IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  promossa da Pacini avv. Mario, domiciliato in Erba,
Corso  XXV aprile n. 60 contro comune di Lurago d'Erba in persona del
Sindaco pro tempore ha emesso la seguente ordinanza.

                              F a t t o

    In data 7 gennaio 2004 veniva notificato all'avv. Mario Pacini il
verbale  di  contestazione  n. 137/X/03,  redatto  da  Comando  della
Polizia  locale  di  Lurago  d'Erba,  per la violazione dell'art. 142
comma 8 del c.d.s., accertata in data 6 novembre 2003.
    La  violazione  contestata,  oltre  al  pagamento di una sanzione
pecuniaria,  comporta anche la sanzione accessoria della decurtazione
di  n. 2  punti  sulla  patente a carico del ricorrente, proprietario
dell'autovettura,  dato  che  non  e' stato identificato dagli agenti
verbalizzanti   il   conducente   a  causa  della  mancata  immediata
contestazione.
    L'avv.  Mario  Pacini  con  ricorso, depositato in cancelleria in
data  26  febbraio 2004, ha chiesto l'annullamento del verbale con il
quale gli e' stata contestata la violazione di cui all'art. 142 comma
8  c.d.s.,  nonche'  di  sospendere  il  procedimento  in  corso e di
disporre   la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale,  ritenendo  rilevante  e non manifestamente infondata
l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 126-bis del
d.lgs.  30 aprile 1992 n. 285 per violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione.

                            D i r i t t o

    Questo  giudice  di  pace,  letto  il  ricorso proposto dall'avv.
Pacini  Mario, rappresentato e difeso da se stesso, essendo avvocato,
con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 137/X/03;
    Esaminata la documentazione allegata;
    Ritenuto l'art. 126-bis del c.d.s. non conforme a Costituzione;
    Ritenuto,  pertanto,  che  intende  sollevare,  come  in  effetti
solleva,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis
del  d.lgs.  30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cosi' come
da  ultimo  novellato  dalla  legge  1°  agosto 2003 n. 214, la' dove
prevede  che  la «notizia,all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida  da  parte dell'organo da cui dipende l'agente che ha accertato
la  violazione  che  comporta  la  perdita  di punteggio, deve essere
effettuata  a  seguito di comunicazione a carico del conducente quale
responsabile  della violazione e, nel caso di mancata identificazione
di  questi,  la  segnalazione  deve  essere  effettuata  a carico del
proprietario  del  veicolo»,  con  conseguente decurtazione dei punti
sulla patente di quest'ultimo;
    Ritenuto che nel caso de quo il collegamento giuridico tra la res
giudicanda e la norma ritenuta incostituzionale appare rilevante:
    Considerato  che non e' stato identificato il conducente, in caso
di    rigetto    del    ricorso,   l'applicazione   dell'art. 126-bis
comporterebbe  la  decurtazione dei punti della patente al ricorrente
nella sua qualita' di proprietario dell'autovettura;
    Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza  per  violazione degli
articoli  3  e  24  della  Costituzione  in  quanto, a fronte di tale
previsione  normativa,  non tutti i cittadini avrebbero pari dignita'
sociale  e sarebbero uguali davanti alla legge e non tutti potrebbero
agire  in  giudizio  per  la  tutela  dei propri diritti ed interessi
legittimi,  che,infatti,  tale  normativa  di  legge  potrebbe essere
discriminatoria  in  quanto,  nell'ipotesi di mancata identificazione
del  conducente  dell'autoveicolo  e  nell'ipotesi di proprietario di
detto  autoveicolo  non  munito  di  patente,  si potrebbe verificare
l'assurdo  che  non  vi  sarebbe  alcuna  decurtazione di punteggio a
carico di nessuno;
    Ritenuto  che  inoltre  il  suddetto  art. 126-bis c.d.s potrebbe
essere  incostituzionale per violazione sempre dei suddetti artt. 3 e
24  della  Costituzione  nella parte dove prevede «se il proprietario
del  veicolo risulta una persona giuridica nell'ipotesi che il legale
rappresentante  o  un suo delegato ometta di fornire i dati richiesti
all'organo di Polizia che procede si applica a suo carico la sanzione
amministrativa'  prevista  dall'art. 180  comma  8  (pagamento di una
somma di denaro);
    Che  sembra  esserci anche in siffatta ipotesi la discriminazione
tra  il  proprietario di una autovettura che sia persona fisica ed il
proprietario  di una autovettura che sia persona giuridica, in quanto
il  legale  rappresentante  di  quest'ultima  ha  la  possibilita' di
effettuare  un  pagamento  in  denaro  senza  alcuna  decurtazione di
punteggio.
    Trattasi,   quindi,   a   parere   di   questo  giudice,  per  le
argomentazioni  sopra  addotte,  di una questione «non manifestamente
infondata»  e  «rilevante»  ai  fini  della  decisione della presente
causa,  perche'  se  la norma in questione (art. 126-bis c.d.s. nella
parte  specificata  nel  dispositivo,  nel  testo  ora vigente) fosse
illegittima,  questo  giudice,  in  caso  di rigetto del ricorso, non
potrebbe  e  non  dovrebbe  infliggere  la  sanzione accessoria della
decurtazione dei punti sulla patente al ricorrente.