IL GIUDICE DI PACE Ha pronuncia la seguente ordinanza nella causa civile, n. 78/04RG, avente ad oggetto (opposizione a verbale di accertamento di violazione del c.d.s.) vertente tra Pollini Adolfo, residente a Massa Lombarda (RA), in via Dei Lombardi, n. 13 ed elettivamente domiciliato a Lugo (RA) in via F. Baracca, n. 8, presso e nello studio dell'avv. Stefano Minguzzi, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine al ricorso - opponente - e Comune di Lugo, in persona del sindaco, in giudizio avvalendosi di funzionario delegato ex art. 23, comma 4 legge n. 689/1981 - convenuto opposto. F a t t o Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2004, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 232601/03/v emesso dalla Polizia municipale di Lugo (RA) per violazione dell'art. 142, comma 9 del c.d.s., accertata in data 1° ottobre 2003 alle ore 12,22 nel viale De' Brozzi, in Lugo con irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 343,35 e conseguenti sanzioni accessorie della decurtazione di 10 punti del punteggio assegnato alla patente di guida e sospensione della stessa patente. L'opponente sollevava in via pregiudiziale questione di legittimita' costituzionale dell'art.. 204-bis, comma 3 del d.lgs. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003 per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione. Sollevava inoltre questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Nel merito eccepiva la omessa contestazione immediata, ritenendo le motivazioni addotte dai verbalizzanti: «materiale impossibilita' in quanto la pattuglia operante non riusciva ad intimare l'alt in tempo per problemi tecnici alla radio», non coerenti con i casi prospettati dall'art. 384 del Regolamento al c.d.s. Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato. In corso di causa il giudice per effetto della sentenza n. 114 dell'8 aprile 2004 della Corte costituzionale, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3 del d.lgs. n. 285/1992 e disponeva la restituzione dell'importo del versamento cauzionale. D i r i t t o Il ricorrente in qualita' di proprietario, dell'autoveicolo oggetto dell'infrazione, non ha comunicato entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa infrazione. Tale comportamento ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, produce la decurtazione di 10 punti dal punteggio attribuito alla patente di guida del ricorrente. Il giudice ritiene che l'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva, incidente di incostituzionalita' nei termini che seguono. Sulla rilevanza della questione Occorre osservare che il bene tutelato dalla norma in esame e' da individuare fondamentalmente in quello della incolumita' personale degli utenti della strada, cio' si evince tra l'altro dalla stessa sanzione, senz'altro afflittiva, ma a prevalente contenuto rieducativo specifico, la' dove la norma prevede il recupero del punteggio a seguito di frequenza di corsi, fino all'obbligo, nel caso di perdita totale del punteggio, per il titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica. Occorre escludere inoltre che tale sanzione venga inflitta al proprietario del veicolo per effetto del vincolo di solidarieta' con il conducente; tale principio e' sancito dagli artt. 6 della legge n. 689/1981 e 196 del c.d.s., esclusivamente per le sanzioni pecuniarie e riveste spiccata funzione di garanzia del credito della p.a., ne' richiede che la violazione sia imputabile anche al proprietario della cosa oggetto della sanzione; infatti quest'ultima condizione, prevista sull'originario progetto ministeriale nella formulazione dell'art. 6 della legge n. 689/1981, e' stata espressamente eliminata dalla stesura definitiva. Dalle argomentazioni fin qui svolte si deve dedurre che tale sanzione ha natura personale a tutela della incolumita' degli utenti della strada e l'automaticita' che ne deriva, infliggendo la sanzione al proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente, configura un caso di presunzione di responsabilita' juris et de jure e quindi di responsabilita' oggettiva. La dichiarazione di conformita' della Costituzione dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 nel caso che ci occupa, comporterebbe infliggere la sanzione, con conseguente obbligo di rieducazione, a persona probabilmente diversa da chi ha commesso il fatto, il quale costituisce pericolo per la incolumita' degli utenti della strada. Sulla non manifesta infondatezza Ritiene questo giudice che la norma dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003, nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione del punteggio alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, costituisce una palese violazione degli artt. 24 e 27 della Costituzione italiana. Invero non puo' dirsi che l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente di guida a persona diversa da quella che ha violato il c.d.s., non contrasti con il principio della responsabilita' personale, applicabile alle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 3 della legge n. 689/1981. Inoltre e' da evidenziare il contrasto della norma in parola con il diritto di difesa del cittadino, diritto che viene compresso sotto il profilo piu' qualificante, quello di provare la estraneita' al fatto illecito con conseguente esclusione della responsabilita'.