IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento di liquidazione ex art. 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d'ora in avanti T.U., nella causa civile di questo Tribunale iscritta a ruolo il 19 gennaio 2001 al n. 271 del Ruolo affari civili contenziosi dell'anno 2001, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da Rovai Renato, elettivamente domiciliato in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Andrea Brini, contro Ramerini Osanna, elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Andrea Conte, con l'intervento del pubblico ministero in sede. Nel corso del presente giudizio e' stata ammessa c.t.u. medico-legale sulla persona delle parti, a tale scopo nominando la dott.ssa Francesca Friani, la quale prestava giuramento in data 23 settembre 2002. Espletata la c.t.u. e depositata la relazione peritale, con atto depositato il 18 gennaio 2003 la dott.ssa Friani presentava richiesta di liquidazione degli onorari. Con decreto 20 gennaio 2003 il giudice istruttore provvedeva alla liquidazione della somma di euro 580,48, oltre accessori come per legge se dovuti, ponendo in via provvisoria la suddetta somma a carico solidale delle parti. Con istanza depositata in data 29 ottobre 2003 la difesa di Ramerini Osanna richiedeva di modificare il suddetto decreto 20 gennaio 2003 del giudice istruttore con cui, nel procedere alla liquidazione di notula depositata dal nominato c.t.u., poneva gli onorari di c.t.u. a carico solidale delle parti e di disporre che le spese di c.t.u. medica venissero poste esclusivamente a carico della controparte ricorrente Rovai Renato. Il giudice istruttore, con suo provvedimento 10 novembre 2003, revocava il precedente proprio decreto 20 gennaio 2003, dichiarava allo stato non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione degli onorari al c.t.u. e ne rinviava l'esame all'esito del giudizio. Con sentenza in pari data alla presente ordinanza la causa e' stata decisa. La richiesta di liquidazione di onorario della dott.ssa Friani e' cosi' testualmente articolata: «Ill.mo sig. giudice dott. Ludovico Delle Vergini Tribunale di Firenze Oggetto: Causa Ramerini-Rovai Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Udienza del 23 settembre 2002 Rinvio udienza del 20 gennaio 2003 Con la presente, la sottoscritta dott.ssa Francesca Friani nominata della S.V., in sede di udienza, C.T.U. medico-legale nella causa in oggetto chiede la liquidazione del proprio onorario pari a: visita medica e consulenza tecnica sulla persona di Ramerini Osanna Euro 350,00 visita medica e relazione specialistica Euro 250,00 visita medica e consulenza tecnica sulla persona di Rovai Renato Euro 300,00 totale Euro 900,00 Distinti saluti dott. Francesca Friani L'art. 83 T.U. (rubricato «Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte» e contenuto all'interno del Titolo I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario - della Parte III - Patrocinio a spese dello stato - del T.U.) stabilisce, al suo comma 1, che l'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. Le disposizioni che regolano il pagamento degli onorari all'ausiliario del magistrato sono contenute negli artt. 49 e ss. del medesimo testo unico. In particolare l'art. 50 stabilisce che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La normativa ministeriale richiamata e' attualmente il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, che, in particolare, al suo art. 21, stabilisce che per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77. L'art. 130 T.U. (rubricato «Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte» e contenuto all'interno del Titolo IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario - della medesima Parte III del T.U.) stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'. Analoga disposizione - che prevede cioe' il dimezzamento - non e' contenuta all'interno del Titolo II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - della medesima Parte III del T.U.). Nel caso di specie il c.t.u. ha quantificato la propria richiesta di liquidazione per importi che non tengono conto del suddetto dimezzamento. Pertanto sono comunque dovuti provvisoriamente al c.t.u. richiedente gli importi come risultanti dall'applicazione dell'art. 21 d.m. 30 maggio 2002 e del dimezzamento di cui all'art. 130 T.U. cit. (in proposito gli importi, stante la particolarita' del caso preso in esame, sono liquidati secondo l'ammontare massimo ivi previsto e rapportati a ciascuna delle persone esaminate). Per l'equivalente ulteriore importo (corrispondente all'altra meta) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 T.U. - nella parte in cui prevede che gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato siano ridotti della meta' per il solo ausiliario del magistrato nominato del corso di processo civile - risulta, oltre che non manifestamente infondata, essendovi violazione dell'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto all'ausiliario del magistrato che svolge il suo incarico in ambito penale, altresi', per le ragioni sopra esposte, rilevante, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale. A cura della cancelleria va allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale altresi' copia della sentenza di questo Tribunale pronunciata nel presente giudizio.