ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
4 maggio  1998 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore
Paolo  Emilio  Taviani  nei  confronti  del  senatore  Massimo  Riva,
promosso  dalla  Corte d'appello di Genova, con ricorso depositato il
13  giugno 2003  ed  iscritto  al  n. 249 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 luglio 2004 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  con  Ordinanza  emessa  il  9 aprile 2003 la Corte
d'appello  di Genova, sezione terza civile - nel corso di un giudizio
di  impugnazione  avverso  la  sentenza,  dal  Tribunale di Genova il
5 ottobre  1996,  con  la  quale il senatore Paolo Emilio Taviani era
stato  condannato  al risarcimento dei danni patiti dal dott. Massimo
Riva  per  talune  dichiarazioni  asseritamente diffamatorie rese dal
primo  nel febbraio  del  1992  durante  un  incontro,  svoltosi alla
presenza  della  stampa,  con «i quadri della Democrazia cristiana di
Busalla»,  nel  corso del quale avrebbe fra l'altro affermato che «il
caso  Gladio  e'  venuto  fuori  per  il  complotto  di De Benedetti,
Scalfari  e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro il
Presidente  Cossiga»  -  ha  sollevato  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  del Senato della Repubblica, in
relazione   alla  deliberazione  del  14 maggio  1998  con  la  quale
l'Assemblea  ha  dichiarato che i fatti per i quali e' in corso detto
procedimento   riguardano   opinioni  espresse  nell'esercizio  delle
funzioni  parlamentari, come tali insindacabili a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
    che la Corte ricorrente premette:
        a) che  l'art. 68  della  Costituzione  «non e' affrancazione
indiscriminata  del  parlamentare dalle responsabilita' connesse alla
violazione  del  diritto  di  terzi,  ma solo tutela di uno dei mezzi
attraverso i quali si estrinseca il mandato parlamentare»;
        b) che  «le  frasi  pronunciate dal senatore Taviani sembrano
collocarsi  fuori dal paradigma costituzionale non apparendo connesse
al mandato parlamentare»;
        c) che  «la decisione del Senato (....) incide nell'esercizio
del potere di azione riconosciuto dall'art. 24 Cost. e nella funzione
giurisdizionale  attribuita  a  questo  giudice  dall'art. 102  della
Costituzione»;
    che,  sulla  base  di tali premesse, la Corte d'appello di Genova
solleva  conflitto  di  attribuzione tra poteri dello Stato chiedendo
l'annullamento della citata delibera di insindacabilita'.
    Considerato  che  in  questa  fase la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistano  i  requisiti
soggettivo  ed  oggettivo  di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche
in ordine all'ammissibilita';
        che,  quanto  al  requisito soggettivo, la Corte d'appello di
Genova  e' legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a
dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale e'
investita,  la  volonta' del potere cui appartiene, in considerazione
della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui
godono i singoli organi giurisdizionali;
        che   analogamente   il   Senato  della  Repubblica,  che  ha
deliberato  l'insindacabilita'  delle opinioni espresse da un proprio
membro,  e'  legittimato  ad  essere  parte  del conflitto, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
che rappresenta;
        che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
la  Corte  ricorrente  denuncia la menomazione della propria sfera di
attribuzione,  garantita  da  norme  costituzionali,  in  conseguenza
dell'adozione,  da  parte  del  Senato,  di  una deliberazione ove si
afferma,  in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse
da   un   proprio  membro  rientrano  nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari    e   sono,   quindi,   coperte   dalla   garanzia   di
insindacabilita'   stabilita   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte;
        che,   infine,   non  e'  ostativa  alla  ammissibilita'  del
conflitto  la  circostanza  che,  nel corso del medesimo giudizio, la
Corte  d'appello  di  Genova abbia gia' investito questa Corte con un
precedente  ricorso,  posto  che  l'ordinanza  n. 266 del 2002 con la
quale tale ricorso e' stato dichiarato inammissibile risulta motivata
con  l'assunto  che trattavasi di atto con contenuto talmente atipico
da  non poter «essere propriamente qualificato in termini del ricorso
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato»;
        che,  pertanto,  il ricorso del quale e' attualmente delibata
la  ammissibilita'  deve essere considerato, non la riproposizione di
un  precedente ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, ma l'atto con il quale per la prima volta viene effettivamente
sollevato il conflitto.