IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 56/RG,
avente   ad   oggetto  (opposizione  a  verbale  di  accertamento  di
violazione  del c.d.s.) vertente tra Crucil avv. Roberto, in giudizio
ex  art.  86  c.p.c.,  elettivamente  domiciliato in Lugo (RA) in via
Tellarini,  n. 13  presso  lo  studio  dell'avv.  Pier  Luigi Barone,
opponente  e  comune  di  Massa  Lombarda, in persona del Sindaco, in
giudizio  avvalendosi  di  funzionario  delegato ex art. 23, comma 4,
legge n. 689/1981, opposto.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in data 10 novembre 2003, il ricorrente
proponeva  rituale  opposizione  avverso  il verbale di contestazione
n. 1081v/03  emesso  dalla  Polizia municipale di Massa Lombarda (RA)
per  la  violazione  dell'art. 142,  comma 9° del c.d.s. accertata in
data  23 agosto 2003 alle ore 7,47, nella via Martiri della liberta',
in  Massa  Lombarda con irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro
343,35,  oltre  spese  di  procedimento  e  notifica,  e  conseguenti
sanzioni  accessorie  della  decurtazione  di  10 punti del punteggio
assegnato  alla patente di guida e sospensione della patente di guida
stessa.  L'opponente  deduceva che l'autovettura AUDI tg. BNS33BR non
era  di  sua  esclusiva proprieta', ma di proprieta' comune con la di
lui moglie Bini Elisabetta.
    Inoltre   sosteneva   che   al  momento  dell'accertamento  della
violazione si trovava per ragioni di lavoro a Monfalcone.
    Concludeva  quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato
e  in particolare della sanzione accessoria della detrazione di punti
10  e  della  sospensione  della  patente, in quanto tale sanzione di
natura  personale  non poteva essere inflitta indifferentemente a uno
dei  proprietari e tantomeno a esso ricorrente che non era alla guida
al momento dell'accertamento.
    In  corso  di causa forniva prove documentali e per testi di tali
circostanze.

                            D i r i t t o

    Il ricorrente in qualita' di proprietario, congiuntamente alla di
lui   moglie,   dell'autoveicolo   oggetto  dell'infrazione,  non  ha
comunicato entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento
i  dati  personali  e  della  patente del conducente al momento della
commessa infrazione.
    Tale comportamento ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214,
produce  la  decurtazione  di  10 punti dal punteggio attribuito alla
patente di guida del ricorrente.
    Il  giudice  ritiene  che  l'art. 126-bis  comma  2 del d.lgs. 30
aprile  1992  n. 285,  non  sia  conforme  a  costituzione ed intende
pertanto  sollevate,  come in effetti solleva d'ufficio, incidente di
incostituzionalita' nei termini che seguono.

                   Sulla rilevanza della questione

    Occorre osservare che il bene tutelato dalla norma in esame e' da
individuare  fondamentalmente  in  quello della incolumita' personale
degli  utenti  della  strada, cio' si evince tra l'altro dalla stessa
sanzione,   senz'altro   afflittiva,   ma   a   prevalente  contenuto
rieducativo  specifico,  la'  dove  la  norma prevede il recupero del
punteggio a seguito di frequenza di corsi, fino all'obbligo, nel caso
di  perdita  totale  del  punteggio, per il titolare della patente di
sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica.
    Occorre  escludere  inoltre  che  tale sanzione venga inflitta al
proprietario  del veicolo per effetto del vincolo di solidarieta' con
il  conducente;  tale  principio e' sancito dagli artt. 6 della legge
n. 689/1981   e  196  del  c.d.s.,  esclusivamente  per  le  sanzioni
pecuniarie  e riveste spiccata funzione di garanzia del Credito della
P.A.,  ne'  richiede  che  la  violazione  sia  imputabile  anche  al
proprietario  della casa oggetto della sanzione; infatti quest'ultima
condizione,  prevista  sull'originario  progetto  ministeriale  nella
formulazione  dell'art. 6  della  L. 689/1981, e' stata espressamente
eliminata dalla stesura definitiva.
    Dalle  argomentazioni  fin  qui  svolte  si deve dedurre che tale
sanzione  ha natura personale a tutela della incolumita' degli utenti
della strada e l'automaticita' che ne deriva, infliggendo la sanzione
al  proprietario  del veicolo, in caso di mancata identificazione del
conducente, configura un caso di presunzione di responsabilita' juris
et de jure e quindi di responsabilita' oggettiva.
    La    dichiarazione    di    conformita'    della    Costituzione
dell'art. 126-bis,  2°  comma, del d.lgs. n. 285/1992 nel caso che ci
occupa, comporterebbe infliggere la sanzione, con conseguente obbligo
di  rieducazione,  a persona certamente diversa da chi ha commesso il
fatto,  il quale costituisce pericolo per la incolumita'.degli utenti
della strada.
    Inoltre,  sempre  nel caso di specie, risultando l'autoveicolo in
infrazione  intestato  a due persone e applicando la decurtazione dei
punti  sulla patente di guida di entrambe si verrebbe ad applicare la
sanzione con la certezza che almeno una delle due persone e' estranea
al fatto.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    Ritiene  questo  giudice  che la norma dell'art. 126-bis del d.l.
285/1992,  introdotto  dalla  legge  n. 214/2003,  nella parte in cui
prevede  che  nel  caso di mancata identificazione del conducente, la
segualazione  della  decurtazione del punteggio alla patente di guida
deve  essere  effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che  io stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della
patente   del   conducente  al  momento  della  commessa  violazione,
costituisce   una   palese  violazione  degli  artt. 24  e  27  della
costituzione italiana.
    Invero   non   puo'   dirsi  che  l'applicazione  della  sanzione
accessoria  della  decurtazione  dei  punti  sulla patente di guida a
persona diversa da quella che ha violato il c.d.s., non contrasti con
il   principio  della  responsabilita'  personale,  applicabile  alle
sanzioni   amministrative   per   effetto   dell'art. 3  della  legge
n. 689/1981.
    Inoltre  e' da evidenziare il contrasto della norma in parola con
il diritto di difesa del cittadino, diritto che viene compresso sotto
il  profilo  piu'  qualificante,  quello di provare la estraneita' al
fatto illecito con conseguente esclusione, della responsabilita'.