ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con
ordinanza  del  13 gennaio  2003  (iscritta  al  n. 71  del  registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
15 gennaio  2003  (iscritta  al  n. 92  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2003),   con  ordinanza  del  23 dicembre  2002
(iscritta  al  n. 93  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 11,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003), con ordinanza del 15 gennaio 2003 (iscritta al n. 94
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 11,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003), con
ordinanza  del  17 gennaio  2003  (iscritta  al  n. 95  del  registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
13 gennaio  2003  (iscritta  al  n. 96  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2003),   con  ordinanza  del  19 dicembre  2002
(iscritta  al  n. 97  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 11,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  ordinanza  del  18 gennaio  2003  (iscritta al
n. 109  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  tre  ordinanze  del 17 gennaio 2003 (iscritte ai numeri da 114 a
116 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 12,  1ª  serie  spec iale, dell'anno 2003), con
cinque  ordinanze  del 17 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 276 a 280
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 20 e n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  tre ordinanze del 18 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 281 a 283
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2003).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  diciannove  ordinanze di analogo contenuto il
Tribunale  di  Roma  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13,
terzo   comma,   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
costituzionale    dell'art. 14,    comma 5-quinquies,   del   decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002,
n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter
della  medesima  disposizione  l'arresto obbligatorio dell'autore del
fatto;
        che  il  rimettente  procede  all'udienza  di  convalida  nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi iscritti ai numeri 71, 92-97, 109, 114-116,
276  e  277  del  registro  ordinanze  del  2003  e'  intervenuto  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni
siano dichiarate infondate.
    Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui
prevede  l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza
della  contravvenzione  di cui all'art. 14, comma 5-ter, del medesimo
decreto,   per  essersi  trattenuto  senza  giustificato  motivo  nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine del questore di
lasciare  il  territorio nazionale entro il termine di cinque giorni,
deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo articolo 14 e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che   inoltre  il  decreto-legge  14 settembre  2004,  n. 241
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione), ha sostituito
l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  n. 286 del
1998,  in  particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza
per il solo delitto di cui al comma 5-quater;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.