IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  promosso  dalla  Rileno  S.p.A. contro Isolano
Concetta,  il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta
all'udienza del 15 ottobre 2003, ha emesso la seguente ordinanza.
    La Rileno S.p.A., concessionario del servizio riscossione tributi
nella  Provincia  di  Como,  ha  pignorato  lo  stipendio  di Isolano
Concetta,  per  il  pagamento coattivo di crediti con titolo diverso,
alcuni  dei  quali  di  natura  tributaria  (tasse  automobilistiche,
diritti  di  cancelleria,  tassa rifiuti, per un importo complessivo,
per  capitale,  di  euro  874,70),  come  evidenziato  dal verbale di
pignoramento  presso  terzi,  con  contestuale  citazione ex art. 543
c.p.c.
    All'udienza,  la  Direzione provinciale dei servizi vari di Como,
terzo  pignorato,  ha dichiarato che Isolano Concetta (dipendente del
Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca)  percepisce uno
stipendio mensile di euro 623,51, al netto di una cessione volontaria
del  quinto (con trattenuta mensile di euro 192,00) gia' perfezionata
e  della  ritenuta di euro 188,51 operata a seguito di una precedente
ordinanza  di  assegnazione,  emessa  all'esito di un'altra procedura
esecutiva,  per  il soddisfacimento di un credito ordinario e quindi,
di natura non alimentare.
    La  Rileno  ha  chiesto l'assegnazione del credito dell'esecutata
nei limiti di legge.
    In  base  all'art. 68,  comma  2, d.P.R. n. 180/1950, nel caso di
pignoramento   eseguito   successivamente   ad   una   cessione  gia'
perfezionata - come indicato nella precedente sentenza n. 4584/1995 e
ribadito  nelle ordd. nn. 258 e 494/2000 della Corte costituzionale -
il  pignoramento  puo'  comunque avvenire, sempre nei limiti previsti
dall'art. 2  dello stesso d.P.R., sulla differenza tra la meta' dello
stipendio e la quota ceduta.
    L'art. 2,   n. 3),  d.P.R.  n. 180/1950,  nel  testo  originario,
consentiva  il  pignoramento  del  quinto dello stipendio di pubblici
dipendenti  solo  «per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai
comuni».
    Con  sentt.  nn. 89/1987 e 878/1988 della Corte costituzionale e'
stata  dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 3),
d.P.R.  n. 180/1950  nella parte in cui non prevede la pignorabilita'
di  un  quinto dello stipendio dei pubblici dipendenti in genere, per
ogni altro credito vantato nei confronti del personale.
    Il  simultaneo  concorso  tra  le  diverse cause dei crediti, che
consentono   il  pignoramento,  e'  disciplinato  dal  secondo  comma
dell'art. 2  cit.,  in base al quale, se concorrono i tipi di credito
indicati  ai nn. 2 (debiti verso lo Stato o l'ente pubblico da cui il
debitore  dipende)  e  3  (debiti tributari ed oggi - a seguito delle
suddette  sentenze  della  Corte  costituzionale - anche i debiti per
tutti  i  restanti titoli, fatta eccezione per quelli alimentari), il
pignoramento  non  puo'  colpire  una quota maggiore del quinto dello
stipendio.
    «Il  simultaneo  concorso  delle  cause» indica la coesistenza di
piu' crediti verso il debitore esecutato, per cui la norma si applica
anche  quando una parte della retribuzione sia stata gia' assegnata a
soddisfacimento  futuro  di  un  credito diverso da quello per cui si
procede in via esecutiva (Cass. n. 6432/2003).
    In  base  alla normativa speciale per i soli pubblici dipendenti,
attualmente  vigente,  il  pignoramento  eseguito  dalla Rileno sullo
stipendio  della  debitrice,  per  il  pagamento di tributi da questa
direttamente  dovuti,  consentirebbe  solo un'assegnazione del quinto
dello stipendio, subordinata all'integrale estinzione del credito per
il  cui  soddisfacimento  e'  gia'  stato  assegnato  l'unico  quinto
pignorabile   per  tutti  i  crediti  diversi  da  quelli  di  natura
alimentare.
    Invece,  nel  caso  di  esecuzione  forzata  sullo  stipendio dei
lavoratori  del  settore  privato,  l'art. 545  c.p.c. prevede che il
pignoramento  possa avvenire «nella misura di un quinto per i tributi
dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per
ogni  altro credito» (comma 4) e che, nel caso di simultaneo concorso
di  crediti per i titoli espressamente specificati nella norma (cioe'
quelli   di   natura   alimentare,   tributaria   ed  ordinaria),  il
pignoramento non possa superare il limite della meta' dello stipendio
(comma 5).
    Tuttavia,  dal momento che lo stipendio di un pubblico dipendente
non  ha  natura  diversa dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti
del   settore   privato,  la  mancata  previsione  di  uno  specifico
pignoramento  del quinto per i crediti di natura tributaria, separato
e distinto dal pignoramento eseguito per i crediti di altra natura, e
del  suo  eventuale  concorso con questo nel limite della meta' della
meta'    dello    stipendio,   sembra   costituire   un   trattamento
ingiustificatamente piu' favorevole stabilito per i titolari di detti
stipendi, rispetto a quelli corrisposti dai datori di lavoro privati,
in contrasto con l'art. 3 Cost.
    L'illegittimita'  costituzionale evidenziata, oltre che rilevante
ai  fini  della  decisione  sull'assegnazione richiesta dalla Rileno,
appare quindi anche non manifestamente infondata.
    Ove   venisse   ritenuta   fondata   la   suddetta  questione  di
legittimita'  costituzionale,  se ne prospetterebbe un'altra, da essa
logicamente dipendente.
    Come gia' indicato, per i pubblici dipendenti, la cessione di una
quota  dello  stipendio,  perfezionatasi  prima del pignoramento, non
incide sui limiti con cui questo puo' avvenire (stabiliti dall'art. 2
d.P.R.  n. 180/1950), ma impone solo un secondo limite, successivo ed
ulteriore, cioe' il divieto di superare, sommando l'importo pignorato
con  quello della quota ceduta, la meta' dello stipendio, al netto di
ritenute, per cui in definitiva, il pignoramento puo' colpire fino ai
3/10  dell'importo  complessivo dello stipendio (Corte costituzionale
n. 4584/1995). Tale norma ha carattere speciale e quindi eccezionale,
rispetto  a  quanto  previsto  in via generale dall'art. 2914, n. 2,)
c.c., in base al quale la cessione di crediti - anche futuri, purche'
con  origine  da  un  rapporto-base  gia'  esistente  -  prevale  sul
pignoramento  (nell'ambito  di  un  triennio, se la cessione riguarda
l'intero credito - Cass. n. 15141/2002).
    L'art. 2914,  n. 2),  c.c.  si  applica  anche nel caso in cui la
cessione  abbia per oggetto solo una parte del futuro credito (che e'
generalmente   il  quinto,  pure  per  gli  stipendi  dei  dipendenti
privati),  anche  se  in questo caso, non sussistendo il pericolo che
tale  bene  venga  interamente  sottratto  alla garanzia patrimoniale
generale  (art. 2740  c.c.),  non puo' operare il limite del triennio
per la sua opponibilita' al pignoramento successivo.
    Per  i  dipendenti diversi da quelli pubblici, mancando una norma
analoga  all'art. 68,  comma  2,  d.P.R.  n. 180/1950 - che impone di
tener  conto  della  cessione precedente il pignoramento solo dopo la
quantificazione  di  questo,  per  verificare  che  la loro somma non
superi  la  meta'  dello  stipendio  -  la  cessione  di  parte dello
stipendio (che in quanto atto dispositivo di natura volontaria non e'
assimilabile  ne'  al  sequestro  ne' al pignoramento) perfezionatasi
prima  del  pignoramento,  determina  solo una riduzione dell'importo
dello  stipendio  opponibile  al  creditore  pignorante  e quindi, la
riduzione della base di calcolo del quinto pignorabile.
    Di  conseguenza, la quota della retribuzione pignorabile ai sensi
dell'art. 545  c.p.c.  si  riduce (se la precedente cessione e' di un
quinto)  ai 4/5 dello stipendio per cui il pignoramento puo' avvenire
nei  limiti  di  un  quinto  di  tale  quota  residua, cioe' sui 4/25
(equivalenti ad 8/50) dello stipendio, con il divieto di superare, in
caso  di  concorso  di pignoramenti per crediti di natura diversa, la
sua meta' cioe' 2/5, equivalenti a 20/50.
    Nel  caso  di  cessione  di  una  quota dello stipendio prima del
pignoramento,   il   pubblico   dipendente  ha  un  trattamento  piu'
sfavorevole  rispetto ad un lavoratore del settore privato perche' il
pignoramento  viene  sempre eseguito sui 10/50 dell'intero stipendio,
ma  piu' favorevole nel caso di pignoramenti concorrenti, perche' non
e'  possibile  superare  la  quota della meta' dell'intero stipendio,
cioe' i 25/50.
    La   disciplina   della   medesima  fattispecie,  diversa  per  i
dipendenti  pubblici  rispetto  a quella prevista per quelli privati,
appare in contrasto con l'art. 3 Cost.
    L'illegittimita'  costituzionale evidenziata, oltre che rilevante
ai  fini della quantificazione della somma da assegnare eventualmente
alla  Rileno,  ove  venisse accolta la prima questione, appare quindi
anche non manifestamente infondata.