ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 2,
lettera b),  della  legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti
in  materia  di  personale  scolastico),  promosso  con ordinanza del
3 luglio  2002  dal  Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione  staccata  di Lecce, sul ricorso proposto da Coppola Giovanni
contro   il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  iscritta  al n. 11 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  l'atto di costituzione di Coppola Giovanni, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28 settembre  2004 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi   l'avvocato  Fausto  Buccellato  per  Coppola  Giovanni  e
l'avvocato  dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Nel corso di un giudizio promosso da un docente precario di
conservatorio contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  il  Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione  staccata di Lecce, con ordinanza emessa il 3 luglio 2002, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione,
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  comma 2,
lettera b),  della  legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti
in  materia  di personale scolastico), che disciplina le modalita' di
prima  integrazione  delle graduatorie nazionali permanenti, previste
all'articolo 270,  comma 1,  del  decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297  (Approvazione  del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e  grado),  come  sostituito  dall'art. 3, comma 1, lettera a), della
medesima legge n. 124 del 1999.
    La  disposizione  suddetta e' censurata, in primo luogo, la' dove
stabilisce  che  i  docenti  dei conservatori e delle accademie hanno
titolo   all'inclusione   nelle   graduatorie  nazionali  permanenti,
istituite  dall'art. 270,  comma 1,  del d.lgs. n. 297 del 1994, come
sostituito  dall'art. 3,  comma 1, lettera a), della legge n. 124 del
1999,  qualora abbiano superato gli esami di una sessione riservata e
abbiano  conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali
e  professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali
per  il  conferimento  delle  supplenze, nonche' nelle graduatorie di
istituto, un punteggio non inferiore a 24 punti su 40, come richiesto
dalla previgente normativa.
    E' prospettata, in secondo luogo, l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 3,  comma 2, lettera b), della legge n. 124 del 1999, nella
parte  in  cui  non  prevede,  quale  requisito  per l'ingresso nelle
suddette  graduatorie,  l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui
all'ordinanza  ministeriale  21 febbraio 1989, ritenuti analoghi agli
elenchi  aggiuntivi  di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996,
come  richiamato dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio
2001,  n. 255  (Disposizioni  urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno   scolastico  2001/2002),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333.
    2.  -  Ad  avviso del giudice a quo la norma censurata si pone in
contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione  perche'  determina una
sperequazione:
        a) tra  i  docenti  delle  accademie  e  dei conservatori e i
docenti  della  scuola  secondaria, in quanto solo per questi ultimi,
secondo  quanto previsto dall'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, della
legge  n. 124  del  1999,  l'inserimento  nelle  analoghe graduatorie
permanenti  prescinde  dal  requisito del conseguimento del punteggio
minimo sopra richiamato;
        b) tra  i  docenti  delle  accademie  e  dei conservatori e i
docenti di strumento musicale della scuola media, perche' solo questi
ultimi,   secondo   quanto  previsto  dall'art. 1,  comma 2-bis,  del
decreto-legge n. 255 del 2001, accedono alla graduatoria nazionale in
ragione  dell'abilitazione e dell'inserimento negli elenchi compilati
ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996.
    Secondo  il  rimettente  «la  differenziazione  normativa  tra  i
docenti  di  istruzione artistica (conservatorio e accademia) e tutti
gli  altri docenti della scuola secondaria, risulta discriminatoria e
non  giustificata da particolari ragioni, che inducano il legislatore
a disciplinare piu' severamente l'accesso alle graduatorie permanenti
dei  docenti di conservatorio ed accademia rispetto a quello previsto
per tutti gli altri docenti».
    Ad  avviso del rimettente, inoltre, la norma censurata si pone in
contrasto  anche  con  l'art. 4  della  Costituzione, dal momento che
impone  irrazionali  limitazioni  all'accesso  al lavoro da parte dei
cittadini,  e  con  l'art. 97 della Costituzione, poiche' i requisiti
richiesti  per  l'inclusione nelle graduatorie permanenti dei docenti
dei conservatori e delle accademie non risultano idonei ad assicurare
una  provvista  di docenti in grado di garantire il miglior andamento
dell'amministrazione scolastica.
    3.  -  Nel  giudizio  innanzi  a questa Corte si e' costituita la
parte   ricorrente  nel  giudizio  a  quo,  la  quale,  nel  chiedere
l'accoglimento  della questione, ha sottolineato che il requisito del
conseguimento  del  punteggio di 24 punti e' irragionevole, in quanto
detto  punteggio non consegue all'applicazione di parametri omogenei.
Ha,  quindi,  depositato  la circolare n. 1672 del 2002 del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  relativa alle
modalita'  di  formazione  delle  graduatorie  d'istituto  per l'anno
accademico 2002/2003.
    4.  - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha depositato memoria in data 13 agosto 2004.
    La  difesa erariale ha rilevato come la questione di legittimita'
costituzionale  sollevata dal giudice rimettente si basi sull'erroneo
presupposto  che  i  docenti  della scuola secondaria e i docenti dei
conservatori  appartengano  a categorie analoghe. Ha quindi osservato
che  le  accademie  e  i  conservatori  di  musica  sono storicamente
destinatari  di  specifica  disciplina,  che  ha  attribuito  loro un
particolare status giuridico e li ha distinti da tutti gli altri tipi
di   scuole,   annoverandoli   nel  sistema  dell'alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale.
    Solo  alle  accademie  ed ai conservatori di musica e' attribuita
un'ampia  autonomia  amministrativa, come gia' previsto dall'art. 255
del   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297;  solo  per  gli
insegnanti  di  tali  istituzioni sono previste procedure concorsuali
particolari e piu' rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento
del personale docente delle altre scuole.
    La  legge  n. 124  del  1999  ha,  quindi,  disciplinato  in modo
differente  le  modalita'  di  accesso ai ruoli del personale docente
della  scuola  materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici  e  gli  istituti  d'arte,  rispetto  a  quelle relative al
personale  docente delle accademie e dei conservatori. L'esistenza di
realta'  formative  diverse  ha  reso necessario emanare due distinte
ordinanze  ministeriali, per regolamentare l'indizione delle sessioni
riservate di esami (ordinanze ministeriali n. 153 e n. 247 del 1999).
    La  difesa  dello Stato ha ancora osservato come il requisito del
punteggio   minimo   di   24  punti,  nella  valutazione  dei  titoli
artistico-culturali  e  professionali, risulti motivato dall'esigenza
di   garantire  una  professionalita'  adeguata  all'insegnamento  di
livello superiore delle specifiche materie previste nelle istituzioni
in  questione.  Infine,  ha  posto  in evidenza che per effetto della
legge   22 novembre   2002,   n. 268   (Conversione   in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante
misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale) «i diplomi gia'
conseguiti  presso  le  istituzioni  dell'alta formazione artistica e
musicale sono stati equiparati ai diplomi di laurea triennale».
    Alla  luce  delle  suddette  argomentazioni l'Avvocatura generale
dello   Stato   ha   chiesto   che   la   questione  di  legittimita'
costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata.

                       Considerato in diritto

    1.  - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
staccata  di  Lecce,  dubita,  in riferimento agli articoli 3, 4 e 97
della  Costituzione,  della  legittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 2,  lettera b), della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui:
        a) prevede  che  i docenti dei conservatori o delle accademie
hanno  titolo  all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti,
previste  dall'art. 270,  comma 1,  del decreto legislativo 16 aprile
1994,   n. 297  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni   ordine   e   grado),  come  sostituito  dall'art. 3,  comma 1,
lettera a), della legge n. 124 del 1999, qualora abbiano superato gli
esami   di   una  sessione  riservata  e  abbiano  conseguito,  nella
valutazione  dei  titoli artistico-culturali e professionali, ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle
supplenze,  nonche'  nelle  graduatorie di istituto, un punteggio non
inferiore ai 24 punti su 40, richiesto dalla previgente normativa;
        b) non  prevede quale requisito per l'ingresso nelle suddette
graduatorie   l'inserimento   negli   elenchi   aggiuntivi   di   cui
all'ordinanza  ministeriale  21 febbraio 1989, ritenuti analoghi agli
elenchi  aggiuntivi  di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996,
come  richiamato dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio
2001,  n. 255  (Disposizioni  urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno   scolastico  2001/2002),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333.
    2.  -  Ad  avviso  del  rimettente  la norma censurata si pone in
contrasto   con   i   parametri  costituzionali  invocati  in  quanto
determinerebbe una sperequazione:
        a) tra  i  docenti  delle  accademie  e  dei conservatori e i
docenti  aspiranti  ad  insegnamenti  nella  scuola secondaria, per i
quali  l'inserimento  in analoghe graduatorie prescinde dal requisito
del  punteggio  minimo  sopra  richiamato,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, della legge n. 124 del 1999;
        b) tra  i  docenti  delle  accademie  e  dei conservatori e i
docenti  di  strumento  musicale della scuola media che accedono alla
graduatoria nazionale in ragione dell'abilitazione e dell'inserimento
negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio
1996,   secondo   quanto   previsto   dall'art. 1,  comma 2-bis,  del
decreto-legge n. 255 del 2001.
    3.  - Il giudice a quo fa perno sulla violazione del principio di
ragionevolezza,   sotteso   al   principio   di  eguaglianza  sancito
dall'art. 3 della Costituzione, alla stregua del quale «la legge deve
trattare  in  maniera uguale categorie analoghe di lavoratori, come i
docenti  di  istruzione  artistica  e  gli altri docenti della scuola
primaria e secondaria ed i docenti di strumento musicale della scuola
media,   non   ricavandosi   dall'ordinamento  giuridico  di  settore
caratteristiche  sostanziali  ed  ontologiche diverse tra le suddette
categorie   di  docenti,  che  possano  giustificare  un  trattamento
differenziato nell'accesso alle graduatorie permanenti».
    Secondo  il  rimettente,  infatti, «la differenziazione normativa
tra  i  docenti di istruzione artistica (conservatorio e accademie) e
tutti   gli   altri   docenti   della   scuola   secondaria,  risulta
discriminatoria  e  non  giustificata  da  particolari  ragioni,  che
inducano  il  legislatore  a  disciplinare piu' severamente l'accesso
alle graduatorie permanenti dei docenti di conservatorio ed accademia
rispetto a quello previsto per tutti gli altri docenti».
    Ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  norma censurata si pone in
contrasto  anche  con  l'art. 4  della  Costituzione, dal momento che
impone  irrazionali  limitazioni  all'accesso  al lavoro da parte dei
cittadini,  e con l'art. 97 della Costituzione, in quanto i requisiti
richiesti  per  l'inclusione nelle graduatorie permanenti dei docenti
dei conservatori e delle accademie non risultano idonei ad assicurare
una  provvista  di docenti in grado di garantire il miglior andamento
dell'amministrazione scolastica.
    4. - La questione non e' fondata.
    Secondo  il  costante  orientamento della Corte, si ha violazione
dell'art. 3  della  Costituzione  quando  situazioni  sostanzialmente
identiche  siano  disciplinate  in  modo ingiustificatamente diverso,
mentre  non  si  manifesta  tale  contrasto quando alla diversita' di
disciplina  corrispondano  situazioni  non sostanzialmente identiche,
essendo   insindacabile   in   tali   casi  la  discrezionalita'  del
legislatore  (sentenze  n. 136  e  n. 35  del  2004, n. 208 del 2002,
ordinanza n. 168 del 2001).
    5. - Il giudice a quo muove dall'erroneo convincimento che le due
categorie  di  docenti  (di  scuola  superiore,  da  un lato, e delle
accademie  e  dei  conservatori,  dall'altro) siano sottoposte ad una
medesima  disciplina  di  stato  giuridico,  di  talche'  apparirebbe
ingiustificata  una diversita' di trattamento quanto ai requisiti per
accedere  alle graduatorie permanenti, in vista della stipulazione di
contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato.
    Il  presupposto  di  tale  convincimento  non corrisponde al dato
normativo, il quale si caratterizza per discipline distinte delle due
categorie  di  docenti, sicche' non puo' essere affermata l'esistenza
di  una  identita'  di  situazioni giuridiche, rispetto alle quali la
disciplina   impugnata   determini   una  disparita'  di  trattamento
normativo rilevante agli effetti dell'art. 3 della Costituzione.
    6.  -  La  non  identita'  dei  casi disciplinati dalle due norme
indicate  dal  giudice  a quo viene in rilievo ove si considerino, in
primo luogo, le diversita' esistenti, in generale, tra le due realta'
scolastiche  in  oggetto, scuole superiori e accademie e conservatori
(sentenze  n. 136  del  2004,  n. 232 del 1991 e n. 343 del 1990), e,
corrispondentemente,  tra  gli stati giuridici dei rispettivi docenti
di ruolo e precari.
    Sulla  base di quanto disposto dal d.lgs. n. 297 del 1994, che in
distinte  parti  detta  le disposizioni fondamentali per il personale
docente   della   scuola   superiore   (parte   III   -   titolo   I,
articoli 395-541)  e  per  il personale docente delle accademie e dei
conservatori  (parte  II  -  titolo  VI, artt. 206-275), e proprio in
ragione  della diversita' di regime giuridico tra le due categorie di
docenti,   la   legge   n. 124   del  1999  ha  fissato  i  requisiti
d'inserimento valevoli per l'una e per l'altra categoria.
    7.  -  Le  accademie  e i conservatori di musica sono considerati
autonomamente  nel d.lgs. n. 297 del 1994, che li definisce «istituti
superiori  di  istruzione  artistica». Ad essi e' riservato, ai sensi
della  legge  21 dicembre  1999,  n. 508  (Riforma delle Accademie di
belle   arti,   dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
nazionale  di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti
musicali   pareggiati)   e   del   d.P.R.  28 febbraio  2003,  n. 132
(Regolamento    recante    criteri    per   l'autonomia   statutaria,
regolamentare   e   organizzativa   delle  istituzioni  artistiche  e
musicali,   a   norma  della  legge  21 dicembre  1999,  n. 508),  un
particolare  assetto  normativo  che  li distingue da tutti gli altri
istituti  e  scuole di istruzione secondaria. Solo per gli insegnanti
di  tali  istituzioni, a cui si accede con il possesso del diploma di
scuola   secondaria   di   secondo  grado,  sono  previste  procedure
concorsuali  particolari e piu' rigorose rispetto a quelle dirette al
reclutamento  del  personale docente delle altre scuole, come si puo'
desumere  dal  rapporto  tra quanto previsto dall'art. 270 del d.lgs.
n. 297 del 1994 per il personale delle accademie e dei conservatori e
quanto  previsto  dagli  artt. 399  e  400  del  medesimo d.lgs., che
riguardano  gli  altri  docenti.  Ed  e'  significativo  rilevare,  a
rimarcare  le  differenze  tra i due tipi di istituzioni scolastiche,
che il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per la
scuola,  l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta
formazione  artistica  e  musicale),  convertito,  con modificazioni,
dalla   legge  22 novembre  2002,  n. 268,  ha  equiparato,  ai  fini
dell'accesso   ai   pubblici   concorsi,  i  diplomi  rilasciati  dai
conservatori  di musica alle lauree previste dal decreto ministeriale
3 novembre   1999,  n. 509  (Regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei).
    8.   -  La  legge  n. 124  del  1999  ha  modificato  il  sistema
dell'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente, previsto dal d.lgs.
n. 297 del 1994, nonche' il sistema delle supplenze.
    L'art. 1  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n. 255, convertito
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, ha poi dettato, in relazione alla
suddetta legge, alcune norme di interpretazione autentica.
    L'unico  tratto  comune  tra  le  due  categorie  di  docenti  e'
costituito  dal  fatto  che  gli  articoli 1,  comma 1, e 3, comma 1,
lettera a),  della legge n. 124 del 1999, sostituendo rispettivamente
l'art. 399  e  l'art. 270, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, hanno
delineato  un  sistema nel quale i posti assegnabili sono attribuiti,
per  il  50  per cento, come gia' precedentemente previsto, in base a
concorso per titoli ed esami, e per il restante 50 per cento non piu'
in  base  al  concorso  per  soli  titoli,  ma  in base a graduatorie
permanenti.
    Le diversita' di disciplina emergono per quanto attiene alla fase
transitoria,  valevole  per  la  prima  integrazione  delle  suddette
graduatorie permanenti.
    In  particolare,  l'art. 2,  comma 1,  lettera b),  primo periodo
(relativo  al  personale  docente  della scuola materna, elementare e
secondaria,  ivi  compresi  i licei artistici e gli istituti d'arte),
della   legge   n. 124   del   1999,   stabilisce  che  hanno  titolo
all'inserimento  nella  graduatoria  permanente i docenti che abbiano
superato  le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di
precedenti  esami  anche  ai soli fini abilitativi, in relazione alla
medesima  classe  di  concorso  o  al  medesimo  posto  (o,  ai sensi
dell'art. 2,  comma 2,  abbiano  superato  gli  esami  della sessione
riservata)  e  siano  inseriti  alla  data di entrata in vigore della
stessa  legge in una graduatoria per l'assunzione di personale non di
ruolo.  Gli  esami della suddetta sessione riservata, preceduti dalla
frequenza  di  un  corso  di  durata non superiore a 120 ore, che non
comporta  esonero  dal servizio, consistono in una prova scritta e in
una  prova  orale volte all'accertamento del possesso delle capacita'
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.
    L'art. 3,  comma 2,  lettera b) della predetta legge (norma della
cui  legittimita'  costituzionale  il  rimettente  dubita  e  che  e'
relativa  al  personale  docente  delle accademie e dei conservatori)
fissa  come  criterio  per l'inserimento nella graduatoria permanente
nazionale:   l'aver   conseguito,   nella   valutazione   dei  titoli
artistico-culturali  e  professionali, ai fini della inclusione nelle
graduatorie  nazionali  per  il conferimento delle supplenze, nonche'
delle  graduatorie d'istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti
richiesti dalla previgente normativa e l'aver superato le prove di un
precedente  concorso  per  titoli ed esami in relazione alla medesima
classe  di concorso o al medesimo posto, o il superamento degli esami
di   una  sessione  riservata.  Gli  esami  della  suddetta  sessione
riservata    consistono   soltanto   in   una   prova   orale   volta
all'accertamento  della  preparazione  culturale e del possesso delle
capacita' didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.
    Orbene,  gia'  il fatto che per i docenti della scuola secondaria
sia stato previsto il superamento di una prova scritta e di una prova
orale,  mentre  per  i docenti delle accademie e dei conservatori sia
stata  prevista  la  sola prova orale, e' indice significativo di una
diversita'  di  disciplina  che  rende  non  comparabili  tra loro le
posizioni  dei docenti appartenenti all'una o all'altra categoria. Di
talche'  non appare irragionevole che, ove sia stata prevista la sola
prova  orale  e  non  anche  quella  scritta,  sia stato richiesto il
conseguimento  di  un  punteggio  minimo  di  idoneita'  per i titoli
artistico-culturali e professionali; a cio' va aggiunto che ulteriori
diversita'  di  disciplina  si rinvengono in relazione alle supplenze
per  l'una  e per l'altra categoria di docenti precari. D'altronde la
previsione  del punteggio minimo di 24 su 40 era gia' contenuta nella
previgente  disciplina  ed  in  particolare  nell'art. 272 del d.lgs.
n. 297  del  1994,  il  quale, al comma 12, disponeva che, per essere
inclusi  nelle  graduatorie  nazionali  e  a  carattere permanente da
integrare  ogni  triennio,  occorreva che i docenti delle accademie e
dei  conservatori  avessero riportato un punteggio non inferiore a 24
punti    nella   valutazione   dei   titoli   artistico-culturali   e
professionali.  E  lo  stesso  punteggio  minimo  era  in  precedenza
previsto  dall'art. 67  della  legge  11 luglio  1980,  n. 312 (Nuovo
assetto  retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato), ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto.
    9.  - Ora, tenuto conto del richiamato quadro normativo, non puo'
essere considerata ammissibile l'estrapolazione di uno dei molteplici
requisiti  previsti  per  l'accesso dei docenti delle accademie e dei
conservatori  alle graduatorie permanenti ai fini del raffronto con i
requisiti,   formalmente  e  sostanzialmente  diversi,  previsti  per
l'accesso  alle analoghe graduatorie nazionali permanenti dei docenti
appartenenti alla diversa categoria della scuola superiore.
    10.  - Manca, dunque, nella specie, il presupposto essenziale per
instaurare   un   giudizio  di  comparazione  volto  a  cogliere  una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  in situazioni identiche,
attesa  la  sostanziale  diversita'  sussistente  tra la normativa di
stato  giuridico  delle  categorie  in  relazione alle quali dovrebbe
essere effettuata la comparazione.
    Di   qui   anche   l'infondatezza   delle  censure  di  contrasto
dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge n. 124 del 1999 con gli
articoli 4  e  97 della Costituzione, in quanto strettamente connesse
con quella di violazione dell'art. 3.
    11.   -  Quanto  alla  dedotta  disparita'  di  trattamento,  che
sussisterebbe  tra  i  docenti delle accademie e dei conservatori e i
docenti di strumento musicale della scuola media, la questione non e'
altresi' fondata, dal momento che le situazioni poste a confronto non
possono  considerarsi omogenee, in ragione della diversita' delle due
realta'  scolastiche  in  questione  e  dei profili professionali dei
rispettivi docenti.