ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  deliberazione  del  Senato  della  Repubblica  del
31 gennaio    2001   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dal  senatore  Riccardo  De  Corato nei confronti di Walter
Ganapini, promosso dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, con
ricorso  depositato  l'11 ottobre  2003  ed  iscritto  al  n. 254 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  6 aprile 2003 il Tribunale di
Milano,  sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione
nei   confronti  del  Senato  della  Repubblica,  in  relazione  alla
deliberazione  adottata  il  31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 58),
secondo  la  quale  le  dichiarazioni  rese  dal senatore Riccardo De
Corato,  in  relazione  alle  quali  e'  in corso davanti al medesimo
Tribunale  un  giudizio civile per risarcimento dei danni promosso da
Walter  Ganapini,  concernono  opinioni  espresse  da  un  membro del
Parlamento   nell'esercizio   delle  sue  funzioni,  con  conseguente
insindacabilita'   ai   sensi   dell'art. 68,   primo   comma,  della
Costituzione;
        che,  ad  avviso  del  Tribunale  di  Milano,  il Senato, con
l'affermazione   di   insindacabilita',  non  avrebbe  legittimamente
esercitato  il  proprio  potere,  stante l'inesistenza del necessario
collegamento   delle   dichiarazioni   incriminate  con  la  funzione
parlamentare;
        che,  trattandosi  di dichiarazioni rese fuori dell'esercizio
delle  attivita' parlamentari tipiche, avrebbe dovuto infatti esservi
-  ai  fini  della  sussistenza  del  «nesso funzionale», presupposto
dall'art. 68,   primo  comma,  Cost.  -  quantomeno  una  sostanziale
identita' di contenuto tra le dichiarazioni stesse e le opinioni gia'
espresse in sede parlamentare;
        che tale condizione non ricorrerebbe per contro nella specie,
giacche'  tra  le  dichiarazioni  del  senatore  De Corato oggetto di
giudizio  -  dichiarazioni rese nel corso di un'intervista pubblicata
dal   quotidiano   «La   Repubblica»   del   22 dicembre   1997  -  e
l'interrogazione  parlamentare  presentata  dal  medesimo al Ministro
dell'ambiente  il  2 ottobre  1996  non  sarebbe  ravvisabile  alcuna
corrispondenza sostanziale;
        che  il  Tribunale  ritiene,  pertanto,  che la deliberazione
oggetto di conflitto abbia illegittimamente interferito nella propria
sfera  di  attribuzioni,  costituzionalmente  garantita,  chiedendone
conseguentemente l'annullamento.
    Considerato  che,  in questa fase, la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistano  i  requisiti
soggettivo  ed  oggettivo  di un conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato, impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine
all'ammissibilita';
        che,  quanto  al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano
e'  legittimato  a  sollevare  il  conflitto,  in quanto competente a
dichiarare   definitivamente,   per  il  procedimento  del  quale  e'
investito,  la  volonta'  del potere cui appartiene, in ragione della
posizione  di  indipendenza,  costituzionalmente  garantita,  di  cui
godono i singoli organi giurisdizionali;
        che  anche  il Senato della Repubblica, che ha deliberato nel
senso  della  insindacabilita'  delle opinioni espresse da un proprio
membro,  e'  legittimato  ad  essere  parte  del conflitto, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
che rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  Tribunale  ricorrente  lamenta  la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione  -  ritenuta  illegittima  -  con la quale il Senato ha
qualificato  come  insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
Cost.,  le  dichiarazioni  rese dal parlamentare, cui si riferisce il
giudizio civile in corso;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
risoluzione e' affidata alla competenza di questa Corte.