addirittura non abbia neppure mai saputo, chi si trovava alla guida del veicolo al momento in cui l'infrazione e' stata accertata. b) Violazione dell'art. 13 della Costituzione in relazione all'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente. Anche questo motivo appare fondato. La previsione costituzionale tutela infatti incondizionatamente la liberta' personale ed esclude quindi che un cittadino possa trovarsi, al momento di operare una scelta, ad essere in qualunque misura coartato. La norma contestata invece, pone il destinatario di fronte all'alternativa tra esercitare una funzione di denuncia, che l'art. 331 del Codice di Procedura Penale definisce obbligatoria solo per chi e' investito di precise funzioni pubbliche, o subire egli stesso una sanzione pecuniaria per un fatto che potrebbe essere stato commesso da un altro. Ne deriva una limitazione della sfera di autonomia del singolo operata non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria, come sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 13, 2° comma, della Costituzione, ma da un atto dell'autorita' amministrativa. c) Violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione in relazione all'obbligo di autodenuncia del proprietario del veicolo. L'eccezione appare anch'essa fondata. Per il gia' richiamato principio .della generalita' della norma giuridica, quest'ultima deve essere applicabile in tutte le fattispecie che astrattamente possono ricadere sotto la sua previsione. Nel caso per il quale e' processo, deve ipotizzarsi anche la possibilita' che il proprietario del veicolo e l'autore della violazione siano la stessa persona. Ricorrendo quest'ultima ipotesi, la norma configurerebbe a carico del trasgressore un obbligo di autodenuncia del tutto inammissibile di fronte al principio, costituzionalmente garantito, del diritto alla difesa contro qualunque pretesa coercitiva del potere pubblico, sia pure sotto il profilo, meno gravemente punitivo rispetto a quello penalistico, dell'applicazione di una sanzione amministrativa. d) Violazione dell'art. 27 della Costituzione in relazione alla natura strettamente personale della responsabilita' penale. Sembra inoltre a questo giudice che l'art. 126-bis del Codice della strada, anche nella parte in cui impone alla persona giuridica proprietaria di un veicolo l'obbligo di comunicare all'organo di Polizia i dati personali del conducente, non si sottragga a seri dubbi in ordine alla sua costituzionalita'. E' vero che l'art. 27 della Costituzione limita all'ambito strettamente personale la sola responsabilita' penale. Ed e' altrettanto vero che l'ordinamento, proprio in materia di violazioni del Codice della strada prevede un'ampia gamma di situazioni nelle quali, in virtu' del principio di solidarieta', il proprietario del veicolo e' chiamato a rispondere per le violazioni commesse dal conducente. E' pero' altrettanto vero che la misura accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida ha la stessa natura strettamente personale della patente stessa, e risponde all'esigenza di sanzionare direttamente il soggetto responsabile di violazioni particolarmente gravi: la ratio della norma e' infatti quella di limitare, ed in casi estremi addirittura di inibire, attraverso la compressione di un interesse legittimo, all'autore di determinate infrazioni l'uso di un autoveicolo. Sotto questo profilo l'istituto della decurtazione appare fortemente caratterizzato da una forte connotazione penalistica, per cui la sua applicazione andrebbe circondata dalle medesime garanzie che presiedono all'applicazione delle norme penali. Delineare, parallelamente alla responsabilita' del conducente, una ulteriore responsabilita', sia pure sub condicione, del proprietario sembra a questo giudice un'ipotesi che va molto al di la' di quanto previsto dall'art. 27 della Costituzione. Constatata dunque la sostenibilita' delle eccezioni sollevate dal ricorrente;