IL GIUDICE DI PACE Nella causa promossa da Pacini avv. Mario, domiciliato in Erba, Corso XXV aprile n. 60 contro comune di Lurago d'Erba in persona del Sindaco pro tempore ha emesso la seguente ordinanza. F a t t o In data 7 gennaio 2004 veniva notificato all'avv. Mario Pacini il verbale di contestazione n. 137/X/03, redatto da Comando della Polizia locale di Lurago d'Erba, per la violazione dell'art. 142 comma 8 del c.d.s., accertata in data 6 novembre 2003. La violazione contestata, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, comporta anche la sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti sulla patente a carico del ricorrente, proprietario dell'autovettura, dato che non e' stato identificato dagli agenti verbalizzanti il conducente a causa della mancata immediata contestazione. L'avv. Mario Pacini con ricorso, depositato in cancelleria in data 26 febbraio 2004, ha chiesto l'annullamento del verbale con il quale gli e' stata contestata la violazione di cui all'art. 142 comma 8 c.d.s., nonche' di sospendere il procedimento in corso e di disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. D i r i t t o Questo giudice di pace, letto il ricorso proposto dall'avv. Pacini Mario, rappresentato e difeso da se stesso, essendo avvocato, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 137/X/03; Esaminata la documentazione allegata; Ritenuto l'art. 126-bis del c.d.s. non conforme a Costituzione; Ritenuto, pertanto, che intende sollevare, come in effetti solleva, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cosi' come da ultimo novellato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, la' dove prevede che la «notizia,all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida da parte dell'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, deve essere effettuata a seguito di comunicazione a carico del conducente quale responsabile della violazione e, nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo», con conseguente decurtazione dei punti sulla patente di quest'ultimo; Ritenuto che nel caso de quo il collegamento giuridico tra la res giudicanda e la norma ritenuta incostituzionale appare rilevante: Considerato che non e' stato identificato il conducente, in caso di rigetto del ricorso, l'applicazione dell'art. 126-bis comporterebbe la decurtazione dei punti della patente al ricorrente nella sua qualita' di proprietario dell'autovettura; Ritenuta la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione in quanto, a fronte di tale previsione normativa, non tutti i cittadini avrebbero pari dignita' sociale e sarebbero uguali davanti alla legge e non tutti potrebbero agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, che,infatti, tale normativa di legge potrebbe essere discriminatoria in quanto, nell'ipotesi di mancata identificazione del conducente dell'autoveicolo e nell'ipotesi di proprietario di detto autoveicolo non munito di patente, si potrebbe verificare l'assurdo che non vi sarebbe alcuna decurtazione di punteggio a carico di nessuno; Ritenuto che inoltre il suddetto art. 126-bis c.d.s potrebbe essere incostituzionale per violazione sempre dei suddetti artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte dove prevede «se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica nell'ipotesi che il legale rappresentante o un suo delegato ometta di fornire i dati richiesti all'organo di Polizia che procede si applica a suo carico la sanzione amministrativa' prevista dall'art. 180 comma 8 (pagamento di una somma di denaro); Che sembra esserci anche in siffatta ipotesi la discriminazione tra il proprietario di una autovettura che sia persona fisica ed il proprietario di una autovettura che sia persona giuridica, in quanto il legale rappresentante di quest'ultima ha la possibilita' di effettuare un pagamento in denaro senza alcuna decurtazione di punteggio. Trattasi, quindi, a parere di questo giudice, per le argomentazioni sopra addotte, di una questione «non manifestamente infondata» e «rilevante» ai fini della decisione della presente causa, perche' se la norma in questione (art. 126-bis c.d.s. nella parte specificata nel dispositivo, nel testo ora vigente) fosse illegittima, questo giudice, in caso di rigetto del ricorso, non potrebbe e non dovrebbe infliggere la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente al ricorrente.