IL GIUDICE DI PACE

    Ha   pronuncia   la   seguente   ordinanza  nella  causa  civile,
n. 78/04RG,  avente ad oggetto (opposizione a verbale di accertamento
di  violazione  del  c.d.s.) vertente tra Pollini Adolfo, residente a
Massa  Lombarda  (RA),  in  via  Dei Lombardi, n. 13 ed elettivamente
domiciliato  a  Lugo  (RA)  in  via  F. Baracca, n. 8, presso e nello
studio  dell'avv. Stefano Minguzzi, che lo rappresenta e difende come
da  mandato  a  margine al ricorso - opponente - e Comune di Lugo, in
persona  del sindaco, in giudizio avvalendosi di funzionario delegato
ex art. 23, comma 4 legge n. 689/1981 - convenuto opposto.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in data 12 febbraio 2004, il ricorrente
proponeva  rituale  opposizione  avverso  il verbale di contestazione
n. 232601/03/v  emesso  dalla  Polizia  municipale  di  Lugo (RA) per
violazione  dell'art.  142,  comma 9 del c.d.s., accertata in data 1°
ottobre  2003  alle  ore  12,22  nel  viale  De'  Brozzi, in Lugo con
irrogazione  della  sanzione  pecuniaria di Euro 343,35 e conseguenti
sanzioni  accessorie  della  decurtazione  di  10 punti del punteggio
assegnato alla patente di guida e sospensione della stessa patente.
    L'opponente   sollevava   in   via   pregiudiziale  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art..  204-bis, comma 3 del d.lgs.
285/1992,  introdotto  dalla  legge n. 214/2003 per contrasto con gli
art. 3 e 24 della Costituzione.
    Sollevava   inoltre   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  126-bis,  comma 2 del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla
legge   n. 214/2003  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  27  della
Costituzione.
    Nel  merito eccepiva la omessa contestazione immediata, ritenendo
le  motivazioni  addotte dai verbalizzanti: «materiale impossibilita'
in  quanto  la  pattuglia  operante non riusciva ad intimare l'alt in
tempo  per  problemi  tecnici  alla  radio»,  non coerenti con i casi
prospettati dall'art. 384 del Regolamento al c.d.s.
    Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato.
    In  corso  di  causa il giudice per effetto della sentenza n. 114
dell'8   aprile   2004  della  Corte  costituzionale,  dichiarava  la
cessazione  della  materia del contendere in ordine alla questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  204-bis,  comma 3 del d.lgs.
n. 285/1992  e  disponeva la restituzione dell'importo del versamento
cauzionale.

                            D i r i t t o

    Il  ricorrente  in  qualita'  di  proprietario,  dell'autoveicolo
oggetto  dell'infrazione,  non  ha  comunicato  entro 30 giorni dalla
notifica del verbale di accertamento i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa infrazione.
    Tale comportamento ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs.
30  aprile  1992,  n. 285,  introdotto  dalla  legge  1° agosto 2003,
n. 214,  produce la decurtazione di 10 punti dal punteggio attribuito
alla patente di guida del ricorrente.
    Il  giudice  ritiene  che  l'art.  126-bis, comma 2 del d.lgs. 30
aprile  1992,  n. 285,  non  sia  conforme  a Costituzione ed intende
pertanto   sollevare,   come   in   effetti   solleva,  incidente  di
incostituzionalita' nei termini che seguono.

                   Sulla rilevanza della questione

    Occorre osservare che il bene tutelato dalla norma in esame e' da
individuare  fondamentalmente  in  quello della incolumita' personale
degli  utenti  della  strada, cio' si evince tra l'altro dalla stessa
sanzione,   senz'altro   afflittiva,   ma   a   prevalente  contenuto
rieducativo  specifico,  la'  dove  la  norma prevede il recupero del
punteggio a seguito di frequenza di corsi, fino all'obbligo, nel caso
di  perdita  totale  del  punteggio, per il titolare della patente di
sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica.
    Occorre  escludere  inoltre  che  tale sanzione venga inflitta al
proprietario  del veicolo per effetto del vincolo di solidarieta' con
il  conducente;  tale  principio e' sancito dagli artt. 6 della legge
n. 689/1981   e  196  del  c.d.s.,  esclusivamente  per  le  sanzioni
pecuniarie  e riveste spiccata funzione di garanzia del credito della
p.a.,  ne'  richiede  che  la  violazione  sia  imputabile  anche  al
proprietario  della cosa oggetto della sanzione; infatti quest'ultima
condizione,  prevista  sull'originario  progetto  ministeriale  nella
formulazione   dell'art.   6   della   legge  n. 689/1981,  e'  stata
espressamente eliminata dalla stesura definitiva.
    Dalle  argomentazioni  fin  qui  svolte  si deve dedurre che tale
sanzione  ha natura personale a tutela della incolumita' degli utenti
della strada e l'automaticita' che ne deriva, infliggendo la sanzione
al  proprietario  del veicolo, in caso di mancata identificazione del
conducente, configura un caso di presunzione di responsabilita' juris
et de jure e quindi di responsabilita' oggettiva.
    La  dichiarazione  di  conformita'  della  Costituzione dell'art.
126-bis,  comma  2,  del  d.lgs.  n. 285/1992 nel caso che ci occupa,
comporterebbe  infliggere  la  sanzione,  con  conseguente obbligo di
rieducazione,  a  persona probabilmente diversa da chi ha commesso il
fatto,  il quale costituisce pericolo per la incolumita' degli utenti
della strada.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    Ritiene  questo giudice che la norma dell'art. 126-bis del d.lgs.
n. 285/1992,  introdotto  dalla legge n. 214/2003, nella parte in cui
prevede  che  nel  caso di mancata identificazione del conducente, la
segnalazione  della  decurtazione del punteggio alla patente di guida
deve  essere  effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che  lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della
patente   del   conducente  al  momento  della  commessa  violazione,
costituisce   una  palese  violazione  degli  artt.  24  e  27  della
Costituzione italiana.
    Invero   non   puo'   dirsi  che  l'applicazione  della  sanzione
accessoria  della  decurtazione  dei  punti  sulla patente di guida a
persona diversa da quella che ha violato il c.d.s., non contrasti con
il   principio  della  responsabilita'  personale,  applicabile  alle
sanzioni   amministrative   per   effetto  dell'art.  3  della  legge
n. 689/1981.
    Inoltre  e' da evidenziare il contrasto della norma in parola con
il diritto di difesa del cittadino, diritto che viene compresso sotto
il  profilo  piu'  qualificante,  quello di provare la estraneita' al
fatto illecito con conseguente esclusione della responsabilita'.