IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio civile n. 230/03 R.G., introdotto con ricorso depositato ex art. 22, legge n. 689/1981 in data 13 dicembre 2003 da Napoleone Delio, con il patrocinio dell'avv. Mario Tenaglia, avverso verbale di contestazione n. 3093/V per violazione dell'art. 142/8 c.d.s, adottato il 10 agosto 2003, dalla Polizia municipale di Villetta Barrea (L'Aquila) e notificato il 3 ottobre 2003, pronuncia su istanza del ricorrente la seguente ordinanza interlocutoria sollevando la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. per violazione degli artt. 3-24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il proprietario del veicolo vada esente dalla decurtazione dei punti della patente qualora dimostri di non essere l'autore dell'infrazione. Premesso in fatto Che al ricorrente e' stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 del c.d.s. quale proprietario dell'autovettura tg. CC160RT, il cui conducente procedeva alla velocita' di 75 Km/h superando di oltre Km/10 il limite consentito, per cui gli e' stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 143,75 oltre la sanzione accessoria della decurtazione di due punti. Dopo aver pagato la sanzione pecuniaria a norma dell'art. 196 c.d.s., Napoleone Delio proponeva opposizione avverso il verbale n. 3093/V nella parte in cui comminava la suddetta sanzione. In via preliminare il comune resistente eccepiva che il ricorso era inammissibile ai sensi del comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s., ma il giudice di pace rigettava con ordinanza tale eccezione sostenendo che, poiche' il proprietario del veicolo, a norma dell'art. 196 c.d.s., e' obbligato in solido con il trasgressore al pagamento della sanzione pecuniaria e poiche' l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria non preclude l'irrogazione di quella accessoria a norma dell'art. 202 c.d.s., in quanto e' sempre attuale l'interesse del soggetto attinto, puo' essere l'effettivo trasgressore o, in rari casi, il coobbligato solidale, ad impugnare il provvedimento sanzionatorio della decurtazione, anche in considerazione che la legge non attribuisce nessuna valenza soggettiva al versamento della sanzione pecuniaria e men che mai la supposta acquiescenza potrebbe estendersi alla sanzione accessoria in presenza di un reale interesse del soggetto all'impugnazione. Sosteneva dunque il ricorrente che, nel momento in cui veniva rilevata l'infrazione, non era alla guida del veicolo contravvenzionato in quanto si trovava ad Orsogua (Chieti) presso l'abitazione della madre ed ignorava chi effettivamente quel giorno si trovasse alla guida della sua autovettura, circostanza che poteva essere facilmente rilevabile dall'esame della foto scattata dall'Autovelox. Rilevava al riguardo che la sanzione della decurtazione dei punti offende i principi della ragionevolezza ed adeguatezza della sanzione ed e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per cui sollevava, in via incidentale e preliminare, questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 126-bis, comma 2 codice della strada, come modificato con il decreto-legge n. 151/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2003 n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di due punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro trenta giorni dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente. Rilevanza della questione La questione di legittimita' sollevata dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, poiche', stante la pendenza del presente giudizio, non e' stata ancora applicata la decurtazione dei punti, tuttavia l'eventuale rigetto del ricorso proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, ma dal proprietario del veicolo, comporterebbe la suddetta decurtazione per il solo fatto che lo stesso non sarebbe stato in grado di indicare chi fosse alla guida del mezzo il giorno del rilevamento della violazione, giorno in cui lo stesso ha dedotto di essersi trovato altrove. Non manifesta infondatezza Questo giudice, ravvisando la non conformita' al dettato costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. per violazione dell'art. 3 nonche' degli artt. 24 e 27 della Costituzione, ritiene sussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimita' costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui non prevede che il proprietario del veicolo, qualora dimostri di non essere l'autore della violazione, vada esente dalla decurtazione dei punti della patente. 1) Secondo il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, un trattamento differenziato puo' trovare applicazione in situazioni simili soltanto in presenza dei ragionevoli motivi o dei presupposti logici obiettivi, secondo l'orientamento, immutato fino ad oggi, della Corte costituzionale, che mira a valutare le discipline normative che possono contenere o determinare disparita' di trattamento tra categorie di soggetti in modo che sia soddisfatta l'esigenza del pari trattamento in situazioni uguali o analoghe. In quest'ambito i principi di uguaglianza o diversita' prescindono dal loro significato letterale, poiche' qualunque situazione e' sempre unica nel suo concretizzarsi, per cui va effettuata una valutazione che prescinda da rigidi criteri formali e che adotti ragionamenti di tipo empirico legati alla concretezza storica dell'ordinamento ed in definitiva al buon senso. Sostiene al riguardo il ricorrente che l'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. contrasta con l'art. 3 Cost. sotto il citato profilo della ragionevolezza in quanto disciplina situazioni identiche in maniera diversa. Infatti e' palese l'irragionevolezza di un differente trattamento nei confronti del proprietario che puo' provare di non aver commesso l'infrazione e sia in grado di indicarne l'autore, per cui va esente dalla decurtazione dei punti dalla patente, e nei confronti del proprietario che, pur riuscendo a dimostrare la sua estraneita' all'infrazione, non sia in grado di identificarne l'autore per cui deve subire la suddetta sanzione. In tal modo la sanzione in esame sarebbe connessa esclusivamente alla circostanza dell'essere o meno in grado il proprietario di indicare l'autore dell'infrazione con violazione palese del principio della ragionevolezza. La differenza tra le due posizioni descritte consisterebbe nel fatto che al proprietario che non sia in grado di rintracciare il trasgressore si potrebbe rimproverare la mancata vigilanza nell'uso del mezzo, responsabilita' che potrebbe giustificare una sanzione del tipo pecuniario, ma non dovrebbe esser punita con la decurtazione dei punti, dato che quest'ultima sanzione e' ontologicamente legata all'effettiva responsabilita' del trasgressore. Ulteriore profilo di irragionevolezza viene ravvisato tra la posizione del proprietario che sia titolare della patente di guida e quella del proprietario che non l'abbia mai conseguita: il primo infatti subira' la riduzione del punteggio mentre al secondo detta sanzione non potra' essere applicata in quanto priva di oggetto. Inoltre rilevava il ricorrente la presenza nel C.d.S. di una norma atta a disciplinare una situazione analoga, in relazione alla responsabilita' del proprietario del veicolo nel pagamento della sanzione pecuniaria in solido con l'autore della violazione. Infatti l'art. 196 c.d.s. prevede che il proprietario possa liberarsi della responsabilita' quando provi che la circolazione del mezzo e' avvenuta contro la sua volonta'. Dall'applicazione congiunta di tale norma con l'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. emerge che qualora il proprietario riesca a provare quanto detto sopra riuscirebbe a sottrarsi al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 196 c.d.s., ma paradossalmente sarebbe costretto a subire la decurtazione punti dalla patente ex art. 126-bis, comma 2 c.d.s. 2) Risulta infine incomprensibile che il proprietario, che per presunzione iuris tantum verrebbe considerato autore della violazione, venga sottoposto ugualmente alla decurtazione punti dalla patente anche nel caso in cui abbia superato la suddetta presunzione attraverso la prova della propria estraneita' nella violazione commessa, perche' verrebbe a subire una sanzione che nell'interpretazione sistematica della norma e della ratio legis e' di per se' direttamente e personalmente legata all'autore della violazione. Sotto questo profilo si rileva che la questione di legittimita' sollevata appare non manifestamente infondata anche per contrasto con l'art. 27 della Costituzione, laddove si consideri che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione risulterebbe cosi' applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale ed amministrativo. Infatti l'art. 3 della legge n. 689/1981 stabilisce che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» per cui anche nell'ambito delle sanzioni amministrative si stabilisce il principio che la responsabilita' e' personale, come appunto detta il citato art. 27 Cost. per la responsabilita' penale, per cui non e' ammissibile che un soggetto sia chiamato a rispondere per una violazione commessa da altri. 3) Ed infine si rileva la fondatezza della sollevata questione ove si consideri che la norma contenuta nell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. e' altresi' censurabile in relazione all'art. 24 Cost. nella parte in cui prescrive che, nel caso in cui non sia identificato il trasgressore, e' concessa la possibilita' al proprietario del veicolo di indicare l'effettivo conducente. Si istituisce cosi' una sorta di «delazione amministrativa» che non dovrebbe assumere alcun valore, in quanto il sistema della legge n. 689/1981 pone a base della sanzione l'accertamento compiuto da un organo di Polizia per il quale il prendere atto dell'altrui dichiarazione non potrebbe costituire una forma di accertamento. E stando al tenore letterale della norma il proprietario dovrebbe comunicare i dati personali e quelli della patente del trasgressore, ma, se la prima parte dell'onere puo' essere in astratto assolvibile, non si puo' pretendere che il soggetto fornisca i dati della patente del presunto trasgressore, ove questi i opponga. Si tratta in effetti di un comportamento inesigibile, in quanto l'obbligo di denuncia sussiste solo per i soggetti che rivestano pubbliche funzioni. Dal punto di vista strettamente giuridico si rileva che la decurtazione dei punti e' parificabile in sostanza ad una sanzione accessoria, pur se la sua natura non e' stata delineata compiutamente dal legislatore, e che attinge direttamente la facolta' soggettiva della persona, e sotto questo profilo appare assimilabile negli effetti ad una sanzione accessoria - personale -. Ne deriva pertanto la sua inapplicabilita' a soggetto diverso dal trasgressore, anche per il fatto che il comportamento sanzionabile in esame e' quello consistente nella violazione della norma del codice della strada, che prevede tale misura, non certo quello consistente nell'omessa individuazione del trasgressore da parte del proprietario del veicolo.