IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  ex  art. 204-bis,  legge  1°  agosto  2003, n. 214,
iscritta  al 67/2004 R.G. e promossa con ricorso in opposizione dalla
S.r.l.  100  Ascensori, rappresentata e difesa dall'avv. Ivo Bonasoni
contro il comune di S. Giovanni in Persiceto - in persona del sindaco
pro tempore - avverso verbale di contestazione notificato il 19 marzo
2004  dalla  Polizia  municipale  di S. Giovanni in P. per violazione
dell'art. 126-bis,  comma 2  c.d.s.  con  il  quale,  in applicazione
all'art. 180,  comma 8 del c.d.s., veniva inflitta alla ricorrente la
sanzione pecuniria di 343,35;
    a  scioglimento  della  riserva assunta all'udienza del 28 giugno
2004 ha emesso la seguente ordinanza.
    Esaminato  il  ricorso  ex  art. 204-bis  d.lgs.  30 aprile 1992,
n. 285, e successive modifiche, con il quale l'opponente ha sollevato
l'eccezione   di   illegittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
secondo  comma  ultima  parte per violazione degli artt. 3 e 27 della
Costituzione    questo   giudice   dichiara   detta   eccezione   non
manifestamente  infondata  in  quanto ritiene sussista un ragionevole
dubbio   in  merito  alla  legittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata.
    E'  da  ritenersi  infatti che il secondo comma dell'art. 126-bis
c.d.s.  violi il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della
Costituzione poiche', a differenza di quanto previsto da altre norme,
siano   esse   amministrative   o   penali,   punisce   a  titolo  di
responsabilita'  oggettiva  il  proprietario del veicolo anche quando
nel   comportamento   di   quest'ultimo   non  possa  ravvisarsi  ne'
l'imprudenza    ne'   la   negligenza   elementi   che,   altrimenti,
integrerebbero il reato di omissione.
    Va  osservato  inoltre  che,  nella  fattispecie in questione, il
ricorrente  e'  una  persona  giuridica  e  che  l'art. 3 della legge
n. 689/1981,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  primo  comma
dell'art. 27  della  Costituzione,  stabilisce sia il principio della
responsabilita'  personale  sia  il  principio  che  la sanzione puo'
applicarsi  solo  se la violazione sia stata commessa con coscienza e
volonta',  condizione di punibilita', quest'ultima, contemplata anche
dal primo comma, art. 42 c.p.
    Concludendo,  ed  alla  luce  delle  considerazioni svolte, e' da
ritenersi   che   legislatore,   allorche'  ha  introdotto  la  norma
impugnata,  oltre  ad  aver proceduto all'inversione dell'onere della
prova  che,  in  via generale, grava sulla parte che e' provvista del
potere  di  punire, non abbia tenuto conto dei surrichiamati principi
incorrendo  cosi'  nella  violazione del primo comma, sia dell'art. 3
sia dell'art. 27 della Costituzione.