IL GIUDICE DI PACE Nella causa ex art. 204-bis, legge 1° agosto 2003, n. 214, iscritta al 67/2004 R.G. e promossa con ricorso in opposizione dalla S.r.l. 100 Ascensori, rappresentata e difesa dall'avv. Ivo Bonasoni contro il comune di S. Giovanni in Persiceto - in persona del sindaco pro tempore - avverso verbale di contestazione notificato il 19 marzo 2004 dalla Polizia municipale di S. Giovanni in P. per violazione dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. con il quale, in applicazione all'art. 180, comma 8 del c.d.s., veniva inflitta alla ricorrente la sanzione pecuniria di 343,35; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 giugno 2004 ha emesso la seguente ordinanza. Esaminato il ricorso ex art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, con il quale l'opponente ha sollevato l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, secondo comma ultima parte per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione questo giudice dichiara detta eccezione non manifestamente infondata in quanto ritiene sussista un ragionevole dubbio in merito alla legittimita' costituzionale della norma impugnata. E' da ritenersi infatti che il secondo comma dell'art. 126-bis c.d.s. violi il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione poiche', a differenza di quanto previsto da altre norme, siano esse amministrative o penali, punisce a titolo di responsabilita' oggettiva il proprietario del veicolo anche quando nel comportamento di quest'ultimo non possa ravvisarsi ne' l'imprudenza ne' la negligenza elementi che, altrimenti, integrerebbero il reato di omissione. Va osservato inoltre che, nella fattispecie in questione, il ricorrente e' una persona giuridica e che l'art. 3 della legge n. 689/1981, in conformita' a quanto previsto dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione, stabilisce sia il principio della responsabilita' personale sia il principio che la sanzione puo' applicarsi solo se la violazione sia stata commessa con coscienza e volonta', condizione di punibilita', quest'ultima, contemplata anche dal primo comma, art. 42 c.p. Concludendo, ed alla luce delle considerazioni svolte, e' da ritenersi che legislatore, allorche' ha introdotto la norma impugnata, oltre ad aver proceduto all'inversione dell'onere della prova che, in via generale, grava sulla parte che e' provvista del potere di punire, non abbia tenuto conto dei surrichiamati principi incorrendo cosi' nella violazione del primo comma, sia dell'art. 3 sia dell'art. 27 della Costituzione.