IL TRIBUNALE Il giudice di Rossano dott. Paolo Coppola, definitivamente sciogliendo la riserva posta alla udienza del 18 marzo 2004 dopo avere autorizzato il deposito di note fino al l6 aprile 2004, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 513/2003 R.G.A.C. tra Novelis Umberto, nato a Rossano il 30 aprile 1942, rappresentato e difeso in forza di procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv Filomena Lepera ed Angela Pirillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse il Crosia (Cosenza), frazione Mirto, via Saragat n. 6; Contro S.r.l. Olearia Guinnicelli, in persona dell'Amministratore l.r.p.t., con sede in Rossano, per il riconoscimento del diritto alla riassunzione in rapporto di lavoro a tempo determinato. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Con ricorso depositato in data 13 marzo 2003 Novellis Umberto conveniva in giudizio la S.r.l. Olearia Guinnicelli allegando:, di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1965 al 31 marzo 2002 ogni anno con distinti contratti di lavoro a tempo determinato, come operaio, addetto alla distilleria della convenuta (IX livello Contratto collettivo nazionale del lavoro oleari margarinieri); che per l'annata olearia 2002/2003 non era stato riassunto, nonostante espressa manifestazione di volonta' in tal senso alla convenuta; che di contro erano stati assunti altri lavoratori, nonostante fosse titolare di diritto di precedenza nelle riassunzioni ex art 23, comma 2, legge n. 56/1987 e 10, commi 9 e 10, d.lgs. n. 368/2001; che quindi aveva diritto al riconoscimento della retribuzione e contribuzione per il periodo in cui non era stato riassunto. Concludeva quindi per il riconoscimento del suo diritto alla riassunzione, del rapporto di lavoro anche per l'annata olearia 2002/2003 con condanna della convenuta al pagamento della retribuzione ed al versamento contributivo. La S.r.l. Olearia Guinnicelli non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. D i r i t t o Questo giudice dubita della costituzionalita' degli articoli 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs n. 368/2001 per violazione dell'art 76 della Costituzione, nella misura in cui non riconoscono il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura di cui alla legge n. 56/1987. Deve rilevarsi che l'art 23 legge n. 56/1987 e' stato abrogato dall'art 11, comma 1, d.lgs. n. 368/2001 per cui unica disposizione applicabile in subiecta materia con riguardo al diritto degli operai a tempo determinato alla riassunzione e' l'art 10, commi 9 e 10 d.lgs. n. 368/2001. Non opera la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 368/01 atteso che il Contratto collettivo nazionale del lavoro non disciplina il diritto di precedenza nella assunzione, ma fa riferimento a disposizioni normative ormai abrogate. La questione e' quindi rilevante atteso che all'epoca dei fatti il diritto alla precedenza nella riassunzione, di cui si chiede tutela, non appare riconosciuto. Tanto premesso, allo stato, le eventuale incostituzionalita' del combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 9 e 10, e 11, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001 potra' portare a diversa decisione della presente controversia atteso che il ricorrente ha anche provato di avere richiesto la riassunzione nei termini di cui all'art 23, comma 2 legge n. 56/1987. Quanto alla non manifesta infondatezza ritiene questo giudice che al legislatore delegato non era consentito riconoscere diritti in misura inferiore a quanto effettuato dalla precedente disciplina ed in particolare elidere il diritto di precedenza in esame. Il Governo, con il decreto in esame, ha esercitato la delega di cui alla legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 3, ed allegato B. Il legislatore delegato infatti aveva autorizzato il Governo ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge delega ed in particolare quindi a dare attuazione alla direttiva 1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Il contenuto della legge delega e' quindi limitato alla attuazione di detta direttiva comunitaria che, giova sottolineare, e' a sua volta di attuazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (cfr. 14° considerato) che ha lo scopo di prevenire ed evitare abusi e discriminazioni ed anzi l'accordo quadro del 18 marzo 1999 e' divenuto esso stesso testo della direttiva attraverso l'art. 1 della stessa. Per verificare il contenuto della delega al Governo ed i suoi limiti si deve quindi fare riferimento a detto accordo quadro allegato tra l'altro alla direttiva stessa. Orbene se da un lato in tutto il testo dell'accordo non vi e' traccia alcuna della necessita' di vietare il diritto alla precedenza nelle assunzioni, si deve rilevare che anzi vi e' espressa disposizione in senso contrario attraverso la formulazione della clausola di non regressione. Quanto alla assenza di disposizioni che indicano a ritenere la volonta', anche implicita, di vietare il diritto alla precedenza nelle riassunzioni si deve rilevare che tutte le clausole dell'accordo hanno lo scopo di vietare che lavoratori a tempo determinato abbiano condizioni di lavoro meno favorevoli dei lavoratori a tempo indeterminato (e' consentito un miglior favore) per cui invero non e' sostenibile una delega per ridurre diritti di prestatori di lavoro a tempo determinato; anzi la clausola 6 al comma 2 presuppone l'inserimento del lavoratore a tempo determinato nel circuito della sua impresa che, il disconoscimento del diritto alla precedenza nelle riassunzioni, di certo non favorisce. Quanto al divieto espresso di ridurre diritti dei lavoratori in forza di pretesa attuazione dell'accordo, quindi della direttiva di recepimento, quindi della legge delega che ad esse fa riferimento, vi e' la autorizzazione al mantenimento di disposizioni di maggior favore (clausola 8, comma 1) ed anzi la espressa clausola che l'applicazione del presente accordo non costituisce motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso (clausola 8, comma 3). Nel caso di specie piu' che di superamento dei limiti della delega sembra che il legislatore delegato abbia disposto in espresso contrasto con la legge delega. Tanto premesso gli atti vanno rimessi al giudice delle leggi per le sue valutazioni in merito.