IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto come in epigrafe, vertente tra: Brunelleschi Fiammetta, rappresentata e difesa dall'avv. T. Manzo; e Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. R. De Luca Tamajo, M. Marazza, C. Boursier Niutta e R. Trodella; Ritenuto che con ricorso depositato il 27 novembre 1993 Brunelleschi Fiammetta, dipendente di Alitalia S.p.a. con qualifica di Purser di seconda (assistente di volo) ha convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per sentir accertare l'illegittimita' del sistema di computo, quale da questo applicato, dell'indennita' di volo di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 1992 e dell'accordo sindacale del 16 dicembre 1999, con risarcimento delle «perdite economiche subite dal novembre 1994», per l'effetto dell'illustrato calcolo dell'indennita', che la ricorrente giudica non conforme alle previsioni contrattuali e peggiorativo rispetto ad esse; che al di la' delle espressioni usate, la domanda mira ad una condanna generica per differenze sull'indennita' di volo derivanti dal criterio di computo che la ncorrente ritiene corretto; che Alitalia S.p.a. si e' costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la parziale estinzione per prescrizione delle differenze invocate, previa sollevazione di questione di legittimita' costituzionale dell'art. 937 codice della navigazione, in relazione all'art. 3 della costituzione. La convenuta ha inoltre contestato argomentatamente la pretesa attorea nel merito; che l'art. 937 c.n. prevede che i diritti derivanti dal contratto di lavoro al personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto; che tale disposizione e' chiaramente applicabile al caso di specie, stante il suo rapporto di specialita' rispetto alla regola generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (l'indennita' in questione e' periodica ed infrannuale), confermato dall'art. 1, comma 2, codice della navigazione; ed a differenza di quanto ormai tale ultima disposizione, per effetto degli interventi della Corte costituzionale (Corte cost. nn. 66/1963, 174/1972), prevede, non consente il decorso della prescrizione in corso di rapporto, quand'anche questo sia assistito dalla cd. stabilita' reale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 e s.m., norma ormai applicabile, in presenza dei propri specifici presupposti applicativi, anche alle imprese di navigazione aerea, per effetto di Corte cost. n. 41/1991; che al tempo della sua entrata in vigore, l'art. 937 c.n. insisteva in un sistema nel quale, da un lato, i rapporti di lavoro aereo non erano garantiti da forma di stabilita' veruna, essendo risolubili ad nutum (come, d'altronde, la generalita' dei rapporti di lavoro interprivati); e dall'altro il termine prescrizionale per i compensi periodici di lavoro decorreva in corso di rapporto ex art. 2948 n. 4 c.c., testo vigente prima dell'intervento della Corte; che in tale contesto, la disposizione in esame anticipava per la generalita' degli arruolati aerei una forma di tutela poi ritenuta costituzionalmente necessaria per i soli lavoratori non garantiti nella «stabilita»; insieme contemperando tale forma piu' avanzata di tutela mediante la previsione di un termine abbreviato (due anziche' cinque anni) avente funzione di anticipata formazione della c.d. certezza giuridica dei rapporti in un settore nel quale, come la stessa Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare (Cort. cost. n. 98/1973) tale esigenza riveste una funzione particolarmente meritevole di tutela; che nel nuovo quadro normativo determinato dagli stessi interventi del Giudice delle leggi la permanente preclusione alla possibilita' di decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto, in rapporti garantiti da stabilita' reale (quali, evidentemente, quelli dei lavoratori Alitalia), e, quindi, non idonei a dissuadere il lavoratore dal far valere il proprio diritto finche' il rapporto perdura (presunzione che la presenta causa tra l'altro convalida) appare priva di ragionevole giustificazione e quindi lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, assumendo a tertium comparationis le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 18 S.d.l. e non aventi ad oggetto la navigazione aerea (o marittima, che insieme rappresentano eccezioni rispetto alla regola generale ormai vigente), per le quali il termine prescrizionale decorre in corso di rapporto; che nel nuovo contesto normativo, naturalmente produttivo di rapporti di lavoro di lunga durata (virtualmente, fino al pensionamento: la ricorrente e' in servizio dal 1988), la non decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto confligge persino con l'originaria ratio della disposizione, che, come osservato da Corte cost. n. 98/1973, mirava a tutelare l'interesse delle imprese di navigazione aerea ad una rapida definizione dei rapporti di debito-credito, presumibilmente contemperandole con ragioni di tutela del diritto del lavoratore alla tutela giurisdizionale, cui parevano ostare, piu' che la natura del rapporto (in effetti mai caratterizzato, nella prassi, nel settore aereo, a differenza di quanto avveniva, un tempo, in certi casi, per quello marittimo; per il quale viae regola analoga, da prolungati allontanamenti dal luogo di arruolamento), ragioni di timore riconducibili alla non stabilita' del rapporto; che l'attuale realta' delle imprese di navigazione aerea, caratterizzata dalla crescente brevita' dei voli e dal frequente ritorno del lavoratore nello scalo di arruolamento; impedisce di ravvisare una ragionevole giustificazione della regola in serie difficolta' frapposte dalla natura del servizio alla concreta possibilita' del lavoratore di far valere nel corso del rapporto i propri diritti; mentre l'assoggettamento di alcuni di detti rapporti a stabilita' reale svuota il fondamento razionale del differimento del dies a quo alla cessazione del rapporto; che in via generale la regola di non decorrenza in corso di rapporto della prescrizione nei rapporti di lavoro, ove non giustificata da circostanze idonee a far temere il verificarsi di fenomeni dissuasivi della tempestiva attivazione del diritto alla tutela giurisdizionale, appare peraltro anch'essa, se non di dubbia conformita' costituzionale, di dubbia coerenza coi principi fondanti un evoluto consesso civile, alla stregua del valore della certezza delle situazioni giuridiche soggettive, che ne viene differita sine die anche per decenni, con effetti disfunzionali sul diritto alla prova e lesivi di ogni concreta possibilita' di reciproco affidamento; che la questione qui sollevata appare rilevante nel giudizio, giacche', non essendovi atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso, notificato nel gennaio 2004, l'accoglimento della questione inerente alla non decorrenza del rapporto porrebbe il problema (precluso, nell' attuale assetto normativo, dalla pendenza del rapporto) dell'intervenuta prescrizione per le differenze maturate prima del biennio anteriore (o del quinquennio, se, come il giudicante auspica, l'art. 937 c.n. fosse abrogato «tout court», come al giudicante apparirebbe piu' corretto, sia perche' cio' integrerebbe l'equiparazione della fattispecie alla regola generale, con conseguente elisione di ogni problema di disparita' di trattamento; sia perche' il termine biennale aveva una funzione anticipatoria compensativa del differimento del dies ad quem alla cessazione del rapporto, e quindi ragionevolmente assorbibile nell'abrogazione di tale differimento); che il giudicante non ritiene necessario affrontare in questa sede il problema (evocato dalla stessa difesa dell'Alitalia, sulla scorta di un precedente di merito) della opponibiita' alla ricorrente (che, evidentemente, nella sua inerzia ha fatto affidamento sulla disposizione scrutinanda) di una sentenza di accoglimento della prospettata questione, per il fatto, che appare assorbente, che la questione dell' applicabilita' dell'art. 937 c.n. come oggi e' costituisce un prius logico-giuridico rispetto alla questione degli effetti, peraltro imprevedibili, nel presente giudizio, dell'odierna rimessione; e che ai fini della rilevanza della questione basta che il giudice, per pervenire alla decisione, debba dare applicazione della disposizione di legge della cui conformita' a costituzione dubita, cio' che appare evidente;