IL TRIBUNALE Ascoltati i patroni delle parti in sede di discussione finale della vertenza, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 342 R.G.L. 2004 promossa da Spinelli Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Fiorio (domiciliatario), del Foro di Torino, parte ricorrente. Contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'avv. Adele Olla', dell'ufficio legale della Sede provinciale di Torino dell'Istituto (domiciliatario), parte convenuta. Oggetto opzione per la pensione contributiva. 1. - Gli aspetti in fatto della controversia che possono ritenersi pacifici sono i seguenti: alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente gode di contributi obbligatori in misura ampiamente superiore ai 18 anni; lavora sino al 20 giugno 2000 e pertanto dal 1° gennaio 1996 matura ulteriori 4 anni, 5 mesi e 3 settimane di contribuzione obbligatoria; intendendo godere di pensione con il sistema contributivo - per la cui concessione il combinato disposto dell'art. 1, commi 13 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, richiede 5 anni di contributi dal 1° gennaio 1996, onde gli mancano per il perfezionamento di tale requisito 6 mesi ed 1 settimana, conseguibile anche con versamenti volontari - presenta in data 31 gennaio 2001 domanda all'I.N.P.S. di autorizzazione al versamento dei contributi volontari mancanti, accolta dall'I.N.P.S. con lettera 10 aprile 2001, con decorrenza della copertura contributiva dal 3 febbraio 2001; ad aprile 2001 l'Istituto invia all'assicurato due bollettini di versamento, a copertura del periodo 3 febbraio 2001 - 30 giugno 2001, pagabili entro il trimestre successivo (il 3°) e pagati dal sig. Spinelli nel corso del mese di settembre 2001; gli ulteriori contributi volontari, afferenti il periodo mancante per il raggiungimento dei 5 anni, e cioe' 1 mese e 1 settimana, riferibile all'arco temporale 1° luglio - 11 agosto 2001, andavano pacificamente pagati non prima dell'inizio del quarto trimestre 2001 e comunque entro la conclusione dello stesso; tale pagamento avviene il 2 ottobre 2001; in data 10 ottobre 2001 il ricorrente effettua inoltre l'opzione per il sistema contributivo, ritenendo applicabile l'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui operativita' era stata in un primo tempo differita dall'art. 69, comma 6, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al 1° gennaio 2003, differimento in prosieguo abrogato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, entrato in vigore, a norma del suo art. 3, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioe' il 5 maggio 2001, convertito, con legge 2 luglio 2001, n. 248; la domanda di opzione (che se accolta avrebbe consentito al ricorrente di accedere alla pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 19 della legge n. 335/1995, dal 1° dicembre 2002, primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 57° anno di eta', previa domanda, nella fattispecie inoltrata tempestivamente il 23 ottobre 2002) viene respinta dall'Istituto con lettera 27 maggio 2002 giacche' tardiva, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2001 e operativo da tale data in forza del suo art. 4, decreto convertito nella legge 27 novembre 2001, n. 417; viene altresi' respinta la domanda di pensione di vecchiaia 23 ottobre 2002, con provvedimento I.N.P.S. 24 gennaio 2003, per tardiva opzione e per superamento del requisito contributivo, ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 13 e non al comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995. Cio' premesso, il ricorrente chiede, in via principale, che il giudice voglia considerare utile e tempestiva l'opzione a suo tempo effettuata per il sistema pensionistico contributivo, sulla base della normativa all'epoca applicabile e cioe' dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995. Prospetta in subordine un'eccezione di legittimita' costituzionale del sopravvenuto art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, nella legge 27 novembre 2001, n. 417, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 2. - Come evidenziato dalla difesa di parte convenuta, all'accoglimento della domanda principale e' di ostacolo la normativa sopravvenuta, la quale stabilisce che l'art. 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e' concessa dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 355 del 2001 esclusivamente a favore dei lavoratori di cui al comma 12 del predetto art. 1 (cioe' con anzianita' contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995) e non a quelli di cui all'art. 1, comma 13, categoria nella quale rientra il ricorrente. Secondo la norma sopravvenuta la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del decreto n. 355 del 2001 e cioe' il 1° ottobre 2001, essendo tale decreto stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale recante tale data. Nella fattispecie il ricorrente ha pero' esercitato l'opzione dopo la scadenza del termine prevista dalla normativa sopravvenuta. Conseguentemente la domanda avanzata in via principale non puo' venire accolta. 3. - In relazione alla questione di legittimita' costituzionale prospettata da parte ricorrente in via subordinata il giudice osserva quanto segue. Il ricorrente avrebbe teoricamente potuto concludere la procedura di opzione sotto il vigore della precedente legge n. 335/1995. Il versamento effettuato il 2 ottobre 2001 poteva infatti eseguirlo il giorno antecedente e cioe' il 1° ottobre e lo stesso dicasi per quanto riguarda l'opzione. Quest'ultima, anzi, poteva effettuarla anzitempo e cioe' anche prima del 1° ottobre e in tal caso l'opzione avrebbe avuto piena validita', dal momento che il periodo di riferimento della contribuzione, coperta con il versamento volontario, si colloca in periodo anteriore a quello di entrata in vigore del sopravvenuto decreto-legge n. 355/2001. Il ricorrente non ha cosi' operato in quanto non ha avuto conoscenza di tale decreto-legge. Questa ignoranza non puo' pero' essergli imputata, tenuto conto della tipologia dell'atto normativo, che entra in vigore immediatamente e immediatamente modifica la precedente regolamentazione. Ne' si puo' fare ricorso al principio di presunzione legale di conoscenza delle norme. Non siamo infatti in presenza di una legge approvata a seguito del normale iter parlamentare e destinata a divenire operativa nell'ordinario termine di vacatio legis di 15 giorni. A cio' aggiungasi che ci troviamo in presenza di una situazione del tutto incolpevole dell'assicurato, il quale e' stato privato della possibilita' di esercitare un diritto che aveva gia' maturato solo in quanto nel frattempo e nell'imminenza dell'entrata in vigore della nuova norma, non a sua conoscenza, era stato mutato il quadro normativo; il tutto senza la previsione e concessione di un congruo termine, successivo alla data del 1° ottobre 2001 (data di entrata in vigore della nuova regolamentazione), per esercitare l'opzione. 4. - Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata questione di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata in riferimento al canone costituzionale di cui all'art. 3 Cost., inteso come principio di ragionevolezza delle scelte legislative, e di cui all'art. 38 Cost., inteso come tutela dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica in materia previdenziale (cfr. Corte cost., sent. n. 39/1993); con conseguente avvio del procedimento davanti al giudice delle leggi.