IL TRIBUNALE

    Il  giudice  di  Rossano  dott.  Paolo  Coppola,  definitivamente
sciogliendo  la  riserva  posta  alla  udienza del 18 marzo 2004 dopo
avere  autorizzato  il  deposito  di  note fino al l6 aprile 2004, ha
pronunciato   la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  n. 513/2003
R.G.A.C.  tra  Novelis  Umberto,  nato  a  Rossano il 30 aprile 1942,
rappresentato  e  difeso  in  forza  di procura a margine del ricorso
introduttivo   dall'avv   Filomena   Lepera   ed  Angela  Pirillo  ed
elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio delle stesse il Crosia
(Cosenza), frazione Mirto, via Saragat n. 6;
    Contro S.r.l. Olearia Guinnicelli, in persona dell'Amministratore
l.r.p.t., con sede in Rossano, per il riconoscimento del diritto alla
riassunzione in rapporto di lavoro a tempo determinato.
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in  data 13 marzo 2003 Novellis Umberto
conveniva in giudizio la S.r.l. Olearia Guinnicelli allegando:,
        di  aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1965 al
31  marzo  2002  ogni  anno  con distinti contratti di lavoro a tempo
determinato,  come  operaio, addetto alla distilleria della convenuta
(IX   livello   Contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  oleari
margarinieri);
        che  per  l'annata olearia 2002/2003 non era stato riassunto,
nonostante  espressa  manifestazione  di  volonta'  in tal senso alla
convenuta;
        che   di   contro   erano  stati  assunti  altri  lavoratori,
nonostante fosse titolare di diritto di precedenza nelle riassunzioni
ex  art  23,  comma  2,  legge  n. 56/1987 e 10, commi 9 e 10, d.lgs.
n. 368/2001;
        che quindi aveva diritto al riconoscimento della retribuzione
e contribuzione per il periodo in cui non era stato riassunto.
    Concludeva  quindi  per  il  riconoscimento  del suo diritto alla
riassunzione,  del  rapporto  di  lavoro  anche  per l'annata olearia
2002/2003   con   condanna   della   convenuta   al  pagamento  della
retribuzione ed al versamento contributivo.
    La  S.r.l. Olearia Guinnicelli non si costituiva in giudizio e ne
veniva dichiarata la contumacia.

                            D i r i t t o

    Questo  giudice dubita della costituzionalita' degli articoli 10,
commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs n. 368/2001 per violazione
dell'art  76  della Costituzione, nella misura in cui non riconoscono
il  diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e
con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che
abbiano   prestato   attivita'   lavorativa  con  contratto  a  tempo
determinato per le ipotesi gia' previste dall'art. 23, comma 2, della
legge  28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura di cui alla legge
n. 56/1987.
    Deve  rilevarsi  che  l'art 23 legge n. 56/1987 e' stato abrogato
dall'art  11,  comma 1, d.lgs. n. 368/2001 per cui unica disposizione
applicabile  in subiecta materia con riguardo al diritto degli operai
a  tempo  determinato  alla  riassunzione  e'  l'art 10, commi 9 e 10
d.lgs. n. 368/2001.
    Non opera la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del d.lgs.
n. 368/01 atteso che il Contratto collettivo nazionale del lavoro non
disciplina   il   diritto  di  precedenza  nella  assunzione,  ma  fa
riferimento a disposizioni normative ormai abrogate.
    La  questione  e' quindi rilevante atteso che all'epoca dei fatti
il  diritto  alla  precedenza  nella  riassunzione,  di cui si chiede
tutela, non appare riconosciuto.
    Tanto  premesso, allo stato, le eventuale incostituzionalita' del
combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 9 e 10, e 11, comma
1,  del  d.lgs.  n. 368/2001 potra' portare a diversa decisione della
presente  controversia  atteso  che il ricorrente ha anche provato di
avere  richiesto la riassunzione nei termini di cui all'art 23, comma
2 legge n. 56/1987.
    Quanto alla non manifesta infondatezza ritiene questo giudice che
al  legislatore  delegato  non  era consentito riconoscere diritti in
misura  inferiore  a quanto effettuato dalla precedente disciplina ed
in particolare elidere il diritto di precedenza in esame.
    Il  Governo,  con il decreto in esame, ha esercitato la delega di
cui  alla  legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'art.
1, commi 1 e 3, ed allegato B.
    Il  legislatore  delegato infatti aveva autorizzato il Governo ad
emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
occorrenti  per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi
di  cui  agli  allegati  A  e  B della legge delega ed in particolare
quindi  a  dare  attuazione  alla direttiva 1999/70/CE: direttiva del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e  CEEP  sul  lavoro  a  tempo  determinato. Il contenuto della legge
delega   e'  quindi  limitato  alla  attuazione  di  detta  direttiva
comunitaria  che,  giova  sottolineare,  e' a sua volta di attuazione
dell'accordo   quadro  sul  lavoro  a  tempo  determinato  (cfr.  14°
considerato)  che  ha  lo  scopo  di  prevenire  ed  evitare  abusi e
discriminazioni  ed  anzi  l'accordo  quadro  del  18  marzo  1999 e'
divenuto  esso stesso testo della direttiva attraverso l'art. 1 della
stessa.
    Per  verificare  il  contenuto  della delega al Governo ed i suoi
limiti  si  deve  quindi  fare  riferimento  a  detto  accordo quadro
allegato  tra  l'altro alla direttiva stessa. Orbene se da un lato in
tutto il testo dell'accordo non vi e' traccia alcuna della necessita'
di  vietare  il  diritto  alla  precedenza  nelle assunzioni, si deve
rilevare  che  anzi  vi  e'  espressa disposizione in senso contrario
attraverso la formulazione della clausola di non regressione.
    Quanto  alla  assenza  di disposizioni che indicano a ritenere la
volonta',  anche  implicita,  di  vietare  il diritto alla precedenza
nelle   riassunzioni   si   deve   rilevare  che  tutte  le  clausole
dell'accordo  hanno  lo  scopo  di  vietare  che  lavoratori  a tempo
determinato   abbiano   condizioni  di  lavoro  meno  favorevoli  dei
lavoratori  a  tempo  indeterminato (e' consentito un miglior favore)
per  cui  invero non e' sostenibile una delega per ridurre diritti di
prestatori di lavoro a tempo determinato; anzi la clausola 6 al comma
2  presuppone  l'inserimento  del  lavoratore a tempo determinato nel
circuito  della  sua impresa che, il disconoscimento del diritto alla
precedenza nelle riassunzioni, di certo non favorisce.
    Quanto  al  divieto espresso di ridurre diritti dei lavoratori in
forza  di  pretesa attuazione dell'accordo, quindi della direttiva di
recepimento, quindi della legge delega che ad esse fa riferimento, vi
e'  la  autorizzazione  al  mantenimento  di  disposizioni di maggior
favore  (clausola  8,  comma  1)  ed  anzi  la  espressa clausola che
l'applicazione del presente accordo non costituisce motivo valido per
ridurre   il   livello  generale  di  tutela  offerto  ai  lavoratori
nell'ambito coperto dall'accordo stesso (clausola 8, comma 3).
    Nel  caso  di  specie  piu'  che  di superamento dei limiti della
delega  sembra che il legislatore delegato abbia disposto in espresso
contrasto con la legge delega.
    Tanto  premesso gli atti vanno rimessi al giudice delle leggi per
le sue valutazioni in merito.