LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 107/04, depositato il 26 febbraio 2004 dalla signora Gubert Arianna, difesa dal rag. Pasquazzo Pier Fabio, nella sua qualita' di funzionario di Trentino CAF Imprese S.r.l. presso Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento avverso avviso irrogazione sanzioni n. R45LS0200037/03 notificato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Borgo Valsugana, resistente nel giudizio. Fatto e diritto In data 4 settembre 2003 la Guardia di Finanza - Comando Brigata di Fiera di Primiero effettuava un controllo della posizione fiscale relativamente all'anno 2003, presso la ditta individuale Gubert Arianna titolare della licenza di ristorante bar denominato «Malga Crel». In occasione di tale controllo la stessa identificava una persona - Loss Daniela - presente presso l'esercizio intenta a svolgere attivita' lavorativa. Dal riscontro del libro matricola e dal registro presenze tale lavoratrice Loss risultava iscritta al n. 17 a far data dal 1° luglio 2003 mentre la data di cessazione del rapporto di lavoro risultava annotata il giorno 31 agosto 2003. L'Agenzia delle entrate, Ufficio di Borgo Valsugana, notificava alla signora Gubert Arianna un avviso di irrogazione sanzioni contenente l'intimazione a pagare la somma di euro 17.537,14 prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per aver impiegato lavoratori dipendenti, nella specie la signora Loss Daniela, non risultante da scrittura o da altra documentazione obbligatoria. Considerato che tale disposizione normativa prevede, nel caso di occupazione di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili, l'irrogazione di una «... sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, per ciascun lavoratore irregolare, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso fra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione», per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2003 al 4 settembre 2003 (data di contestazione della violazione) veniva a determinarsi la sanzione di euro 17.537,14 (minimo edittale). Nel ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Trento la ricorrente evidenzia che la dipendente Loss Daniela era stata regolarmente assunta dal giorno 1° luglio ed era stata licenziata a fine agosto constatato il calo della clientela. La collaborazione della signora Loss Daniela si e' resa necessaria dalle ore 11 alle ore 15 dei primi giorni di settembre, allo scopo di far fronte alle esigenze impreviste del locale bar. La ricorrente producendo la comunicazione di apertura della attivita' «Malga Crel» al comune di Siror (in ottemperanza al dettato della legge provinciale in materia) per il periodo 1° giugno/30 settembre di ogni anno, documenta come l'esercizio sia stato chiuso dal primo gennaio al 30 maggio. La ricorrente producendo l'attestato di frequenza all'anno scolastico 2002-2003 e il conseguimento della maturita' da parte della dipendente Loss Daniela, documenta l'impossibilita' per la stessa di prestare lavoro presso la «Malga Crel» dal giorno 1° gennaio. La ricorrente Gubert prospetta la manifesta illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.l. 12/2002 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto la norma prevede una sanzione che viene parametrata al costo del lavoro teorico che l'impresa avrebbe sostenuto se la dipendente fosse stata sempre occupata illeggittimamente dal primo giorno dell'anno e non al costo del lavoro - irregolare - effettivamente sostenuto per quella lavoratrice fra l'inizio dell'anno e il momento della constatazione. L'eccezione non e' manifestamente infondata. Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 73 del 2002 sembra porsi in contrasto con: 1. - L'art. 3 della Costotuzione nella parte m cui: a) viola il principio di proporzionalita' fra sanzione e condotta antigiuridica. Considerare il dies a quo per quantificare la sanzione a data fissa il primo giorno dell'anno comporta che l'ammontare della sanzione da irrogare dipende dal giorno in cui viene constatata l'attivita' lavorativa irregolare (sommersa); b) viola il principio di uguaglianza trattando situazioni, diverse allo stesso modo. Si pensi al caso di chi abbia impiegato un lavoratore per oltre un anno e la violazione sia stata constatata il giorno 2 gennaio dell'anno successivo e chi invece abbia impiegato un lavoratore irregolare per solo 2 giorni e sia stato scoperto. c) viola il principio di ugualianza trattando in modo uguale situazioni diverse. Si pensi a chi abbia impiegato il lavoratore in modo irregolare dal 1° gennaio e chi dal 1° settembre e siano stati «scoperti» entrambi il giorno 4 settembre. 2. - L'art. 24 della Costituzione nella parte in cui: a) stabilisce una presunzione assoluta e non ammette alcuna prova dell'effettivita' del lavoro irregolare, neppure in sede giudiziale. Appare assolutamente ingiusto ed irrazionale non permettere alcuna dimostrazione (come e' avvenuto con documentazione prodotta agli atti, nel caso di specie) volta alla determinazione della sanzione proporzionata. Si osserva, inoltre, come il prevedere una sanzione che viene calcolata anche per i giorni di lavoro prestato legittimamente e con regolare assunzione di ogni incombente di legge a carico del datore di lavoro, appaia profondamente ingiusto e, paradossalmente, darebbe luogo al «rimborso» di quanto effettivamente versato dal datore di lavoro per il periodo regolare. Non e' possibile pensare che egli debba pagare due volte per lo stesso periodo: una per l'assunzione regolare e la seconda perche' una norma dello Stato ritiene che il lavoratore regolare fosse da presumere irregolare!