ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
23 dicembre  1994,  n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica),  promosso  con ordinanza del 14 ottobre 2002 dal Tribunale
di   Bologna   nel   procedimento  civile  vertente  tra  la  Regione
Emilia-Romagna  e Lazzarini Giuliano ed altra, iscritta al n. 565 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12 ottobre  2004  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  l'avvocato  Domenico Fazio per la Regione Emilia-Romagna e
l'avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Ritenuto   che   il  Tribunale  di  Bologna,  con  ordinanza  del
14 ottobre  2002,  nel corso di un giudizio ex art. 615, primo comma,
del  codice  di  procedura  civile, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 81   e   119  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 6  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), «nella parte in
cui attribuisce alle Regioni la responsabilita' patrimoniale di tutti
i  debiti delle unita' sanitarie locali e non delle sole obbligazioni
nascenti  da  contratti  di fornitura di beni e di servizi e, quindi,
connesse con il normale svolgimento dell'attivita' istituzionale»;
        che  nel  giudizio a quo l'opponente Regione Emilia-Romagna -
alla  quale  e'  stato  notificato  atto  di  precetto  in  virtu' di
ordinanza  di condanna ai sensi dell'art. 186-quater cod. proc. civ.,
emanata   dal  Tribunale  di  Ravenna,  nei  confronti  della  unita'
sanitaria locale n. 36 di Lugo, in un giudizio per il risarcimento di
danni causati da emotrasfusione effettuata nell'anno 1985 - eccepisce
la  propria  estraneita'  al rapporto dedotto in giudizio, sostenendo
spettare  alle  gestioni  liquidatorie  delle unita' sanitarie locali
l'esclusiva   legittimazione   sostanziale   e  processuale  rispetto
all'esecuzione  dei  provvedimenti resi nei confronti delle soppresse
unita' sanitarie locali;
        che la medesima opponente assume dunque - per quanto si legge
nell'ordinanza  di  rimessione  - che l'art. 6 della legge n. 724 del
1994  debba  essere  interpretato  «nel  senso di ritenere le Regioni
esclusivamente  tenute  ad  istituire  le  gestioni  a  stralcio (ora
gestioni  liquidatorie) ed a mettere a disposizione i fondi necessari
ad   estinguere  i  debiti  gravanti  sulle  USL  limitatamente  alle
obbligazioni  nascenti  da contratti di fornitura di beni e servizi e
non  a  quelle  estranee  alla  categoria  delle spese di gestione in
relazione alle quali non e' stata prevista dalla successiva normativa
statale e regionale (...) alcuna copertura finanziaria», essendo tale
interpretazione  l'unica  a  suo  avviso  compatibile  con  l'obbligo
costituzionale  di  finanziamento  delle  leggi  che comportano nuove
spese e con il principio di autonomia finanziaria delle Regioni;
        che,   in  evidente  subordine,  l'opponente  «ha,  altresi',
richiesto  in  via  pregiudiziale la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale     affinche'    venga    accertata    e    dichiarata
l'illegittimita',  per  contrasto  con  gli  artt. 81  e  119  Cost.,
dell'art. 6  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui
attribuisce  alle  Regioni la responsabilita' patrimoniale di tutti i
debiti  delle  unita' sanitarie locali, ove si acceda alla tesi fatta
propria  dalla  sentenza  della  Corte  di cassazione a sezioni unite
6 marzo   1997,  n. 1989,  secondo  la  quale  l'art. 6  della  legge
23 dicembre 1994, n. 724, sarebbe applicabile a tutte le obbligazioni
delle unita' sanitarie locali»;
        che,   premessa   dunque   l'esposizione,   nei  termini  che
precedono,  delle difese di parte opponente, il giudice a quo solleva
la enunciata questione di legittimita' costituzionale, limitandosi ad
affermarne l'evidente rilevanza e non manifesta infondatezza;
        che  si  e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna,
concludendo  per  la  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale
della norma impugnata, nella parte in cui prevede che «in nessun caso
e'  consentito  alle  Regioni  di far gravare sulle aziende di cui al
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n. 502,   e  successive
modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i
debiti  e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita'
sanitarie locali»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o  l'infondatezza della
questione.
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione e' del tutto priva di
motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  della  questione  avendo il
rimettente  omesso  qualsiasi  valutazione  della tesi interpretativa
prospettata  dalla  Regione  in  via  principale  sul  suo difetto di
legittimazione passiva nel giudizio a quo;
        che manca, altresi', nell'ordinanza di rimessione una sia pur
sintetica   motivazione   sulla   non  manifesta  infondatezza  della
questione;
        che  la  questione  va, pertanto, dichiarata, in relazione ad
entrambi tali profili, manifestamente inammissibile.