IL TRIBUNALE

    Ha   pronunziato   la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  di
liquidazione  ex  art. 83  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia  (d'ora  in  avanti  T.U., nella causa civile di
questo  Tribunale  iscritta  a ruolo il 19 gennaio 2001 al n. 271 del
Ruolo  affari  civili  contenziosi  dell'anno 2001, avente ad oggetto
cessazione  degli  effetti  civili  del matrimonio, promossa da Rovai
Renato,  elettivamente  domiciliato in Firenze, presso e nello studio
dell'avv.   Andrea   Brini,  contro  Ramerini  Osanna,  elettivamente
domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Andrea Conte,
con l'intervento del pubblico ministero in sede.
    Nel   corso   del  presente  giudizio  e'  stata  ammessa  c.t.u.
medico-legale  sulla  persona  delle parti, a tale scopo nominando la
dott.ssa  Francesca  Friani,  la  quale  prestava  giuramento in data
23 settembre 2002.
    Espletata  la c.t.u. e depositata la relazione peritale, con atto
depositato il 18 gennaio 2003 la dott.ssa Friani presentava richiesta
di liquidazione degli onorari.
    Con decreto 20 gennaio 2003 il giudice istruttore provvedeva alla
liquidazione  della  somma  di  euro 580,48, oltre accessori come per
legge  se  dovuti,  ponendo  in  via  provvisoria la suddetta somma a
carico solidale delle parti.
    Con  istanza  depositata  in  data  29 ottobre  2003 la difesa di
Ramerini   Osanna   richiedeva  di  modificare  il  suddetto  decreto
20 gennaio  2003  del  giudice istruttore con cui, nel procedere alla
liquidazione  di  notula  depositata  dal nominato c.t.u., poneva gli
onorari  di c.t.u. a carico solidale delle parti e di disporre che le
spese  di c.t.u. medica venissero poste esclusivamente a carico della
controparte ricorrente Rovai Renato.
    Il  giudice  istruttore,  con suo provvedimento 10 novembre 2003,
revocava  il  precedente  proprio decreto 20 gennaio 2003, dichiarava
allo  stato  non  luogo  a provvedere sulla richiesta di liquidazione
degli onorari al c.t.u. e ne rinviava l'esame all'esito del giudizio.
    Con  sentenza  in  pari  data alla presente ordinanza la causa e'
stata decisa.
    La richiesta di liquidazione di onorario della dott.ssa Friani e'
cosi' testualmente articolata:
                              «Ill.mo  sig.  giudice  dott.  Ludovico
                              Delle Vergini
                                Tribunale di Firenze
                    Oggetto: Causa Ramerini-Rovai
    Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
                    Udienza del 23 settembre 2002
                 Rinvio udienza del 20 gennaio 2003
    Con  la  presente,  la  sottoscritta  dott.ssa  Francesca  Friani
nominata  della  S.V., in sede di udienza, C.T.U. medico-legale nella
causa in oggetto chiede la liquidazione del proprio onorario pari a:


      visita medica e consulenza tecnica sulla persona
      di Ramerini Osanna                               Euro 350,00

      visita medica e relazione specialistica          Euro 250,00

      visita medica e consulenza tecnica sulla persona
      di Rovai Renato                                  Euro 300,00

                                                totale Euro 900,00

    Distinti saluti
                                               dott. Francesca Friani
    L'art. 83  T.U.  (rubricato «Onorario e spese dell'ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte» e contenuto all'interno
del  Titolo  I  -  Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello
Stato  nel  processo  penale,  civile,  amministrativo,  contabile  e
tributario  -  della Parte III - Patrocinio a spese dello stato - del
T.U.) stabilisce, al suo comma 1, che l'onorario e le spese spettanti
all'ausiliario  del  magistrato e al consulente tecnico di parte sono
liquidati   dall'autorita'  giudiziaria  con  decreto  di  pagamento,
secondo le norme del presente testo unico.
    Le   disposizioni   che   regolano  il  pagamento  degli  onorari
all'ausiliario del magistrato sono contenute negli artt. 49 e ss. del
medesimo testo unico.
    In  particolare  l'art. 50 stabilisce che la misura degli onorari
fissi,  variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    La  normativa  ministeriale  richiamata e' attualmente il decreto
del  Ministro  della  giustizia  30  maggio  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, che, in particolare, al
suo  art. 21,  stabilisce  che  per  la  consulenza tecnica avente ad
oggetto  accertamenti  medici, diagnostici, identificazione di agenti
patogeni,  riguardanti  la  persona  spetta  al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a euro 290,77.
    L'art. 130    T.U.    (rubricato    «Compensi    del   difensore,
dell'ausiliario  del  magistrato e del consulente tecnico di parte» e
contenuto  all'interno  del  Titolo IV - Disposizioni particolari sul
patrocinio  a  spese dello Stato nel processo civile, amministrativo,
contabile   e  tributario  -  della  medesima  Parte  III  del  T.U.)
stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del
magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.
    Analoga disposizione - che prevede cioe' il dimezzamento - non e'
contenuta  all'interno  del  Titolo II - Disposizioni particolari sul
patrocinio  a  spese dello Stato nel processo penale - della medesima
Parte III del T.U.).
    Nel caso di specie il c.t.u. ha quantificato la propria richiesta
di  liquidazione  per  importi  che  non  tengono  conto del suddetto
dimezzamento.
    Pertanto   sono   comunque   dovuti  provvisoriamente  al  c.t.u.
richiedente    gli    importi   come   risultanti   dall'applicazione
dell'art. 21   d.m.   30 maggio   2002  e  del  dimezzamento  di  cui
all'art. 130   T.U.   cit.  (in  proposito  gli  importi,  stante  la
particolarita'  del  caso  preso  in  esame,  sono  liquidati secondo
l'ammontare  massimo  ivi  previsto  e  rapportati  a  ciascuna delle
persone esaminate).
    Per  l'equivalente  ulteriore  importo  (corrispondente all'altra
meta)  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 T.U.
- nella parte in cui prevede che gli importi spettanti all'ausiliario
del  magistrato  siano ridotti della meta' per il solo ausiliario del
magistrato nominato del corso di processo civile - risulta, oltre che
non  manifestamente infondata, essendovi violazione dell'art. 3 Cost.
per  disparita' di trattamento rispetto all'ausiliario del magistrato
che svolge il suo incarico in ambito penale, altresi', per le ragioni
sopra  esposte,  rilevante,  con  rimessione  degli  atti  alla Corte
costituzionale.
    A  cura  della  cancelleria  va allegata agli atti da trasmettere
alla  Corte  costituzionale  altresi'  copia della sentenza di questo
Tribunale pronunciata nel presente giudizio.