IL TRIBUNALE

    Letti gli atti e i documenti di causa;
    Verificato  che  il  procedimento instaurato ai sensi del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, rientra tra le controversie di cui
alla  lett.  d)  dell'art. 1  del  citato decreto legislativo e, come
tale, spetta alla decisione del tribunale in composizione collegiale;
    Visto  il  decreto  presidenziale  di  designazione  del  giudice
relatore, emesso in data 24 maggio 2004;
    Rilevato  che con atto di citazione notificato a mezzo posta, con
spedizione avvenuta in data 12 febbraio 2004, e successiva iscrizione
a  ruolo  perfezionatasi  in  data 20 febbraio 2004, Liotta Pasquale,
Liotta  Enrico, Liotta Michele e Liotta Giovanni Paolo convenivano in
giudizio  la San Paolo IMI Asset Management S.G.R. S.p.A., in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito: che
fosse  accertata  e dichiarata l'invalidita' e, comunque, la nullita'
e,  comunque,  l'annullabilita'  e,  in  ogni caso, l'inefficacia del
contratto  sottoscritto  in  data  2 gennaio  2001,  di  acquisto  di
n. 2.099,486 quote del fondo di investimento San Paolo Azioni Italia,
per  un  importo  di euro 75.000,00, oltre euro 3.000,00 per spese di
entrata,  ai  sensi degli artt. 1418, primo comma, c.c., 1427 e 1429,
sub. 2), c.c., 1439, primo comma, c.c., per violazione delle seguenti
norme  imperative:  art. 40,  primo  comma,  lett.  a),  b) e c), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 48, lett. c), 56 e
57   del  regolamento  Consob  n. 11522/1998  e  art. 1  della  legge
30 luglio  1998,  n. 281;  in  via subordinata, ove ritenuto valido e
produttivo di effetti il contratto in discorso, che fossero accertati
e  dichiarati gli inadempimenti della convenuta anche ex artt. 1218 e
1176   c.c.   nonche'  ex  artt. 21  e  40  del  decreto  legislativo
24 febbriao  1998,  n. 58 e 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, con
riguardo  agli  obblighi  contrattuali  violati e, per l'effetto, che
fosse  dichiarato risolto il predetto contratto per esclusivo fatto e
colpa imputabili alla societa' convenuta; in ogni caso, comunque, che
fossero  accertate  le  responsabilita'  di  natura  precontrattuale,
contrattuale   ed   extracontrattuale   della   convenuta,  anche  ex
artt. 1337,  1218  e  2043 c.c., e, conseguentemente, che la societa'
convenuta  fosse  condannata  alla restituzione agli attori di quanto
indebitamente  percepito  nonche' al risarcimento dei danni tutti, in
favore  degli  attori;  tutto  cio'  nella misura complessiva di euro
25.000,00   (venticinquemila)   ovvero   nella   diversa  misura,  da
determinarsi  in  corso di causa, anche mediante il ricorso a criteri
di equitativa liquidazione; il tutto oltre rivalutazione, interessi e
maggior danno, dal giorno del dovuto al saldo;
        che  con  comparsa  di  risposta notificata in data 28 aprile
2003,  depositata  in  data  30  aprile 2003, ai sensi degli artt. 4,
primo  comma,  e  5 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si
costituiva  la  San Paolo IMI Asset Management - Societa' di Gestione
del  Risparmio  S.p.A.,  in persona del suo legale rappresentante pro
tempore,  la  quale  concludeva  per il rigetto integrale di tutte le
domande svolte ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto;
        che,  in  difetto  di  alcuna  indicazione  del  termine  per
replicare,  in  favore  di parte attrice, il termine decorrente dalla
notifica  della  comparsa  di  risposta  doveva  ritenersi  di trenta
giorni, ex art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo;
        che, ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con la memoria di replica l'attore
puo',  tra  l'altro, depositare nuovi documenti in cancelleria ovvero
formulare  nuove  richieste  istruttorie (cfr. art. 6, secondo comma,
lett. d);
          che,  in  pendenza  di tale termine di trenta giorni, parte
convenuta  notificava  in  data  30 aprile  2004 e depositava in data
7 maggio  2004 istanza per la fissazione dell'udienza di trattazione,
ai sensi degli artt. 8, secondo comma, lett. c) e 9, terzo comma, del
decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n. 5,  pertanto con notifica
perfezionatasi  entro  quindici  giorni dalla propria costituzione in
giudizio  e con successivo deposito avvenuto entro dieci giorni dalla
notifica;
        che  con nota notificata e depositata in data 10 maggio 2004,
ai   sensi   dell'art. 10,   primo  comma,  del  decreto  legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, parte attrice insisteva nelle conclusioni gia'
rassegnate  e  formulava  nuove richieste istruttorie (interrogatorio
formale  e  prova testimoniale sugli otto capitoli articolati nonche'
istanza  di  disposizione  di  consulenza  tecnica  d'ufficio sui due
quesiti indicati);
        che   con   istanza  notificata  in  data  13 maggio  2004  e
depositata  in  data  17 maggio  2004, ai sensi dell'art. 10, secondo
comma,  del decreto legislativo 17 gennio 2003, n. 5, parte convenuta
eccepiva  l'intervenuta  decadenza  di  parte  attrice  dal potere di
formulare ulteriori istanze istruttorie;
        che  con  ulteriore  memoria  di  replica  depositata in data
28 maggio  2004  parte attrice evidenziava che l'istanza di decadenza
spiegata  da  parte  convenuta  era  del  tutto  irrituale poiche' il
legislatore  espressamente  prevedeva  che essa avrebbe dovuto essere
proposta, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., nella prima istanza o difesa
successiva   ritualmente   disciplinata,   rispetto  al  procedimento
instaurato,   vale  a  dire  con  le  memorie  conclusionali  di  cui
all'art. 12, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 gennaio
2003,   n. 5;   aggiungeva,   in   ogni   caso,   che   -  alla  luce
dell'interpretazione  sistematica  delle  norme procedurali di cui al
particolare  procedimento  innestato ed anche in ragione del soccorso
ai principi che potevano desumersi dal codice di procedura civile, in
forza  del  richiamo  di  cui  all'art. 1,  comma quarto, del decreto
legislativo  17 gennaio 2003, n. 5, nella pendenza del termine per la
notificazione  e  per  il  deposito  della  memoria di replica a cura
dell'attore,  ai  sensi  dell'art. 6  del citato decreto legislativo,
nonostante la formulazione dell'istanza di fissazione dell'udienza da
parte   del  convenuto,  ugualmente  vi  fossero  le  condizioni  per
richiedere  nuovi  mezzi istruttori; che, in subordine, la previsione
di cui all'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio
2003,  n. 5, nella parte in cui sancisce categoricamente la decadenza
dalla  formulazione di ulteriori richieste istruttorie e dal deposito
di  nuovi  documenti,  a  seguito della notificazione dell'istanza di
fissazione dell'udienza, sarebbe stata costituzionalmente illegittima
per violazione degli artt. 3, 24, 76, 77 e 111 Cost.;
    Considerato che l'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo
17 gennaio  2003,  n. 5, prevede espressamente la decadenza, a carico
di  tutte  le  parti,  dal  potere  di  proporre  nuove eccezioni non
rilevabili  d'ufficio,  di precisare o modificare domande o eccezioni
gia'  proposte  nonche'  di formulare ulteriori istanze istruttorie e
depositare   nuovi   documenti   successivamente  alla  notificazione
dell'istanza  di  fissazione  dell'udienza,  senza  prevedere  alcuna
salvezza;
        che,  peraltro,  anche  il  primo  comma  dell'art. 10 citato
limita  il  contenuto  della  nota che le parti possono depositare in
cancelleria  entro  dieci  giorni dalla notificazione dell'istanza di
fissazione  dell'udienza  alla  sola  definitiva  formulazione  delle
istanze  istruttorie  e  delle  conclusioni di rito e di merito «gia'
proposte»,  «esclusa  ogni loro modificazione» (dunque, prevedendo la
sola facolta' di rinuncia, rispetto alle richieste gia' avanzate);
        che,  dunque,  sul  piano ermeneutico, la perentorieta' della
lettera  della  legge  esclude  che  possano  essere  formulate nuove
richieste istruttorie successivamente alla notificazione dell'istanza
di  fissazione  dell'udienza,  quand'anche  sia  ancora  pendente  il
termine  per  la  notifica  ed il deposito della memoria di replica a
cura dell'attore, ai sensi degli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e
secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
        che  nulla  osta,  in  ragione  della esplicita previsione di
legge  (cfr.  art. 10,  secondo  comma, ultima parte), ad eccepire la
decadenza  dalla  formulazione  di nuove richieste effettuate dopo la
notifica   dell'istanza  di  fissazione  dell'udienza,  con  apposita
memoria  all'uopo  notificata  e depositata, avente tale unico scopo,
nel rispetto del principio del contraddittorio;
        che,  per  l'effetto, e' necessario procedere all'esame della
questione   di   legittimita'  costituzionale  prospettata  da  parte
attrice,  in  riferimento  agli  artt. 3,  24,  76,  77  e 111 Cost.,
dell'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, nella parte in cui sancisce la decadenza dal potere di proporre
nuove  eccezioni  non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare
domande  o  eccezioni  gia'  proposte  nonche' di formulare ulteriori
istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla
notificazione  dell'istanza  di fissazione dell'udienza, anche quando
tale  ultima  istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la
sua  costituzione, nella pendenza del termine per il deposito, a cura
di  parte  attrice,  della  memoria  di  replica di cui agli artt. 4,
secondo  comma,  e  6,  primo  e secondo comma, del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5;
        che,   secondo   il   giudice   relatore,   la  questione  di
legittimita'  costituzionale  e'  rilevante  in  quanto gli attori si
dolgono   del   fatto   che   le   richieste   istruttorie  formulate
(interrogatorio  formale  e  prova  testimoniale  nonche'  istanza di
ammissione  di  consulenza  tecnica  d'ufficio in materia contabile),
entro  il  termine per il deposito della memoria di replica e dopo la
notificazione  dell'istanza  di fissazione dell'udienza, trovavano la
propria  ragione  giustificativa nella posizione difensiva assunta da
parte convenuta nella comparsa di costituzione;
        che,  in  ogni  caso,  1'art. 6,  secondo comma, lett. d) del
decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n. 5, consente all'attore di
depositare  nuovi  documenti in cancelleria ovvero di formulare nuove
richieste  istruttorie  con  la  memoria  di  replica da notificare e
depositare entro il termine di cui all'art. 4, secondo comma;
        che,  nel caso concreto, l'applicazione dell'art. 10, secondo
comma,  del  decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, imporrebbe di
dichiarare  la  decadenza  di  parte attrice dalla formulazione delle
richieste istruttorie contenute nella nota notificata e depositata in
data  10 maggio  2004,  a  seguito  dell'eccezione  avanzata da parte
convenuta   con   l'istanza  notificata  in  data  13 maggio  2004  e
depositata in data 17 maggio 2004;
        che  la  questione  di costituzionalita' di tale norma, oltre
che rilevante, appare non manifestamente infondata;
        che,    infatti,    essa    si   appalesa   irragionevole   e
contraddittoria, atteso che - attribuendo al convenuto la facolta' di
utilizzare   lo  strumento  processuale  dell'istanza  di  fissazione
dell'udienza  senza alcuna limitazione - consente anche di ostacolare
l'effettivo  esercizio del diritto di difesa a danno dell'attore, per
tale via riconoscendogli il potere di provocare meccanismi preclusivi
anticipati  ed  impeditivi  del  diritto  di replica, con conseguente
disparita'  di trattamento fra le parti e concessione di un favor non
giustificato  a  vantaggio  di  uno dei contendenti, e cio' in palese
violazione dell'art. 3 Cost.;
        che   la   predetta   norma  implica,  altresi',  un'evidente
violazione  del  diritto  di difesa ex art. 24, secondo comma, Cost.,
poiche'  offre  la  possibilita' ad una delle parti di incidere sulle
facolta' di allegazione ordinariamente riconosciute alla controparte,
permettendo di stabilire in via unilaterale il thema decidendum ed il
thema  probandum,  con  arbitraria  neutralizzazione  del  diritto di
replica della controparte;
        che  un  simile meccanismo e' in netta antitesi con le regole
processuali  che  governano il nuovo rito civile, di cui alla novella
di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, con entrata in vigore dal
30 aprile   1995,  che  -  pur  avendo  introdotto  il  principio  di
preclusione  o  di  eventualita',  gia' previsto, seppure secondo una
struttura  diversa, prima che intervenisse la riforma chiovendiana di
cui  alla legge 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente reintrodotto
per  il  rito  del  lavoro  dalla  legge  11 agosto  1973,  n. 533  -
garantisce   (e  non  puo'  essere  altrimenti,  pena  la  violazione
dell'art. 24  Cost.)  la  parita'  delle  armi tra le parti, rendendo
indefettibile ed intangibile la concessione dei termini perentori per
le   repliche   prima  che  maturino  le  preclusioni  assertorie  ed
istruttorie ex artt. 183 e 184 c.p.c., nuova formulazione;
        che   l'art. 10,   secondo  comma,  del  decreto  legislativo
17 gennaio  2003, n. 5, viola ancora, il dettato di cui all'art. 111,
secondo comma, Cost., poiche' attribuisce al convenuto la facolta' di
anticipare  il  momento  di  maturazione  delle singole preclusioni a
carico   dell'attore  prima  che  questi  abbia  la  possibilita'  di
replicare  a quanto affermato, eccepito ed argomentato in comparsa di
costituzione  e  risposta,  e cio' con palese alterazione della piena
attuazione  del contraddittorio, il cui corollario e' giustappunto la
parita' delle armi tra le parti, in tal caso gravemente compromessa;
        che,   in  ultimo,  la  norma  eccede  dalla  delega  di  cui
all'art. 12,  secondo  comma, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, con
conseguente   violazione  dell'art. 76  Cost.,  poiche'  si  discosta
nettamente,  nella  definizione  delle  scadenze  processuali,  dalla
disciplina del processo ordinario di cognizione;
    che,  invero,  il senso della delega era quello di assicurare una
piu'  rapida  ed  efficace definizione dei procedimenti nelle liti in
materia  societaria,  di  intermediazione  finanziaria  e  bancaria e
creditizia,  con  la  previsione  della  possibilita'  di  operare la
concentrazione   del   procedimento   e   la  riduzione  dei  termini
processuali,  non  gia'  di  autorizzare  il  legislatore delegato ad
affidare a una delle parti la definizione delle decadenze in rito, in
pregiudizio di tutte le controparti;
        che,  non  apparendo manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'    dell'art. 10,   secondo   comma,   del   decreto
legislativo  17 gennaio  2003,  n. 5,  nella  parte  in  cui preclude
all'attore di notificare e depositare la memoria di replica ex art. 6
entro  il  termine  di  cui  all'art. 4,  secondo  comma,  quando nel
frattempo  parte  convenuta  abbia notificato l'istanza di fissazione
dell'udienza, in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., sotto il
profilo  della  ragionevolezza di tale preclusione, della limitazione
del  diritto  di difesa, dell'integrita' del contraddittorio, del suo
corollario  della  parita'  fra  le  parti  e dell'eccesso di delega,
occorre  procedere  alla  sospensione  del giudizio e alla rimessione
degli atti alla Corte costituzionale;
        che   identica  questione  per  gli  stessi  motivi  si  pone
relativamente  all'art. 10,  primo  comma,  del  decreto  legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui esclude categoricamente che
con  le  note  da  depositare  entro dieci giorni dalla notificazione
dell'istanza di fissazione dell'udienza possano essere proposte nuove
richieste istruttorie e nuove conclusioni di rito e di merito, usando
all'uopo   le   locuzioni  «gia'  proposte»  ed  «esclusa  ogni  loro
modificazione», anche quando non sia ancora decorso il termine per la
notificazione ed il deposito della memoria di replica a cura di parte
attrice  ex  artt. 4,  secondo comma, e 6, primo e secondo comma, del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
        che  nessun  dubbio  puo'  correre  sulla  legittimazione del
giudice relatore nel procedimento instaurato a sollevare la questione
di  legittimita'  costituzionale,  essendo demandata a tale giudice e
non al collegio decidente l'ammissione delle richieste istruttorie ex
art. 12, terzo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;