IL TRIBUNALE
Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento esecutivo
immobiliare iscritto al n. 59/1997 R.G. Es.; promosso da Banco di
Credito Siciliano S.p.A., in persona del suo presidente e legale
rappresentante pro tempore, dott. Antonio Di Prima, con sede in
Canicatti' (AG), via Domenico Cirillo, n. 16, codice fiscale:
00066300849, elettivamente domiciliato in San Cataldo (CL), corso
Sicilia, n. 98, presso lo studio legale dell'avv. Angela Tirrito, dal
quale e' rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso per
decreto ingiuntivo depositato in cancelleria il 18 gennaio 1997,
creditore pignorante;
Contro Pignatone Cosimo, nato a San Cataldo (CL) il 24 ottobre
1928, codice fiscale PGN CSM 28R24 H792V, residente in San Cataldo
(CL), via Carlo Cattaneo n. 39; Burcheri Calogera, nata a San Cataldo
(CL) il 7 aprile 1965, codice fiscale BRC CGR 65D47 H792M, residente
in San Cataldo (CL), via Pippo Fava, n. 40, debitori esecutati.
F a t t o
Con atto eseguito il 6 maggio 1997 Banco di Credito Siciliano
S.p.A. poneva sotto il vincolo del pignoramento:
a) il diritto reale di proprieta' spettante a Burcheri
Calogera sui seguenti beni: 1) Terreno in agro di San Cataldo (CL),
c.da Fontanelle, esteso are 3.70, censito al N.C.T. del Comune di San
Cataldo (CL) alla partita 5283, foglio di mappa 41, particella 1021;
2) quota di 1/2 indistinto e indiviso su terreno in agro di San
Cataldo (CL), c.da Fontanelle, esteso are 3.75, censito al N.C.T. del
Comune di San Cataldo (CL) alla partita 5283, foglio di mappa 41,
particella 1020;
b) il diritto reale di proprieta' spettante a Pignatone
Cosimo sui seguenti beni: 1) quota di 1/2 indistinto e indiviso su
casa in San Cataldo (CL), via Giannone, n. 19, censita al N.C.E.U.
del Comune di San Cataldo (CL), al foglio di mappa 52, particella
1486, consistenza vani 4,5; 2) quota indistinta e indivisa pari a 2/9
su fondo in agro di Caltanissetta, c.da Fazzotta, esteso ha. 1.87.47,
censito al N.C.T. del Comune di Caltanissetta al foglio di mappa 71,
particelle 69, 70 e 71.
Con ricorso depositato il 26 giugno 1997 era richiesta la vendita
del compendio pignorato. Il creditore, tuttavia, ometteva il deposito
dei documenti di cui all'art. 567 c.p.c. determinando la quiescenza
della procedura d'espropriazione, fino a quando - sostituito il comma
secondo, art. 567 c.p.c. dagli attuali secondo, terzo e quarto comma,
art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 302 - era introdotto un termine (da
ultimo prorogato fino al 30 giugno 2001 ex art. 13-bis, legge 3
agosto 1998, n. 302) per l'allegazione della documentazione afferente
la vendita. In tal senso provvedeva, il giorno 17 ottobre 2000,
limitando, tuttavia, il deposito a completo certificato sostitutivo
notarile sui beni pignorati ed alla copia non autentica dell'estratto
delle mappe censuare relativo alla casa ubicata in San Cataldo (CL)
alla via Giannone, n. 19, censita al N.C.E.U. del Comune di San
Cataldo (CL), al foglio di mappa 52, particella 1486.
Nella fattispecie mancano i presupposti per l'autorizzazione alla
vendita richiesta ex art. 567 poiche' al predetto ricorso contenente
istanza di vendita non risultano uniti gli estratti autentici delle
mappe censuarie ed i certificati di destinazione urbanistica ex
art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47; rimane, infatti, preclusa la
possibilita' di procedere alla esatta identificazione
topografico-catastale dei beni e verificare la loro posizione
riguardo anche all'incidenza sui medesimi della normativa urbanistica
vigente.
D i r i t t o
L'art. 567 c.p.c., nella sua formulazione originaria, demandava
al creditori di unire al ricorso contenente istanza di vendita:
«l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle
iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il
certificato del tributo diretto verso lo Stato», cio' allo scopo di
consentire: a), l'esatta individuazione dell'immobile oggetto
dell'azione esecutiva; b) l'individuazione dello stato giuridico del
bene, con riferimento sia alla effettiva titolarita' in capo
all'esecutato con correlata inesistenza di diritti di terzi sia
all'esistenza di creditori iscritti aventi diritto alla notificazione
di avviso ex art. 498 c.p.c.
In assenza di un termine perentorio per la suddetta allegazione,
la giurisprudenza era pressoche' unanime nel ritenere che la mancanza
di tale adempimento comportasse solo la quiescenza della procedura
d'espropriazione fino al momento in cui non fossero prodotti tutti il
documenti necessari per la vendita (ex multis cass. 76/1624 e
92/12711).
Dinanzi al giacere immoto per anni di tante procedure con
assoggettamento sine die del debitore al vincolo e maggiormente
sensibile all'esigenza di garantire ragionevole durata anche al
processo di esecuzione, il legislatore e' intervenuto sul testo
dell'art. 567, comma 2, c.p.c., con l'art. 1, legge 3 agosto 1998,
n. 302.
Nel testo novellato ha, cosi', fissato il termine di sessanta
giorni, a decorrere dalla presentazione dell'istanza di vendita,
entro cui il creditore procedente o altro creditore intervenuto
munito di titolo esecutivo deve depositare l'estratto del catasto e
delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di
cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati
delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato»,
ulteriormente specificando che «tale documentazione puo' essere
sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle
visure catastali e dei registri immobiliari».
Per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita
risulti depositata entro il 30 aprile 2001, con la norma transitoria
di cui all'art. 13-bis, legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito
dal d.l. 18 ottobre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 dicembre 2000, n. 372, e' stato stabilito il termine del 30 giugno
2001 quale scadenza per la suddetta allegazione.
La produzione documentale, di cui e' gravata la parte creditrice,
ha ancora oggi il fine di garantire le informazioni essenziali sui
beni assoggettati al vincolo del pignoramento e destinati alla
vendita coattiva.
In particolare:
a) per estratto del catasto devono intendersi i certificati
attuale e storico ex artt. 45 e 46, lett. a) r.d. 8 dicembre 1938,
n. 2153 e 2847 c.c., coi quali e' documentata la ditta attualmente
intestataria del bene, ed i precedenti possessori dello stesso
nell'intero ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento
immobiliare. Dall'estratto catastale (rilasciato dal competente
Ufficio del Territorio emergono altresi' tutti gli estremi numerici
di identificazione del bene (partita catastale, foglio, particella,
eventuale subalterno, categoria, classe, rendita catastale ovvero
estensione, reddito agrario e reddito dominicale per i terreni);
b) per estratto delle mappe censuarie deve intendersi il
certificato ex artt. 51 e 52 r.d. 8 dicembre 1938, n. 2153,
rilasciato dal competente Ufficio del Territorio, nel quale, con
attestazione di conformita' all'originale delle mappe censuarie, e'
fornita la rappresentazione topografica dell'immobile, anche con
riferimento ai fondi limitrofi;
c) il certificato delle trascrizioni a favore e contro ed
iscrizioni ipotecarie contro sull'immobile, rilasciato dal
Conservatore dei registri immobiliari (ex artt. 2673, comma 1, 2679,
comma 1, n. 1, c.c. e art. 28 ed annessa Tabella D, legge 25 giugno
1943, n. 540), deve concernere tutti coloro i quali risultano essere
stati possessori del bene nel ventennio, cui ha riguardo l'estratto
catastale, nonche', in ogni caso, la persona contro la quale e' stato
trascritto il pignoramento. Sua funzione e' quella di: I) evidenziare
se l'intestazione attuale nei registri immobiliari dei diritti sul
bene sottoposto ad eseduzione corrisponda alla titolarita' dello
stesso asserita dal creditore nell'atto di pignoramento ed attraverso
la trascrizione; II) permettere l'individuazione di titolari di
diritti reali di godimento sul bene pignorato, al fine di consentire
al giudice dell'esecuzione la delimitazione dell'oggetto
dell'espropriazione, escludendo da questa i diritti reali di
godimento spettanti ai terzi, che, per essere stati trascritti
anteriormente al pignoramento, siano opponibili al creditore
pignorante ed agli intervenuti; III) permettere l'individuazione dei
creditori che abbiano trascritto in confronto dell'esecutato,
sull'immobile pignorato, un sequestro conservativo o che abbiano
diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri;
d) il certificato di destinazione urbanistica, in virtu' del
richiamo all'art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' richiesto
unicamente nel caso di terreni sia in quanto censiti al catasto
rustico, sia in quanto pertinenze di immobili censiti al catasto
fabbricati, di estensione superiore a 5.000 mq.
Fornita la descrizione della documentazione ipo-catastale di tipo
tradizionale da allegare al ricorso contenente istanza di vendita e
del certificato ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47, la
querelle nell'interpretazione dell'ultima parte dell'art. 567, comma
2 c.p.c., nasce dall'uso improprio da parte del legislatore
dell'aggettivo dimostrativo «tale».
Sennonche' la stessa disposizione esplicitamente indica il
contenuto del certificato sostitutivo notarile con l'espressione
attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari».
Nel mancato riferimento al certificato di destinazione
urbanistica deve ritenersi, pertanto, palese la volonta' del
legislatore di non includere nell'oggetto della possibile
certificazione notarile il predetto documento ex art. 18, legge
n. 47/1985.
Parimenti e' da escludere che l'estratto delle mappe censuarie
sia sostituibile dal certificato notarile, giacche' si tratta di un
documento che fornisce al giudice una rappresentazione
topografico-catastale del bene pignorato e che in quanto tale, come
e' stato evidenziato in dottrina, sarebbe «ontologicamente» non
surrogabile.
Sulla base delle considerazioni finora svolte intorno alla natura
parzialmente sostitutiva del certificato notarile ex art. 567, comma
2 c.p.c., resta da chiarire entro quale termine la restante
documentazione debba essere unita al ricorso contenente istanza di
vendita e quali effetti conseguano in caso di omesso deposito.
Sul punto soccorre il termine previsto dalla summenzionata norma
transitoria di cui all'art. 13-bis, legge n. 302/1998, cosicche' per
le procedure incoate nelle quali l'istanza di vendita e' stata
depositata entro il 30 aprile 2001 il certificato di destinazione
urbanistica ex art. 18, legge 47/1985, avrebbe dovuto essere
depositato entro il 30 giugno 2001. Per i procedimenti
successivamente promossi, viceversa, il termine per l'allegazione si
ricava dall'art. 567, comma 2 c.p.c., che lo fissa in giorni sessanta
dal deposito del ricorso contenente istanza di vendita.
Quid juris nel caso in cui il G.E. accerti l'inosservanza dei
suddetti termini? Allo stato della normativa bisogna distinguere i
casi di allegazione di documentazione ipo-catastale di tipo
tradizionale da quelli di deposito di certificazione sostitutiva
notarile. Nella prima ipotesi non v'e' dubbio che dal deposito
incompleto o fuori termine consegua ai sensi dell'art. 567, comma 4
c.p.c., l'estinzione della procedura esecutiva. Ove, viceversa, al
ricorso ex art. 567 c.p.c., sia stato unito nei termini di legge un
completo certificato sostitutivo notarile il legislatore non ha
stabilito alcuna sanzione a danno di parte creditrice.
Inequivocabile, infatti, il comma IV del predetto articolo, prevede
l'estinzione per inattivita' «qualora non sia depositata nei termini
prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il
certificato notarile sostitutivo della stessa».
L'uso della congiunzione disgiuntiva «ovvero» rende, quindi,
chiari i confini determinati dal legislatore fra attivita' ed
inattivita' del creditore.
Questo giudice ritiene che l'art. 567, comma 4, c.p.c. non sia
conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in
effetti solleva, incidente di costituzionalita' nei termini che
seguono.
Sulla rilevanza della questione
Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico, e non gia' di
mero fatto, tra la res judicanda e la norma ritenuta
incostituzionale, appare del tutto evidente.
Infatti, ove si ritenesse l'art. 567, comma 4 c.p.c., conforme a
Costituzione nelle ipotesi di omesso o ritardato deposito
dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di
destinazione urbanistica ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47,
laddove parte creditrice abbia depositato nei termini la
certificazione notarile attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari, in assenza di espressa
previsione di legge o di perentorieta' dei termini ex artt. 567,
comma 2, c.p.c. e 13-bis, legge 3 agosto 1998, n. 302,
l'inottemperanza non potrebbe comportare l'estinzione del processo ex
art. 630 c.p.c.
Tale assunto non puo' esser condiviso da questo giudice chiamato
a decidere sul ricorso contenente istanza di vendita depositato il 26
giugno 1997.
La normativa in parola e' posta in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione della Repubblica italiana, sia sotto il profilo
dell'immotivato diverso trattamento di situazioni del tutto identiche
che sotto quello della irragionevolezza. Si presenta altresi' in
contrasto con l'art. 111 della Costituzione della Repubblica
italiana, giacche' potenzialmente idonea a produrre - in assenza di
una norma sanzionatoria dell'inattivita' del creditore - una
quiescenza della procedura d'espropriazione incompatibile con il
dovere del legislatore di assicurare la ragionevole durata di ogni
processo.