IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 56/RG, avente ad oggetto (opposizione a verbale di accertamento di violazione del c.d.s.) vertente tra Crucil avv. Roberto, in giudizio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Lugo (RA) in via Tellarini, n. 13 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Barone, opponente e comune di Massa Lombarda, in persona del Sindaco, in giudizio avvalendosi di funzionario delegato ex art. 23, comma 4, legge n. 689/1981, opposto. F a t t o Con ricorso depositato in data 10 novembre 2003, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1081v/03 emesso dalla Polizia municipale di Massa Lombarda (RA) per la violazione dell'art. 142, comma 9° del c.d.s. accertata in data 23 agosto 2003 alle ore 7,47, nella via Martiri della liberta', in Massa Lombarda con irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 343,35, oltre spese di procedimento e notifica, e conseguenti sanzioni accessorie della decurtazione di 10 punti del punteggio assegnato alla patente di guida e sospensione della patente di guida stessa. L'opponente deduceva che l'autovettura AUDI tg. BNS33BR non era di sua esclusiva proprieta', ma di proprieta' comune con la di lui moglie Bini Elisabetta. Inoltre sosteneva che al momento dell'accertamento della violazione si trovava per ragioni di lavoro a Monfalcone. Concludeva quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato e in particolare della sanzione accessoria della detrazione di punti 10 e della sospensione della patente, in quanto tale sanzione di natura personale non poteva essere inflitta indifferentemente a uno dei proprietari e tantomeno a esso ricorrente che non era alla guida al momento dell'accertamento. In corso di causa forniva prove documentali e per testi di tali circostanze. D i r i t t o Il ricorrente in qualita' di proprietario, congiuntamente alla di lui moglie, dell'autoveicolo oggetto dell'infrazione, non ha comunicato entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa infrazione. Tale comportamento ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, produce la decurtazione di 10 punti dal punteggio attribuito alla patente di guida del ricorrente. Il giudice ritiene che l'art. 126-bis comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non sia conforme a costituzione ed intende pertanto sollevate, come in effetti solleva d'ufficio, incidente di incostituzionalita' nei termini che seguono. Sulla rilevanza della questione Occorre osservare che il bene tutelato dalla norma in esame e' da individuare fondamentalmente in quello della incolumita' personale degli utenti della strada, cio' si evince tra l'altro dalla stessa sanzione, senz'altro afflittiva, ma a prevalente contenuto rieducativo specifico, la' dove la norma prevede il recupero del punteggio a seguito di frequenza di corsi, fino all'obbligo, nel caso di perdita totale del punteggio, per il titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica. Occorre escludere inoltre che tale sanzione venga inflitta al proprietario del veicolo per effetto del vincolo di solidarieta' con il conducente; tale principio e' sancito dagli artt. 6 della legge n. 689/1981 e 196 del c.d.s., esclusivamente per le sanzioni pecuniarie e riveste spiccata funzione di garanzia del Credito della P.A., ne' richiede che la violazione sia imputabile anche al proprietario della casa oggetto della sanzione; infatti quest'ultima condizione, prevista sull'originario progetto ministeriale nella formulazione dell'art. 6 della L. 689/1981, e' stata espressamente eliminata dalla stesura definitiva. Dalle argomentazioni fin qui svolte si deve dedurre che tale sanzione ha natura personale a tutela della incolumita' degli utenti della strada e l'automaticita' che ne deriva, infliggendo la sanzione al proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente, configura un caso di presunzione di responsabilita' juris et de jure e quindi di responsabilita' oggettiva. La dichiarazione di conformita' della Costituzione dell'art. 126-bis, 2° comma, del d.lgs. n. 285/1992 nel caso che ci occupa, comporterebbe infliggere la sanzione, con conseguente obbligo di rieducazione, a persona certamente diversa da chi ha commesso il fatto, il quale costituisce pericolo per la incolumita'.degli utenti della strada. Inoltre, sempre nel caso di specie, risultando l'autoveicolo in infrazione intestato a due persone e applicando la decurtazione dei punti sulla patente di guida di entrambe si verrebbe ad applicare la sanzione con la certezza che almeno una delle due persone e' estranea al fatto. Sulla non manifesta infondatezza Ritiene questo giudice che la norma dell'art. 126-bis del d.l. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003, nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segualazione della decurtazione del punteggio alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che io stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, costituisce una palese violazione degli artt. 24 e 27 della costituzione italiana. Invero non puo' dirsi che l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente di guida a persona diversa da quella che ha violato il c.d.s., non contrasti con il principio della responsabilita' personale, applicabile alle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 3 della legge n. 689/1981. Inoltre e' da evidenziare il contrasto della norma in parola con il diritto di difesa del cittadino, diritto che viene compresso sotto il profilo piu' qualificante, quello di provare la estraneita' al fatto illecito con conseguente esclusione, della responsabilita'.