IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui al verbale del 17 giugno 2004 nel procedimento civile proposto ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 da Casadei avv. Elvira di Rimini contro Comune di Bellaria-Igea Marina; Vista l'eccezione sollevata dalla ricorrente; Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 e art. 295 c.p.c.; Rilevato che l'istanza concernente la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante e non manifestamente infondata, in quanto la norma di cui all'art. 126-bis comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 non appare conforme al principio di ragionevolezza; Che infatti detta norma prevede, nell'ipotesi di mancata identificazione del conducente, l'obbligo del proprietario dell'autoveicolo di fornire i dati personali e della patente del conducente, a pena della sanzione accessoria di cui all'art. 180 comma 8 che, salva l'obbligazione pecuniaria non oggetto del presente ricorso, prevede la sanzione accessoria della sospensione o decurtazione dei punti dalla patente di guida pari a quelli che avrebbero dovuto essere imposti all'effettivo guidatore contravventore nel caso non sia individuato; Che tale sanzione introduce una responsabilita' oggettiva in violazione dei seguenti articoli della Costituzione; Art. 27, poiche' sancisce un principio di responsabilita' personale oggettivo in sostituzione di diverso soggetto contravventore non identificato o identificabile; Art. 24, perche' impone l'obbligo al proprietario dell'auto di denunciare senza averne certezza e con i rischi conseguenti (anche per i tempi occorrenti tra la contestazione e la notificazione), un presunto conducente per un illecito non contestatogli, all'unico scopo di evitare la penalizzazione di punti sulla propria patente; Art. 3, perche' crea disparita' di trattamento tra i cittadini, venendosi ad avere la sospensione della patente e decurtazione di punteggio solo in virtu' del diritto di proprieta' di un autoveicolo con targa italiana, rispondendo, quale responsabile oggettivo, ai fini della sanzione anzidetta, in ogni caso di mancata identificazione del conducente, ivi compreso il caso di inapplicabilita' della sanzione accessoria al conducente, in quanto in possesso di patente straniera.