IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Vista  l'istanza  di  concessione del beneficio della sospensione
condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge  n. 207/2003, proposta da Direda Francesco, nato a Cerignola il
22  aprile 1978, detenuto presso la Casa mandamentale di Altamura, ha
emesso la seguente ordinanza.

                    Svolgimento del procedimento

    Con  ordinanza  in  data  18  novembre  2003  il  il Tribunale di
Sorveglianza  di  Bologna concedeva al nominato in oggetto, la misura
alternativa   dell'aggiornamento   ex  art.  94  d.P.R.  n. 309/1990,
successivamente  revocata  con  ordinanza  T.S. Bari in data 23 marzo
2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.
    Con  istanza  in  data  14 luglio 2004, il detenuto ha chiesto di
fruire  del  beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione
della   parte   finale   della  pena  detentiva  di  cui  alla  legge
n. 207/2003,  con  riferimento alla pena provvedimento di cumulo P.G.
di  Bologna 10 aprile 2003 (decorrenza pena 4 dicembre 2003; scadenza
pena 3 luglio 2006).

                       Motivi della decisione

    Ritiene  il decidente di dover sollevare la seguente questione di
illegittimita' costituzionale.
    L'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla
concessione  del  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della
parte  finale  della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,
«siano  state  ammesse»  alle  misure  alternative  alla  detenzione:
espressione  francamente  ambigua,  poiche'  non e' affatto chiaro se
essa  riguardi  solo  i  condannati  che  siano  stati ammessi - e si
trovino - in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza
di  sospensione  condizionata  ex  legge  n. 207/2003, ovvero anche i
condannati  che,  dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa
alla  detenzione,  ne abbiano successivamente subito la revoca [e' il
caso  del  nominato in oggetto che - ammesso con ordinanza in data 18
novembre  2003  del Tribunale di Sorveglianza di Bologna al beneficio
dell'affidamento  ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, di li' a poco subiva
la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. di Bari in data
23  marzo  2004  - il 14 luglio 2004 ha presentato, in relazione alla
medesima    condanna,    istanza    di    sospensione    condizionata
dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].
    Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie
non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003,
a  mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano
nei  confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa
di  esecuzione  della  pena  alla  data  di  entrata  in vigore della
medesima»,  poiche'  esso  sembra  avere  solo il valore di «norma di
chiusura»,   destinata  ad  individuare  il  criterio  temporale  per
l'applicazione  del  beneficio  di nuova istituzione, ma non anche di
individuare  le  condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per
la  concessione  o il diniego del beneficio, che sono invece previste
dall'art. 1  della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo
articolo  prevede  appunto,  tra le condizioni ostative, l'ammissione
del  condannato  ad  una  misura  alternativa alla detenzione, ma non
anche  l'attualita'  di  tale  condizione:  pertanto,  la  condizione
ostativa  ben  potrebbe  ritenersi  integrata anche nei confronti dei
condannati   che,   successivamente   all'ammissione  ad  una  misura
alternativa, ne abbiano subito la revoca.
    Una  diversa  interpretazione  della  norma  -  fondata  sul dato
meramente  letterale  -  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
    Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione
di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione,
non  abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e' escluso
dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della parte finale
della  pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge
ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia subito la revoca della
misura  alternativa  (che al contrario, in caso di accoglimento della
presente  istanza,  potrebbe  ottenere  il  beneficio  de  quo). Tale
interpretazione  appare  in contrasto con il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale
principio   e'   pur  sempre  rispettato  quando  siano  diversamente
disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche vero, pero',
che  nel  caso  in  esame  la condizione del condannato cui sia stata
revocata  una  misura  alternativa  e'  si' diversa, ma senz'altro in
senso  peggiorativo,  rispetto  a  quella  di  chi,  ammesso a misura
alternativa,  non  ne  abbia  subito la revoca. Il primo, dunque, pur
trovandosi  in  una  situazione soggettivamente deteriore rispetto al
secondo,  potrebbe  pero'  ugualmente  fruire  del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore  tutela  [senza  tra  l'altro  dimenticare che, in tal modo,
potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  «gioco»  di
provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,
soprattutto  se  diversa  dall'affidamento  in  prova  (la detenzione
domiciliare  e  la semiliberta' comportano limitazioni della liberta'
personale  senz'altro  piu'  gravose rispetto a quelle rivenienti dal
c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la
sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e' «automatica», una
volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della
finalita'  rieducativa  della  pena sancito dall'art. 27, terzo comma
della Costituzione].
    Ne consegue che il mancato inserimento tra le cause ostative alla
concessione  del  beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle
ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 58-quater della legge n. 354/1975
[che  vieta,  nel  caso di revoca di una delle misure alternative (ai
sensi  degli  artt. 47, comma 11, 47.ter, comma 6 e 51, comma 1 della
legge  n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari],
appare  per  un  verso irragionevole [non appare infatti razionale un
sistema  che,  a  fronte di determinati comportamenti del condannato,
gli  neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui
misure  alternative  recanti prescrizioni piuttosto restrittive della
liberta' personale, come la detenzione domiciliare e la semiliberta),
ma  nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente
un  altro  piu' favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione
condizionata,  assimilabili  a quelle dell'affidamento in prova, sono
senz'altro   piu'  favorevoli  di  quelle  inerenti  alla  detenzione
domiciliare  ed alla semiliberta)] e per altro verso contrastante con
i  principi  di uguaglianza e di finalita' rieducativa della pena [la
legge  de  qua, difatti, consente la concessione al condannato resosi
responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in
corso  di  misura  alternativa  (cioe'  ad un soggetto rivelatosi per
facta  concludentia  poco  affidabile e non meritevole di trattamenti
extramurari)  di  un  beneficio  che  invece,  contestualmente,  nega
recisamente  al  condannato  che,  essendo  stato  ammesso  a  misura
alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente
come piu' meritevole].
    Consegue  a  tanto  che  appare  non  manifestamente infondata la
questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  3,
lettera  d),  della  legge  n. 207/2003  nella  parte in cui consente
l'ammissione    al    beneficio    della   sospensione   condizionata
dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei
condannati  che  precedentemente  abbiano subito la revoca, per fatto
colpevole   (e   cioe'   ai   sensi   dell'art. 51-ter   della  legge
n. 354/1975), di una misura alternativa.
    Va  infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita'
costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla
pronuncia  su  di  essa  dipende la decisione in ordine alla proposta
istanza.