IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Vista  l'istanza  di  concessione del beneficio della sospensione
condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge  n. 207/2003  proposta  da  Calabrese  Rocco  nato  a  Bari l'8
settembre  1981, det. presso la Casa circondariale di Bari, ha emesso
la seguente ordinanza.

                    Svolgimento del procedimento

    Con  provvedimento  in  data  29 gennaio 2004 la Proc. Trib. Bari
disponeva la prosecuzione della pena in regime di arresti domiciliari
art.  656,  comma  10  c.p.p., successivamente revocata con ordinanza
T.S.  Bari  in  data  6  luglio  2004  (in  atti),  per violazioni al
programma di trattamento nelle more della decisione del T.S.
    Con  istanza  in  data  //,  il detenuto ha chiesto di fruire del
beneficio  della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte
finale  della  pena  detentiva  di  cui  alla  legge n. 207/2003, con
riferimento alla pena di cui alla sentenza C.A. Bari 13 novembre 2002
(decorrenza pena 5 febbraio 2002; scadenza pena 22 maggio 2005).

                       Motivi della decisione

    Ritiene  il decidente di dover sollevare la seguente questione di
illegittimita' costituzionale.
    L'art. 1  comma  3 lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla
concessione  del  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della
parte  finale  della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,
«siano  state  ammesse»  alle  misure  alternative  alla  detenzione:
espressione  francamente  ambigua,  poiche'  non e' affatto chiaro se
essa  riguardi  solo  i  condannati  che  siano  stati ammessi - e si
trovino - in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza
di  sospensione  condizionata  ex  legge  n. 207/2003  ovvero anche i
condannati  che,  dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa
alla  detenzione,  ne abbiano successivamente subito la revoca [e' il
caso  del nominato in oggetto che - ammesso con provvedimento in data
29  gennaio  2004  della  Procura Tribunale di Bari alla misura degli
arresti  domiciliari  di li a poco subiva la revoca del beneficio con
successiva  ordinanza  T.S.  Bari  in data 6 luglio 2004 il 22 luglio
2004  ha  presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena detentiva].
    Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie
non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003,
a  mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano
nei  confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa
di  esecuzione  della  pena  alla  data  di  entrata  in vigore della
medesima»  poiche'  esso  sembra  avere  solo  il valore di «norma di
chiusura»,   destinata  ad  individuare  il  criterio  temporale  per
l'applicazione  del  beneficio  di nuova istituzione, ma non anche di
individuare  le condizioni sostanziali, soggettive per la concessione
o  il  diniego  del  beneficio,  che sono invece previste dall'art. 1
della  legge  in  questione.  E la lettera d) di tale ultimo articolo
prevede   appunto,  tra  le  condizioni  ostative,  l'ammissione  del
condannato  ad  una  misura alternativa alla detenzione, ma non anche
l'attualita' di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben
potrebbe  ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che,
successivamente  all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano
subito la revoca.
    Una  diversa  interpretazione  della  norma  -  fondata  sul dato
meramente  letterale  -  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
    Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione
di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione,
non  abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e' escluso
dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della parte finale
della  pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge
ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia subito la revoca della
misura  alternativa  (che al contrario, in caso di accoglimento della
presente  istanza,  potrebbe  ottenere  il  beneficio  de  quo). Tale
interpretazione  appare  in contrasto con il principio di uguaglianza
sancito  dall'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti che tale
principio   e'   pur  sempre  rispettato  quando  siano  diversamente
disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche vero, pero',
che  nel  caso  in  esame  la condizione del condannato cui sia stata
revocata una misura alternativa e' stata si diversa, ma senz'altro in
senso  peggiorativo,  rispetto  a  quella  di  chi,  ammesso a misura
alternativa,  non  ne  abbia  subito la revoca. Il primo, dunque, pur
trovandosi  in  una  situazione  oggettivamente deteriore rispetto al
secondo,  potrebbe  pero'  ugualmente  fruire  del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore  tutela  [senza  tra  l'altro  dimenticare che, in tal modo,
potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  "gioco"  di
provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,
soprattutto  se  diversa  dall'affidamento  in  prova  (la detenzione
domiciliare  e  la semiliberta' comportano limitazioni della liberta'
personale  senz'altro  piu'  gravose rispetto a quelle rivenienti dal
c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la
sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e' «automatica», una
volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della
finalita'  rieducativa  della  pena  sancito dall'art. 27 terzo comma
della Costituzione].
    Ne  consegue  che  il  mancato inserimento, tra le cause ostative
alla  concessione  del  beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003,
delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2 dell'art. 58-quater della legge
n. 354/1975  [che  vieta,  nel  caso  di  revoca  di una delle misure
alternative  (ai  sensi  degli artt. 47 comma 11, 47-ter comma 6 e 51
comma  1  della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici
penitenziari],  appare per un verso irragionevole [non appare infatti
razionale  un  sistema che, a fronte di determinati comportamenti del
condannato,   gli   neghi   per  un  certo  periodo  alcuni  benefici
penitenziari   (tra   cui  misure  alternative  recanti  prescrizioni
piuttosto  restrittive  della  liberta' personale, come la detenzione
domiciliare  e  la  semiliberta),  ma  nel  contempo gli riconosca il
diritto  di  ottenerne  immediatamente  un  altro piu' favorevole (le
prescrizioni  inerenti  alla sospensione condizionata, assimilabili a
quelle  dell'affidamento in prova, sono senz'altro piu' favorevoli di
quelle  inerenti  alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e
per  altro  verso  contrastante  con  i  principi di uguaglianza e di
finalita'  rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente
la  concessione  al  condannato  resosi responsabile di trasgressioni
agli  obblighi  o addirittura di reati in corso di misura alternativa
(cioe'   ad  un  soggetto  rivelatosi  per  facta  concludentia  poco
affidabile  e  non  meritevole  di  trattamenti  extramurari)  di  un
beneficio che invece, contestualmente, nega decisamente al condannato
che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso
violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole].
    Consegue  a  tanto  che  appare  non  manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. d)
della  legge  n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al
beneficio  della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte
finale   della   pena   detentiva   in   favore  dei  condannati  che
precedentemente  abbiano  subito  la  revoca,  per fatto colpevole (e
cioe'  ai  sensi  dell'art. 51-ter  della  legge n. 354/1975), di una
misura alternativa.
    Va  infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita'
costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla
pronuncia  su  di  essa  dipende la decisione in ordine alla proposta
istanza.